chiedente il beneficio della moratoria concordataria per l’appuramento bonale dei debiti ex art. 333 segg. LEF;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con istanza 8 febbraio 2013 PI 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, che si proceda all’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private (art. 333 cpv. 1 LEF);
che sentito il debitore all’udienza del 6 maggio 2013, con decisione del 7 marzo 2013 il Pretore ha accolto l’istanza e ha quindi concesso al richiedente il beneficio della moratoria per l’appuramento bonale dei debiti della durata di tre mesi a far tempo dallo stesso giorno;
che a commissario del concordato egli ha nominato RE 1, __________;
che in data 26 maggio 2103 RE 1, nella sua veste di commissario, ha chiesto allo stesso Pretore che la moratoria venisse prorogata di altri tre mesi, necessitando essa ulteriore tempo per giungere a un accordo finale con i creditori;
che con decisione del 3 giugno 2013 il primo giudice, richiamato l’art. 334 cpv. 2 LEF, ha respinto l’istanza, ritenendo che, alla luce dei riscontri in suo possesso, “l’appuramento bonale non appare pertanto più potersi raggiungere nei termini legali previsti, neanche a fronte della concessione di un’ulteriore proroga”;
che contro tale decisione RE 1, sempre nella sua vesta di commissario, è insorta con reclamo del 17 giugno 2013, chiedendo di nuovo la proroga della moratoria per ulteriori tre mesi;
che giusta l’art. 294 cpv. 3 LEF, applicabile per analogia ai procedimenti in materia di appuramento bonale dei debiti mediante trattative private (art. 334 cpv. 4 LEF), il debitore e il creditore richiedente possono impugnare la decisione del giudice dei concordati mediante reclamo secondo il CPC (cfr. sul tema BSK-SchKG II, 2a ed., Brunner/Boller/, art. 334 n. 15);
che, stando dipoi all’art. 294 cpv. 4 CPC - pure applicabile per analogia (art. 334 cpv. 4 LEF) – ogni creditore è legittimato al reclamo se la decisione riguarda la nomina del commissario;
che, per contro, il commissario non è legittimato ad impugnare le decisioni del giudice dei concordati, non essendo egli parte nel procedimento concordatario, segnatamente, per quanto qui di rilievo, nella procedura di appuramento bonale dei debiti, impregiudicato solo il suo diritto di insorgere mediante reclamo ex art. 319 segg. CPC contro la fissazione da parte del giudice del suo onorario (BSK-SchKG II-Brunner/Boller, art. 334 n. 16; cfr. anche BSK-SchKG II, Hardmaier, art 307 n. 9);
che ne discende pertanto che il reclamo – ancorché proposto tempestivamente, ovvero entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), avvenuta in data 8 giugno 2013 (cfr. ricerca Track&Trace) – è inammissibile;
che non si prelevano spese;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano spese.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).