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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.08.2013 14.2013.127

28. August 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,589 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio. Contratto di locazione. Solidarietà

Volltext

Incarto n. 14.2013.127

Lugano 28 agosto 2013 B/fp/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato l’11 luglio 2013 da

 RE 1 patrocinato dal’avv.  PA 1      

nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza del 26 aprile 2013 promossa nei suoi confronti da  

CO 1   patrocinata dall’avv.  PA 2    

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 29 novembre/4 dicembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per l’incasso di fr. 1'500'000.-- oltre interessi al 5% dal 17 novembre 2011;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza dell’8 luglio 2013 (SO.2013.1788) ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato

     precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

 2. La tassa di giustizia in fr. 1'500.--, da anticipare dalla parte istante, è posta

     a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 9'000.-a titolo di ripetibili.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

dell’11 luglio 2013 ne postula l’annullamento, con protesta di spese e ripetibili;

preso atto delle osservazioni del 14 agosto 2013, con cui controparte postula

la reiezione del reclamo, protestate spese e ripetibili;

rilevato che con disposizione ordinatoria presidenziale del 12/15 luglio 2013 al

reclamo è stato concesso effetto sospensivo;

ritenuto

in fatto:

                            A.  Con precetto esecutivo n. __________ del 29 novembre/4 dicembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'500'000.-- oltre interessi al 5% dal 17 novembre 2011, indicando quale titolo di credito:”Contratto di locazione Part. no. 546 RFD __________”.

                                  Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B.    L’istante fonda la sua pretesa su un contratto di locazione, sottoscritto il 3 gennaio 2008, relativo alla locazione di un immobile commerciale (doc. B), sostenendo che RE 1 l’ha firmato in nome e per conto della G__________ e in qualità di debitore solidale. Il canone di locazione è stato fissato in fr. 744'000.-all’anno, pagabili in rate trimestrali di fr. 186'000.- ciascuna (doc. B). In seguito a ritardo nel pagamento degli importi dovuti, l’istante procede per tutti i canoni non pagati fino al 31 maggio 2011, ossia fino all’entrata in vigore della disdetta.

C.    All’udienza di contraddittorio il convenuto ha postulato la reiezione dell’istanza, ritenendola inammissibile in quanto fondata sul medesimo precetto esecutivo, già giudicato dallo stesso Pretore con decisione del 3 aprile 2013, cresciuta in giudicato (doc. 2). Secondo l’escusso, avendo questa decisione di mancato rigetto dell’opposizione effetto definitivo sull’esecuzione, l’istante avrebbe dovuto, per l’incasso del suo credito, promuoverne una nuova.

Replicando il procedente ha confermato l’istanza, respingendo le allegazioni di controparte.

                                  Con la duplica il convenuto ha asserito che, a prescindere dall’esito della procedura in oggetto, il credito posto in esecuzione restava contestato. 

D.    Con decisione dell’8 luglio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, spiegando che non era necessario promuovere una nuova esecuzione, la precedente istanza di rigetto dell’opposizione essendo stata respinta in ordine per carenza di capacità processuale del rappresentante dell’istante rispettivamente dell’avv. PA 2, per cui non occorreva allora procedere all’esame della pretesa posta in esecuzione nel merito. In prima sede la documentazione prodotta dall’istante è stata considerata valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF nei confronti del convenuto.

                            E.  Con il reclamo l’escusso contesta unicamente di dovere rispondere solidalmente nei confronti dell’istante per il credito posto in esecuzione.

                             F.  Con le osservazioni la procedente sostiene che il convenuto non è semplicemente il rappresentante di G__________, società della quale è amministratore unico, ma è pure responsabile solidalmente per gli obblighi derivanti dal contratto di locazione in oggetto.

Considerando

in diritto:

                             1.  Secondo l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

                             2.  In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                             3.  I documenti prodotti dall’istante la prima volta con le sue osservazioni al reclamo vanno estromessi dall’incarto, non essendo ammessa in questa sede la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 2 CPC).

                             4.  In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.

                          4.1.  La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

                          4.2.  Il giudice del rigetto accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Staehelin, Basler Kommentar I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84).

                          4.3.  La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 pag. 461).

                             5.  Il reclamante contesta la validità del contratto di locazione doc. B quale riconoscimento di debito nei suoi confronti, sostenendo di non avere assunto alcun obbligo solidale.                                 

                                  Orbene, nel predetto contratto sono indicate sulla prima pagina quale locatrice: “Eigentümer/Vermieter: CO 1, __________, __________, vertreten durch: __________, __________, __________ (nachfolgend als Vermieterin bezeichnet)” e quale conduttrice: “Mieter/-in: G__________, __________, __________, vertreten durch: RE 1, __________ (nachfolgend als Mieterin bezeichnet)”. Segue poi l’indicazione: “Mehrere Mieter haften für die Pflichten aus dem Mietvertrag solidarisch: RE 1, __________”. Orbene questa indicazione, che tradotta in italiano significa: “Più conduttori rispondono solidalmente per gli obblighi derivanti dal contratto”, seguita dal nome del convenuto, porta a ritenere che quest’ultimo ha inteso obbligarsi solidalmente nei confronti della locatrice, seppure non elencato come conduttore. In caso contrario avrebbe dovuto stralciare il suo nome, manifestando così il suo dissenso. Il reclamante ha invece siglato ogni pagina, firmando poi in calce come segue: “Die Mieterin: G__________ RE 1 (firma)”. Non specificando in quale veste egli ha firmato il contratto e siglato ogni pagina, si deve ritenere che, essendo egli stato menzionato come debitore solidale, la sua firma rispettivamente la sua sigla sono state poste sia per conto della società, di cui era amministratore unico, che a titolo personale. Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti emerge poi che di fronte ai solleciti di pagamento indirizzati sia a G__________ che a RE 1 personalmente rispettivamente al suo patrocinatore (doc. C, D ed E), non vi è stata alcuna contestazione in merito alla richiesta di pagamento rivolta a lui personalmente.   

                                  Che il reclamante ha inteso obbligarsi solidalmente nei confronti della locatrice emerge poi chiaramente dalla procedura di opposizione alla disdetta del contratto di locazione dell’11 aprile 2011, sfociata nelle sentenze del Pretore del Distretto di Lugano del 17 novembre 2011 (doc. G) rispettivamente della seconda Camera civile del Tribunale di appello del 29 febbraio 2012 (doc. H). Da queste due decisioni si evince che RE 1 ha promosso la causa personalmente, quale attore, insieme a G__________ e che la sua legittimazione attiva non è mai stata messa in discussione dalle predette autorità giudiziarie.

                                  All’udienza davanti al Pretore il convenuto si è infine limitato a contestare il credito, senza eccepire di non avere alcuno obbligo solidale nei confronti dell’istante.

                                  Le precedenti considerazioni portano a concludere che il contratto di locazione in oggetto costituisce valido riconoscimento di debito del convenuto nei confronti della procedente per la pretesa posta in esecuzione, per cui l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione è stata, in prima sede, correttamente accolta.

6.Il reclamo va di conseguenza respinto.

Tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamato l’art. 82 cpv. 1 LEF

pronuncia:

                             1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 2'500.-- è posta a carico di RE 1, il quale rifonderà a CO 1 fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

avv.   ; avv.   .  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 1'500'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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