Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.05.2012 14.2012.77

30. Mai 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,032 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell'opposizione. Tassazione fiscale. Asserita impossibilità oggettiva di far fronte al credito posto in esecuzione a causa di pretese difficoltà economiche. Censura inammissibile

Volltext

Incarto n. 14.2012.77

Lugano 30 maggio 2012 FP/cj/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 3 febbraio 2012 presentata da

CO 1rappresentato dall’RA 1, __________

  contro  

CO 1 __________    

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 23 novembre 2011 per il pagamento di fr 3'197,80, oltre interessi al 2,50% dal 13 novembre 2011, rispettivamente di fr. 182.30 a titolo di interessi aggiornati fino al 12 novembre 2011, oltre alle spese esecutive, da cui dedurre l’importo di fr. 1'605,60 di acconto versato il 13 novembre 2011;

istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di __________ con decisione del 30 marzo 2012 (inc. n. S12-048);

sentenza impugnata dalla convenuta con reclamo del 16 aprile 2012;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo del 22/23.11.2011 dell’Ufficio di esecuzione di __________, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 3'197.80 oltre interessi al 2,50% dal 13 novembre 2011, rispettivamente della somma di fr. 182.30 a titolo di interessi aggiornati sino al 12 novembre 2011, oltre alle spese esecutive, da cui dedurre l’importo di fr. 1'605.60 a titolo di acconto versato in data 13 novembre 2011, indicando quale titolo del credito l’imposta cantonale 2006;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 3 febbraio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo (per fr. 1'592.20 oltre accessori e spese esecutive) al Giudice di pace del circolo di __________, allegando la decisione di tassazione emanata in data 11 giugno 2008 dall’Ufficio circondariale di tassazione di __________ – con l’attestazione del suo passaggio in giudicato – che ha stabilito in fr. 3'197.80 l’imposta sul reddito per il 2006 a carico della contribuente, e il conteggio aggiornato all’8 gennaio 2012 relativo al saldo dell’imposta;

                                         che chiamata a esprimersi sull’istanza, con osservazioni del 15 marzo 2012 la convenuta ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva, segnatamente il condono del residuo dovuto allo CO 1, asserendo di non essere in grado di pagare il saldo richiesto dal procedente, stante un suo introito mensile addirittura inferiore al minimo di esistenza vitale (fr. 3'302.28) stabilito dall’Ufficio di esecuzione di __________;

                                         che con decisione del 30 marzo 2012 il Giudice di pace del circolo di __________ ha accolto l’istanza, ritenendo che la documentazione esibita dalla parte istante costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF e facendo presente che il motivo addotto dalla convenuta per giustificare la sua opposizione alla procedura esecutiva sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto, ritenuta – se del caso – la competenza degli uffici amministrativi preposti, nel caso specifico dell’RA 1, ad esaminare l’istanza di condono presentata dall’escussa;

                                         che contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 16 aprile 2012, reiterando nel chiedere il condono dell’importo in causa per i motivi addotti in prima sede (pretesa impossibilità di saldare l’importo posto in esecuzione);

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF(cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti:

                                         che se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);

                                         che sono parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente – per quanto qui di rilievo – le decisioni emanate dall’autorità  fiscale (ammon/walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e 46);

                                         che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di rigetto – costituito dalla decisione di tassazione passata in giudicato – sul quale il procedente ha fondato la propria istanza, circostanza del resto non contestata dall’insorgente;

                                         che, secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera – come nella fattispecie – l’opposizione è rigettata in via definitiva, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

                                         che la reclamante non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni, il gravame esaurendosi in considerazioni – impossibilità oggettiva di far fronte al credito posto in esecuzione a causa di pretese difficoltà economiche – che sfuggono con ogni evidenza al potere di cognizione del giudice del rigetto, di modo che il rimedio – fondato esclusivamente su tale argomento – risulta perfino  inammissibile;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio andrebbero posti a carico dell’insorgente, soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

                                         che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è assistita da un avvocato, si prescinde tuttavia dal riscuotere spese;

per questi motivi,

richiamati gli art. 80 e 81 LEF,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese.

                                   3.   Notificazione a:

- -  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'592.20, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

14.2012.77 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.05.2012 14.2012.77 — Swissrulings