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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.08.2012 14.2012.93

6. August 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,594 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Riconoscimento di debito firmato dal rappresentante. Prova del potere di rappresentanza

Volltext

Incarto n. 14.2012.93

Lugano 6 agosto 2012 EC/fp/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 gennaio 2012 da

RE 1 patrocinata dall’ PA 1  

contro  

CO 1 patrocinata dall’ PA 2  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. ____________________ del 2/4 gennaio 2012 dell’Ufficio di esecuzione di __________ per l’importo di fr. 447'334.25 oltre interessi al 5% dal 25 novembre 2011;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di ____________________, con decisione 31 maggio 2012 ha così statuito:

         “1.   L’istanza è respinta.

         2.    La tassa di giustizia in fr. 500.00, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 4’000.00 a titolo di ripetibili.

Sentenza impugnata dalla parte attrice, che con reclamo del 15 giugno 2012 postula, con protesta di spese, tasse e ripetibili, in via principale l’accoglimento dell’istanza e in via subordinata il rinvio della pratica al Pretore,

preso atto che la parte convenuta con osservazioni 16 luglio 2012 ha chiesto la reiezione del reclamo, pure con protesta di spese tasse e ripetibili;

richiamato il decreto presidenziale 2 luglio 2012 di concessione dell’effetto sospensivo in relazione al dispositivo n. 2 della decisione impugnata (condanna al pagamento di fr. 4'000.– a titolo di ripetibili);

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                     A.      Con precetto esecutivo per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 2/4 gennaio 2012 RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 447'334.25 oltre interessi al 5% dal 25 novembre 2011, indicando quale titolo di credito: “Contract no. 2250610, M 529-1 del 04.05.2010; purchase order del 03.03.2011; purchase order del 14.01.2011; additional agreement del 12.01.2011. (fr. 447'334.25 pari a Euro 367'129.70 al cambio odierno di Euro 1 = Fr. 1.21840)”.

                                              Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto di __________.

B.           Con l’istanza del 27 gennaio 2012 la procedente afferma di fondare la propria pretesa sul contratto n. 2250610 (doc. D) e su una serie di contratti aggiuntivi (doc. F, J, L). Il contratto di cui al doc. D avrebbe previsto la fornitura “chiavi in mano” da parte dell’istante di due piste di short track, una mobile e l’altra permanente, e di un impianto centrale di refrigerazione mentre i contratti aggiuntivi di cui ai doc. F, J e L avrebbero avuto come oggetto alcune prestazioni complementari al contratto principale nonché lo smantellamento di una delle due piste.

                                              A dipendenza di questi contratti l’istante vanterebbe nei confronti della convenuta un credito complessivo di euro 367'129.70, pari a fr. 447'942.30 al cambio medio di 1.22012 al 29 dicembre 2012, data della domanda di esecuzione, così composto:

                                              euro 315'000.00 sulla base del contratto di cui al doc. D, in virtù del quale la convenuta si sarebbe impegnata a versare alla procedente l’importo di euro 1'050'000.00 in quattro rate di euro 315'000.00, euro 420'000.00, euro 210'000.00 e euro 105'000.00 cadauna, delle quali avrebbe corrisposto unicamente le prime due,

                                              euro 181.60 sulla base del contratto di cui al doc. F, in virtù del quale la convenuta si sarebbe impegnata a versare alla procedente euro 9'500.00 per la fornitura di materiale supplementare per piste short track, materiale regalmente fornito (doc. G), importo solo parzialmente compensato nella misura di euro 9'318.24 con un credito della convenuta (doc. H),

                                              euro 33'728.00 sulla base del contratto di cui al doc. J e all’appendice di cui al doc. K, in virtù dei quali la convenuta si sarebbe impegnata a versare alla procedente euro 33'728.00 per il controllo dei diversi sistemi e la supervisione della manutenzione della pista coperta di short track,

                                              euro 18'220.00 sulla base del contratto di cui al doc. L, in virtù del quale la convenuta si sarebbe impegnata a versare alla procedente euro 18'220.00 per i lavori di smontaggio della pista coperta di short track, lavoro regolarmente eseguito (doc. M).

                                              Nella corrispondenza tra le parti in merito al pagamento delle prestazioni fornite dall’istante (doc. N, O e P) emergerebbe che la convenuta riconosce il credito posto in esecuzione.

                                     C.      All’udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza contestando il tasso di cambio indicato dalla procedente, non avendo RE 1 prodotto una prova ufficiale dello stesso.

