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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.03.2012 14.2012.37

22. März 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,137 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Reclamo contro dichiarazione di fallimento. Esecuzione in oggetto annullata, per cui domanda di fallimento decaduta. Solvibilitâ resa verosimile

Volltext

Incarto n. 14.2012.37

Lugano 22 marzo 2012 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 2 gennaio 2012 da

CO 1  

contro

RE 1  

sulla quale istanza il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con sentenza 28 febbraio 2012 (SO.2012.9) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, a far tempo dal giorno

     mercoledì 29 febbraio 2012 alle ore 09.00.

 2./3./4.  Omissis.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo 6 marzo 2012

ne postula l’annullamento;

preso atto che il reclamo non è stato intimato a controparte, il suo credito essendo

stato saldato;

rilevato che con decreto presidenziale 9 marzo 2012 al reclamo è stato concesso

effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 13'400.-- oltre interessi e spese.

B.    All’udienza di discussione del 14 febbraio 2012 la convenuta non è comparsa.

C.    Con sentenza del 28 febbraio il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da mercoledì 29 febbraio 2012 alle ore 09.00.

                                  D.   Con il reclamo RE 1 sostiene di avere saldato tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti, le quali sono state annullate.

Considerando

in diritto:

                                1.     Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.

                               2.a)   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                         L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,  vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed. Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b)      Dall’estratto delle esecuzioni del 12 marzo 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona si evince che nei confronti della reclamante non è pendente alcuna esecuzione. Dalla lista degli eventi del 20 marzo 2012 del predetto Ufficio risulta che l’esecuzione in oggetto n. 670677 è stata annullata il 5 marzo 2012 su richiesta del creditore, per cui risulta adempiuto il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF, la domanda di fallimento essendo venuta a cadere. Per quel che riguarda il requisito della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto,  l’annullamento dell’esecuzione è avvenuto posteriormente alla pronuncia del fallimento - va osservato che non risultando dall’estratto delle esecuzioni dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona alcuna procedura a carico della reclamante, può essere ritenuto che quest’ultima dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni. Ne consegue che la sua solvibilità può essere considerata resa sufficientemente verosimile.

                                         Risultando ossequiati i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va annullato.

                                   3.   Il reclamo va pertanto accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure poste a carico della reclamante.

                                         Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                                    I.   Il reclamo è accolto.

                                         “1.    La dichiarazione di fallimento 29 febbraio 2012 pronunciata dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, inc. SO.2012.9, nei confronti di RE 1, è annullata.

2.        La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.-- è posta a

       carico di RE 1.

3.        Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona,

da anticipare come di rito, sono poste a carico di

                                                 RE 1.”

II.    La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

     carico di RE 1.

III.  Notificazione:

-       RE 1;

-       CO 1;

-       Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;

-       Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

-       Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

     Bellinzona;

                                              Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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