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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.08.2012 14.2012.89

6. August 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,235 Wörter·~11 min·6

Zusammenfassung

Decorrenza degli interessi di mora. Verbale di udienza quale titolo di rigetto. Eccezione di avvenuto pagamento

Volltext

Incarto n. 14.2012.89

Lugano 6 agosto 2012 EC/fp/mc.

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 febbraio 2012 da

CO 1 patrocinata da: PA 2  

Contro

RE 1 patrocinato da: PA 1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10/15 febbraio 2012 dell’Ufficio di esecuzione di __________ per l’importo di fr. 15'000.00 oltre interessi al 5% dal 26 novembre 2004;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con decisione 29 maggio 2012 ha così statuito:

         “1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

         2.    La tassa di giustizia di fr. 200.00, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.00 a titolo di ripetibili.

Sentenza impugnata dalla parte convenuta, che con reclamo dell’8 giugno 2012 postula, con protesta di spese, tasse e ripetibili, in via principale la reiezione dell'istanza e in via subordinata il rinvio della pratica al Pretore,

preso atto che la parte istante con osservazioni 2 luglio 2012 ha chiesto la reiezione del reclamo, pure con protesta di spese tasse e ripetibili;

richiamato il decreto presidenziale 11 giugno 2012 di concessione dell’effetto

sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                     A.      Con precetto esecutivo per le esecuzioni ordinarie n. __________ CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 15'000.00 oltre interessi al 5% dal 26.11.2004, indicando quale titolo di credito: “Cessione quota sociale della ditta __________ __________, riconoscimento di debito a verbale d’udienza 28.09.2011, Pretura di __________, inc. n. OA.2010.680”.

                                              Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto di __________.

B.        La procedente fonda la propria pretesa sul verbale di udienza del 28 settembre 2011 dinnanzi al Pretore di __________, nel quale in qualità di teste RE 1 ha affermato di aver comperato una quota sociale di fr. 15'000.00 della __________ da CO 1 e di non aver mai pagato nulla alla stessa. In tale occasione l’escusso ha pure affermato che era chiaro che egli avrebbe dovuto pagare fr. 15'000.00, che CO 1 non gli avrebbe mai chiesto il pagamento di questo importo e che se quest’ultima glielo richiederà egli pagherà.

                                     C.      All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza asseverando che, come emerge dal contratto di cessione del 19 novembre 2004 di cui al rogito n. 666 del notaio __________, __________, egli avrebbe corrisposto il prezzo della compravendita. Le sue dichiarazioni espresse durante l’audizione testimoniale del 28 settembre 2011 sarebbero il frutto di un errore in quanto rese ben sette anni dopo la firma del contratto di cessione. Solo successivamente, verificando i fatti sulla base della documentazione in suo possesso, RE 1 si sarebbe accorto di aver commesso un errore in quanto nulla era più dovuto all’istante. Infatti durante diversi anni l’escusso avrebbe svolto attività di contabile e di consulenza a favore dei coniugi __________ e si sarebbe pure fatto carico di alcuni costi legati al fallimento di una società di cui titolare era il padre della procedente. Per questo motivo, a liquidazione delle sue pretese, gli sarebbe stata ceduta la quota sociale della __________. In ogni caso il calcolo degli interessi eseguito dalla procedente sarebbe errato, in quanto nessuna richiesta di pagamento sarebbe intervenuta prima del 30 settembre 2011.

                                     D.      Con decisione 29 maggio 2012 il Pretore del Distretto di ____________________ __________, ha accolto l’istanza ritenendo che la documentazione prodotta costituisce valido titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione. A mente del primo giudice quanto contenuto nel rogito di cessione della quota sociale non è atto ad infirmare la validità quale riconoscimento di debito delle dichiarazioni rese dall’escusso sotto giuramento. Neppure la dichiarazione del signor __________, ex marito dell’istante e persona manifestamente interessata ai fatti, appare atta a smentire quanto sostenuto da RE 1 in udienza.

                                     E.      Con reclamo 8 giugno 2012 RE 1 postula la reiezione dell’istanza ribadendo quanto affermato in prima sede. In merito alla dichiarazione del signor __________ l’escusso evidenzia che la stessa sarebbe meritevole di considerazione perché l’esistenza di una procedura di divorzio non renderebbe di per sé prive di valore le dichiarazioni rese da un coniuge in una procedura giudiziaria che coinvolge l’altro coniuge. Quanto dichiarato dal signor __________ sarebbe peraltro confermato dal contenuto del rogito del 19 novembre 2004 e dal comportamento della procedente, che nei sette anni successivi alla sottoscrizione del rogito nulla ha mai chiesto a RE 1.

                                     F.      Delle osservazioni 2 luglio 2012 di CO 1, chiedenti la reiezione del reclamo, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

                                     1.      Secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il l’8 giugno 2012 a fronte di una decisione emessa in data 29 maggio 2012 (e quindi notificata più avanti), il rimedio risulta tempestivo e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile.

                                     2.      In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                     3.      In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                     4.      La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con riferimenti).