                                              Per CO 1 i contratti invocati dalla controparte (doc. D, F, H, J, K e L) e gli altri documenti da lei prodotti (doc. E, G, M, N, O e P) non sarebbero stati sottoscritti da persone aventi diritto di firma e pertanto non potrebbero assurgere a titolo di rigetto dell’opposizione.

                                              A titolo abbondanziale l’escussa ha contestato che la procedente abbia adempiuto i propri impegni fornendo la merce e consegnando i documenti previsti dai diversi contratti: per il doc. D la packing list, il certificato di origine, il certificato ISO, il protocollo di accettazione e la garanzia bancaria (art. 5.2. e 5.4. del contratto), per il doc. F la packing list, il certificato di origine, il certificato CE, il foglio dati e la fattura (art. 3), per il doc. L il certificato di fine lavori.

                                              L’escussa ha evidenziato che le e-mail prodotte dalla procedente non emanerebbero da persone abilitate a rappresentarla, non sarebbero state dalla stessa riconosciute e sarebbero mancanti della firma.

                                              In replica l’istante ha argomentato che le contestazioni della convenuta sarebbero pretestuose e contrarie al principio della buona fede. A mente della procedente per il principio dell’affidamento la firma del contratto da parte di __________, parente del presidente del consiglio di amministrazione della società e direttore amministrativo, avrebbe validamente impegnato la società tanto più che parte dei documenti sarebbero stati redatti su carta intestata della convenuta o recherebbero il suo timbro e le e-mail agli atti recherebbero il logo della medesima. Inoltre mal si comprenderebbe perché la convenuta avrebbe pagato oltre Euro 700'000.00 in parziale esecuzione dei contratti se non vi fosse vincolata.

                                              In merito alla contestazione del tasso di cambio, RE 1 argomenta che la stessa deve essere respinta in quanto la nuova giurisprudenza del tribunale federale lo considererebbe notorio.

                                              In duplica CO 1 ha in particolare contestato che di aver eseguito pagamenti sulla base degli accordi prodotti.

                                     D.      Con decisione 31 maggio 2012 il Pretore del Distretto di ____________________ __________, ha respinto l’istanza ritenendo che la documentazione prodotta, tutta firmata da __________ o recante firme illeggibili o rappresentata da e-mail inviati da __________, non costituisca valido titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione perché non sottoscritta da una persona abilitata a vincolare validamente CO 1. La procedente non avrebbe poi provato la sua affermazione secondo cui la convenuta avrebbe già versato oltre 700'000.00 euro in esecuzione del contratto.

                                     E.      Con reclamo del 15 giugno 2012 RE 1 postula in via principale l’accoglimento dell’istanza e in via subordinata il rinvio della pratica al Pretore. A mente della reclamante la più recente dottrina e giurisprudenza riterrebbero sufficiente che il creditore potesse desumere dalle circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza tra il debitore e il firmatario del riconoscimento di debito. Nella fattispecie il rapporto di rappresentanza sarebbe desumibile chiaramente dalla relazione commerciale instauratasi tra le parti nel corso del 2010 e del 2011 e comprovata dai contratti e dallo scambio di corrispondenza. Nell’e-mail del 12 maggio 2011 (doc. N) __________ ha indicato dettagliatamente gli importi dovuti alla reclamante. Questa e-mail, che come emerge dall’indirizzo e-mail del mittente è stata allestita da un collaboratore dell’escussa, è stata inviata in copia anche a __________, vice presidente di CO 1. A mente della ricorrente se l’importo non fosse dovuto o __________ avesse agito senza l’autorizzazione dell’escussa, __________ avrebbe dovuto intervenire. Anche le e-mail dell’8 giugno 2011, del 9 giugno 2011 e del 28 settembre 2011 (doc. O) sono state trasmesse in copia anche a __________ che non avrebbe espresso alcun commento in merito al pagamento dovuto.

                                     F.      Delle osservazioni 16 luglio 2012 di CO 1, chiedenti la reiezione del reclamo, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

                                     1.      Secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 15 giugno 2012 a fronte di una decisione emessa in data 31 maggio 2012 e notificata il 5 giugno 2012, il rimedio risulta tempestivo e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile.

                                     2.      In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                     3.      In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                     4.      La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con riferimenti).

