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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.05.2012 14.2012.57

9. Mai 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,183 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Reclamo intempestivo, per cui irricevibile

Volltext

Incarto n. 14.2012.57

Lugano 9 maggio 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 20 settembre 2011 presentata da

  rappresentato da RA 1, __________ patrocinato dallo studio legale e notarile __________

  contro  

CO 1   

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo m. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per il pagamento di fr. 1’379.60 oltre interessi e spese;

istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di __________ con decisione del 18 novembre/22 dicembre 2011 (inc. n. 31/2011);

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 24 aprile 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con decisione 18 novembre 2011 – notificata alle parti nei soli suoi dispostivi in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC – il Giudice di pace del circolo di __________, in accoglimento dell’istanza 20 settembre 2011 di CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 31 agosto 2011 per il pagamento di fr. 1'379.60 oltre interessi e spese (dispositivo n. 1), ponendo a carico del convenuto la tassa di giustizia di fr. 100.-, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 35.- a titolo di indennità (dispositivo n. 2);

                                         che nel contempo il giudice di pace ha ricordato che la motivazione scritta del suo giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo avesse chiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3);

                                         che il Giudice di pace ha dipoi avverto le parti che l’escusso, entro venti giorni dal rigetto provvisorio dell’opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento di debito al giudice del luogo dell’esecuzione e che se questi omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell’opposizione diventa definivo (art. 83 cpv. 2 e 3 LEF);

                                         che contro tale giudizio il convenuto è insorto con ricorso (recte: reclamo) del 29 novembre 2011, contestando la correttezza della decisione impugnata e obiettando di avere in ogni modo ottemperato ai propri impegni nei confronti del procedente;

                                         che con decisione del 14 dicembre 2011 (14.2011.201), la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha evaso il reclamo nel senso di trasmettere gli atti al Giudice di pace del circolo di __________, affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione, conditio sine qua non per poterla, dandosene il caso, impugnare davanti  all’autorità superiore (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC);

                                         che il giudice di pace ha dato seguito a tale incombenza, motivando per scritto la propria decisione, datandola 22 dicembre 2011;

                                         che egli ha rilevato che la documentazione esibita dall’escutente, segnatamente il contratto di locazione per un appartamento di 3 ½ locali al 2°piano del mappale n. __________ RFD __________ e il riassunto dettagliato delle spese accessorie per l’anno 2010, costituisce titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cvp. 1 LEF e che le argomentazioni fatte valere dal convenuto nel corso dell’udienza del 18 novembre 2011 (v. anche le osservazioni all’istanza del 13 ottobre 2011), non consentono di invalidare la pretesa posta in esecuzione;

                                         che con reclamo del 24 aprile 2012 il convenuto si aggrava di nuovo contro la decisione con la quale il primo giudice ha accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata dalla controparte, facendogli carico – in buona sostanza – di avergli dato torto con riferimento a temi “trattati in udienza solo per conoscenza, ma non come giustificativi” e reiterando nel sostenere di avere sempre rispettato i termini di pagamento sia per l’affitto che per le spese, motivo per cui quanto preteso dalla parte istante in via esecutiva non ha ragione di sussistere;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte:

considerando

in diritto:

                                         che, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), ritenuto che l‘autorità competente a statuire sul reclamo è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

                                         che proposto il 24 aprile 2012 a fronte di una decisione recapitata al convenuto in data 28 dicembre 2012 (cfr. ricerca Track & Trace), il rimedio è palesemente intempestivo e, perciò, irricevibile;

                                         che, invero, nella decisione motivata del 22 dicembre 2011 (che a ben vedere andava però datata 18 novembre 2011, giorno in cui l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata accolta, ed integrata con i dispositivi n. 1 e 2 dell’originaria decisione), manca l’indicazione dei rimedi di diritto per impugnarla, il che non è conforme all’art.  238 lett. f, che impone tale formalità;

                                         che, tuttavia, tale carenza rimane senza conseguenze, ove si consideri che – per tacere del fatto che nulla impediva allo stesso convenuto di chiarire la questione attivandosi sollecitamente presso la giudicatura di pace – il termine per impugnare una decisione di rigetto dell’opposizione e l’autorità cui rivolgersi in un caso del genere, erano stati espressamente ricordati (al reclamante) dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello nella decisione del 14 dicembre 2011, inc. 14.2011.201, pag. 3, ossia al momento di evadere il ricorso (recte: reclamo) presentato dall’escusso contro la decisione non motivata del 18 novembre 2011, con la quale il primo giudice ha accolto l’istanza in esame, senza del resto menzionare il rimedio di diritto del reclamo;

                                         che ne discende pertanto l’irricevibilità del rimedio;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ovvero essere posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

                                         che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’insorgente non è assistito da un avvocato, si prescinde dal prelevare spese;

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione a

-    -     

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace di Giornico

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'379.60, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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