                                     5.      La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

6.    In concreto all’udienza del 28 settembre 2011 dinnanzi al Pretore di Lugano, Sezione 6, RE1 ha affermato di avere comperato una quota sociale di fr. 15'000.00 della C____Sagl da CO1 e di non aver pagato nulla alla procedente perché mai richiesto in tal senso. Egli ha altresì affermato che era chiaro che egli avrebbe dovuto pagare fr. 15'000.00 e che se CO1 gli chiederà il pagamento di tale importo egli vi darà seguito. Il verbale d’udienza del 28 settembre 2011, sottoscritto dall’escusso, costituisce pertanto, in principio, valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per la somma dedotta in esecuzione di fr. 15'000.00 oltre interessi al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ossia -in mancanza di pregressa costituzione in mora documentata- dal giorno successivo la data ultima di pagamento accordata all’escusso nello scritto del 30 settembre 2011 (doc. C). In questo senso la sentenza del Pretore dovrà essere

                                     7.     Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 350, con rif.).

                                     8.      L’escusso ha asserito di aver corrisposto il prezzo della compravendita come risulterebbe sia dal contratto di cessione del 19 novembre 2004 di cui al rogito n. 666 del notaio __________ (doc. 2) sia dalla dichiarazione del signor __________ (doc. 3).

                                     8.1    Nel caso di specie il convenuto ha prodotto a conforto delle proprie tesi liberatorie il contratto di cessione del 19 novembre 2004 di cui al rogito n. 666 del notaio __________, nel quale è espressamente indicato che il “prezzo di vendita viene fissato in fr. 15'000.00 ed è già stato liquidato separatamente “ (doc. 2) e la dichiarazione datata 23 maggio 2012 di __________, con la quale quest'ultimo afferma che il prezzo di vendita della quota sociale di fr. 15'000.00 era stato liquidato da RE 1 prima della vendita mediante la compensazione con prestazioni professionali da lui fornite e mai remunerategli in precedenza (doc. 3).

                                     8.2    Considerando il contratto di cui al doc. 2 e la dichiarazione di cui al doc. 3 inidonei a rendere verosimile l’eccezione sollevata dalla parte convenuta nel contesto dell’art. 82 cpv. 2 LEF, il Pretore non ha operato un apprezzamento delle prove incompatibile con la nozione di verosimiglianza esposto nel considerando n. 7 che precede e, ancora meno, un accertamento suscettibile di attuare il titolo di reclamo di cui all’art. 320 lett. b CPC (accertamento manifestamente errato di un fatto). Non è infatti arbitrario ritenere che questi documenti, ancorché non privi di significato, specie il doc. 2,  non costituiscano necessariamente decisivi riscontri oggettivi atti a rendere verosimile -a fronte del successivo riconoscimento di debito chiaro, esplicito, non equivoco, non discutibile o soggetto a interpretazione contenuto nel verbale di udienza del 28 settembre 2011- l'avvenuto pagamento del prezzo della cessione della quota sociale. In altri termini, a fronte della dichiarazione/testimonianza rilasciata dal convenuto il 28 settembre 2008 dinnazi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, l'eccezione di avvenuto pagamento sollevata dallo stesso escusso sulla base, in particolare, del punto 2 del rogito n. 666 del notaio Francesco Laghi, non appare pertanto sorretta da riscontri tali da rendere meno plausibile quanto da lui espresamente riconosciuto in quella specifca occasione, motivo per cui non è possibile fare carico al primo giudice di avere violato l’art. 82 cpv. 2 LEF a seguito di un apprezzamento insostenibile del materiale processuale. Ne consegue pertanto la reiezione del reclamo al riguardo.

9.    Il reclamo va nondimento accolto per quanto riguarda gli interessi di mora, dovuti solo a decorrere dal 1° gennaio 2012, anziché dal 24  novembre 2004, data indicata nel precetto esecutivo.

10. Da quanto precede, ne discende pertanto il parziale accoglimento del reclamo. La tassa di giustizia, le spese processuali e le indennità seguono – per entrambe le sedi – i rispettivi gradi di soccombenza (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF; 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1, 251, 254 cpv. 1, 319, 320, 321 cpv. 2 CPC;

pronuncia:                I.     Il reclamo è parzialmente accolto.

                                     I.1.  Di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 29 maggio 2012 della Pretura del Distretto di __________ vengono riformati come segue:

                                         “1.    L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del 10/15 febbraio 2012 dell’Ufficio di esecuzione di __________ è respinta in via provvisoria per fr. 15’000.00 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2012.

                                         2.     La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico per 1/4 di CO 1 e per 3/4 di RE 1, che rifonderà a CO 1 fr. 250.-- per parte di indennità”

                                      II.    La tassa di giustizia e le spese del presente giudizio di fr. 320.00 già anticipata dall'appellante, è a carico peAP 1 e AP 1 RE 1, che rifonderà a CO 1 fr. 250.00 per parte di indennità.

                                         III.   Notificazione a:

avv. PA 1, __________ avv. PA 2, __________  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza di fr. 15’000.00 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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