Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.06.2013 14.2012.86

14. Juni 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,238 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione sulla scorta di decisione di richiesta di garnazia

Volltext

Incarto n. 14.2012.86

Lugano 14 giugno 2013 FP/ec/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 4 giugno 2012 da

RE 1 patrocinato dall’ PA 1  

contro la decisione emanata il 21 maggio 2012 dal Pretore del Distretto di __________ nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2012.357) promossa nei suoi confronti dallo  

CO 1 rappresentato dall’RA 1  

premesso che con decisione presidenziale del 5 giugno 2012 al reclamo non è stato concesso effetto sospensivo;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo (per prestazione di garanzia) n. __________ del 22/27.3.2012 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di ____________________ lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’importo di fr. 1'178’000.- oltre interessi e spese esecutive, indicando quale casuale del credito “Esecuzione a convalida del sequestro no. __________. Richiesta di garanzia dell’8 marzo 2102”;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 30 marzo 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di __________;

                                         che l’istante ha fondato la propria domanda sulla richiesta di garanzia dell’8 marzo 2102 della Divisione delle contribuzioni di complessivi fr. 1’178’000.per l’imposta cantonale e per le spese per gli anni fiscali 2001-2009 + imposta suppletoria cantonale (multa compresa);

                                         che con osservazioni del 2 maggio 2012 il convenuto si è opposto all’accoglimento dell’istanza, sostenendo che la decisione sulla base della quale l’istante ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo, ossia la menzionata richiesta di prestazione di garanzia 8 marzo 2012, non è ancora formalmente passata in giudicato, avendo egli in data 6 aprile 2012 presentato ricorso contro la stessa alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello (doc. 1), di modo che la procedura avviata nei suoi confronti sarebbe prematura;

                                         che con decisione del 21 maggio 2013 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto l’istanza, ritenendo che la richiesta di prestazione di garanzia costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF in quanto immediatamente esecutiva e parificabile a una sentenza esecutiva giusta l’art. 80 LEF (cfr. art. 248 cpv. 1 LT);

                                         che, secondo il primo giudice, contrariamente a quanto preteso dal convenuto, dal 1°gennaio 2011 la decisione sulla base della quale può essere chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione deve essere esecutiva, o per lo meno anticipatamente eseguibile, ma non deve necessariamente essere passata in giudicato;

                                         che nella fattispecie, egli ha puntualizzato, la decisione di cui al doc. B è immediatamente esecutiva (art. 248 cpv. 1 LT);

                                         che quanto al ricorso che il convenuto ha presentato contro tale decisione – ha infine rilevato il Pretore – stando all’art. 248 cpv. 4 LT tale gravame non sospende l’esecuzione e dagli atti nemmeno emerge che l’escusso, che del resto neppure lo sostiene, ne abbia chiesto la sospensione all’autorità di ricorso;

                                         che contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo del 4 giugno 2012 chiedendo - previa concessione dell’effetto sospensivo - che in riforma della stessa l’istanza sia dichiarata irricevibile, rispettivamente sia respinta;

                                         che se è vero che l’art. 79 LEF ha subito una parziale modifica è altrettanto vero che ciò non vale per l’art. 80 cpv. 1 LEF, il quale non ha subito modifiche sostanziali, ma unicamente lessicali (il termine “sentenza” è stato sostituito con “decisione giudiziaria”), per cui non si giustifica un cambiamento della prassi dottrinale e giurisprudenziale sinora adottata in materia di richiesta di prestazione di garanzia, secondo cui soltanto il passaggio in giudicato formale della relativa  decisione fiscale consente al giudice del rigetto di applicare l’art. 80 LEF, ossia di pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione;

                                         che il reclamo non  è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto.

                                         che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

                                         che inoltrato il 4 giugno 2012 contro una decisione emanata il 21 maggio 2012 e notificata/recapitata il 24 maggio successivo (cfr. ricerca postale Track&Trace), il reclamo è tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione  (art. 80 cpv. 1 LEF);

                                         che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

                                         che la richiesta di prestazione di garanzia datata 8 marzo 2013, sfociata nella presente procedura esecutiva, rientra senz’altro in quest’ultima categoria, circostanza del resto non contestata come tale dall’insorgente;

                                         che l’art. 248 cpv. 1 LT prevede infatti che se il debitore d’imposta o di multa non ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati  – come nel caso specifico (doc. B, punto 2) - l’autorità  fiscale può chiedere in ogni tempo, anche prima che l’imposta sia accertata definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il diritto di chiedere il sequestro;

                                         che, sempre secondo tale noma, la richiesta di garanzia è immediatamente esecutiva ed è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell’art. 80 LEF;

                                         che trattandosi, come visto, di una decisione di un’autorità  amministrativa svizzera (immediatamente) esecutiva, il primo giudice non ha violato il diritto federale pronunciando il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo sulla base di tale titolo;

                                         che, infatti, contrariamente all’opinione del reclamante, l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF - nella sua formulazione entrata in vigore con il 1. gennaio 2011 contemporaneamente al Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC) - richiede, come del resto avviene per le decisioni giudiziarie, che la decisione amministrativa posta alla base dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione sia esecutiva e non anche formalmente passata in giudicato (BSK-SchKG I-staehelin, 2a ed., art. 80 n. 110; v.  anche, mutatis mutandis, l’art. 79 LEF);

                                         che il ricorso inoltrato dal convenuto il 6 aprile 2012 alla Camera di diritto tributario contro la richiesta di prestazione di garanzia dell’8 marzo 2012, come giustamente sottolineato dal Pretore, è ininfluente, non avendo quel gravame comportato la sospensione dell’esecuzione della relativa decisione (art. 248 cpv. 4 LT) e non pretendendo del resto l’insorgente di averla ottenuta a seguito della sua domanda in tal senso del 4 giugno 2012, peraltro successiva alla decisione qui impugnata (cfr. Doc. E annesso al reclamo);

                                         che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per fr. 850.- sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il vicecancelliere

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 1’178'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

14.2012.86 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.06.2013 14.2012.86 — Swissrulings