                                     5.      La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

6.             In via di principio può essere concesso il rigetto provvisorio nei confronti del rappresentato sulla base di un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante. Dalla dichiarazione si deve poter evincere che il rappresentante ha agito per il rappresentato, nel qual caso è sufficiente, se il creditore poteva dedurre dalle circostanze il rapporto di rappresentanza (art. 32 cpv. 2 CO). Controversa è la questione a sapere come deve essere provato il potere di rappresentanza di un rappresentante designato. Secondo la giurisprudenza di alcuni cantoni e secondo alcuni autori il potere di rappresentanza deve essere provato con documenti o deve essere almeno notorio, mentre secondo l’opinione di altri autori, che è stata dichiarata dal Tribunale federale non arbitraria, la procura può essere dimostrata anche tramite atti concludenti del debitore (DTF 132 III 140 cons. 4.1; 130 III 87 cons. 3.1; 112 III 149 cons. 4.1). In questo caso deve essere differenziato tra le questioni a sapere, quando sussiste un rapporto di rappresentanza secondo il diritto civile e quali mezzi di prova sono permessi nella procedura di rigetto. La procura può, secondo il diritto civile, anche basarsi su atti concludenti. Questi devono però essere dimostrati con i mezzi di prova permessi nella procedura sommaria, il che di regola è possibile solo con documenti. In tal caso questi documenti non devono essere firmati dal rappresentato, e la firma del rappresentante è sufficiente. Questi documenti devono però dimostrare il rapporto di rappresentanza in modo chiaro e liquido (Staehelin, op. cit., n. 57 ad art. 82 e rif. ivi). Gli stessi principi valgono per la rappresentanza di una persona giuridica iscritta a Registro di commercio. Il riconoscimento di debito deve essere sottoscritto da una persona autorizzata a rappresentarla. Nel caso in cui il rapporto di rappresentanza non è iscritto a Registro di commercio, quest’ultimo deve essere dimostrato dal creditore tramite documenti, nel qual caso anche l’esistenza di una procura concludente o circostanze nel senso dell’art. 32 cpv. 2 CO possono essere dimostrate con documenti (Staehelin, op. cit. n. 59 ad art. 82 e rif. Ivi).

                                     7.      Il contratto n. 2250610 (doc. D) e i contratti aggiuntivi di cui ai doc. F, J e L risultano tutti sottoscritti per l’escussa da __________, i protocolli di accettazione (doc. E, G, M) e il contratto aggiuntivo del 12 gennaio 2011 (doc. H) recano firme  illeggibili mentre le e-mail di cui ai doc. N, O, P sono state allestite da __________. Orbene, determinante è che dal Registro di commercio (doc. 1) emerge che __________, firmatario dei predetti contratti, e __________ che ha allestito le comunicazioni di posta elettronica agli atti non sono mai stati legittimati a rappresentare, individualmente o collettivamente, la CO 1. Di fronte alle contestazioni sollevate dalla convenuta, l’istante non ha dimostrato il rapporto di rappresentanza tra quest’ultima e __________ rispettivamente __________ tramite documenti, nel qual caso anche una procura concludente o circostanze nel senso dell’art. 32 cpv. 2 CO avrebbero potuto essere sufficienti, ma non la sola circostanza che determinati contratti rechino il timbro dell’escussa e le e-mail agli atti sarebbero stati allestiti negli uffici dell’escussa, non essendo in concreto rilevante la questione a sapere se queste persone operino effettivamente in seno alla CO 1. Agli atti neppure figurano documenti oppure dichiarazioni concludenti di persone abilitate a rappresentare l’escussa dai quali si possa desumere il pagamento di acconti riferiti ai suddetti contratti, che potrebbero essere interpretati alla stregua di una ratifica per atti concludenti dell’operato di __________ in rappresentanza di CO 1. Tenuto conto che nella procedura di rigetto dell’opposizione i poteri di rappresentanza devono risultare sufficientemente liquidi, l’istante avrebbe dovuto fondare la propria domanda su altri e ben più concreti riscontri non potedole portare neppure ausilio la circostanza che il __________ avrebbe ricevuto in copia tutto lo scambio di corrispondenza elettronica intercorso, atteso che, a prescindere dalla circostanza che non è necessariamente scontato che dall’omissione di una sua presa di posizione si possa dedurre la ratifica per atti concludenti dell’operato di __________, egli non avrebbe potuto vincolare che collettivamente la società. Ne discende che ritenere, come ha deciso il Pretore, che agli atti non si trova un valido riconoscimento di debito di CO 1 a favore dell’istante, non può essere considerata quale applicazione errata del diritto.

                                     8.      Da quanto precede ne consegue che il reclamo va respinto.

                                               La tassa di giustizia, le spese processuali e le indennità seguono la soccombenza (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF; 32 cpv. 2 CO; 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1, 251, 254 cpv. 1, 309, 319, 320, 321 cpv. 2 CPC;

pronuncia:

                                     1.    Il reclamo è respinto.

                                      2.    La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr 800.00, anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 2’000.00 a titolo di ripetibili.

                                         3.    Notificazione a:

-   , -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di ____________________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 447'334.25, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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