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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.06.2012 14.2012.70

18. Juni 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·851 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo di dubbia ricevibilità in quanto insufficientemente motivato. Contratto di credito ipotecario. Modifica consensuale delle condizioni contrattuali. Disdetta immediata ammessa

Volltext

Incarto n. 14.2012.70

Lugano 18 giugno 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria (inc. __________) promossa con istanza 31 gennaio 2012 da

CO 1   

contro

 RE 1   

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da RE 1 all’esecuzione in via di realizzazione di pegno immobiliare n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano promossa da CO 1 per l’importo di fr. 536'400.-- oltre interessi e spese;

vista la decisione 7 maggio 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via provvisoria l’opposizio­ne al summenzionato precetto esecutivo,

preso atto del reclamo 16 maggio 2012 di RE 1;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC) – e non dell’appello, come invece erroneamente indicato nel ricorso in esame –, da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

                                         che proposto il 16 maggio, a fronte di una sentenza notificata all’escussa il 10 maggio 2012, il reclamo è senz’altro tempestivo e rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

                                         che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;

                                          che nella fattispecie il primo giudice ha ritenuto che la cartella ipotecaria prodotta in originale dall’escutente all’udienza, ceduta alla banca in piena proprietà in virtù del contratto di credito 18 maggio 2010 (doc. B), costituiva un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione sia per il credito che per il pegno;

                                          che lo stesso giudice ha d’altronde respinto le eccezioni sollevate dall’escussa in sede di discussione, rinviando ai motivi allegati dall’escutente in replica (la cartella ipotecaria è stata disdetta conformemente alle condizioni previste nel contratto di credito e comunque non necessitava di disdetta stante la scadenza del contratto di credito al 31 dicembre 2010; l’escusso risponde solidalmente del credito con la defunta moglie) e osservando, in merito alla lamentata mancata disdetta del contratto originario, come quest’ultimo si fosse estinto per novazione in occasione della conclusione del contratto di credito 18 maggio 2010;

                                          che con il reclamo l’escusso ripropone parte delle censure fatte valere in prima sede e contesta l’ammontare del credito posto in esecuzione, che ritiene superiore all’importo reale del credito;

                                          che la ricevibilità del reclamo è dubbia, dal momento che il reclamante non si confronta minimamente con la motivazione riportata nella decisione impugnata e quindi non contiene una motivazione sufficiente ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 CPC;

                                          che in ogni caso, risulta dal contratto di credito del 18 maggio 2010 (doc. B) che l’escusso e sua moglie hanno liberamente accettato le (secondo lui nuove) condizioni contrattuali, che prevedono in particolare una scadenza fissa per il rimborso dell’intero credito di fr. 514'800.-- al 31 dicembre 2010 (doc. B, pto 4);

                                          che si trattava pertanto di una modifica consensuale della relazione contrattuale esistente tra le parti, che non richiedeva alcuna disdetta del contratto originario;

                                          che in virtù del punto 15 dell’”atto generale di pegno e cessione” annesso al contratto di credito (doc. B), la banca era autorizzata a disdire il credito incorporato nella cartella ipotecaria “in ogni tempo e secondo i termini e le scadenze da lei determinati”;

                                          che la censura relativa all’ammontare del credito posto in esecuzione è stata presentata per la prima volta in seconda sede ed è quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC);

                                          che in ogni caso l’importo menzionato sul contratto di credito si riferisce al solo capitale, ad eccezione degli interessi, che l’es­cusso nemmeno allega di aver pagato;

                                          che l’importo della cartella ipotecaria, già solo in capitale, è del resto superiore all’importo posto in esecuzione;

                                          che il reclamo va quindi respinto, le spese processuali e le ripetibili essendo posti a carico della parte soccombente (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC);

Per questi motivi,

richiamati gli art. 82 LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC

pronuncia:

                                1.      Il reclamo è respinto.

                                2.      La tassa di giustizia di fr. 750.--, già anticipata dal reclamante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 100.-- a titolo di ripetibili.

                                3.      Notificazione a:

                                          – RE 1, __________;

                                          – CO 1, __________.

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'346,55, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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