Incarto n. 14.2012.28
Lugano 7 marzo 2012 FP/cj/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti (inc. SO.2012.4) dipendente da opposizione per non ritorno a miglior fortuna interposta il 13 dicembre 2011 da
RE 1, __________
al precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona per l’incasso della somma di fr. 1'262.20 oltre interessi e spese esecutive a domanda di
PI 1, __________ rappresentata da: RA 1
richiamata la decisione 6 febbraio 2012 del Giudice di pace del circolo del Ticino, che non ha ammesso la suddetta opposizione;
preso atto del reclamo presentato il 16 febbraio 2012 da RE 1;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 12/13.12.2011 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona, PI 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 1'262.20 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito l’attestato carenza beni no. _____ fr. 1'262.20 emesso il 3 marzo 2009 dal medesimo ufficio di esecuzione e fallimenti (premio automobile);
che al precetto esecutivo l’escussa ha sollevato opposizione, eccependo di non essere ritornata a miglior fortuna;
che il 20 dicembre 2011 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona, richiamato l’art. 265a LEF, ha trasmesso il precetto esecutivo con la relativa opposizione alla Pretura del Distretto di Bellinzona per statuire sull’eccezione dell’escussa;
che la Pretura di Bellinzona, premesso che il valore di causa è inferiore a fr. 5'000.-, ha trasmesso gli atti per competenza alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino;
che con ordinanza del 16 gennaio 2012 il Giudice di pace del circolo del Ticino ha citato le parti a comparire all’udienza indetta per il 1. febbraio 2012, ore 16.00;
che nessuna di esse è però comparsa;
che con decisione del 6 febbraio 2012 il Giudice di pace non ha ammesso l’eccezione di non ritorno a miglior fortuna proposta dall’escussa;
che, secondo il primo giudice, la convenuta, debitrice nei confronti della parte istante, non ha presenziato all’udienza e non ha pertanto dimostrato le prove del suo fallimento e altresì quelle riguardanti al suo fabbisogno, di modo che, in mancanza di tali dati, è inverosimile constatare la veridicità dell’opposizione della stessa escussa;
che nel contempo il Giudice di pace ha avvertito le parti che contro tale giudizio può essere inoltrato reclamo alla Sezione civile del Tribunale d’appello entro il termine di dieci giorni dalla sua notificazione;
che seguendo tale indicazione, con reclamo del 16 febbraio 2012 indirizzato alla Sezione civile del Tribunale d’appello (recte: alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG), RE 1 scusandosi per non avere presenziato al dibattimento davanti al Giudice di pace – ha riproposto la sua eccezione, allegando la decisione di tassazione, Imposta federale diretta (IFD) 2010 e imposta cantonale (IC) 2010, che dimostrerebbe, a suo modo di vedere, il mancato suo ritorno a miglior fortuna;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto:
che, siccome sia la trasmissione dell’opposizione a cura dell’ufficio d’esecuzione, avvenuta il 20 dicembre 2011, sia la decisione impugnata, che risale al 6 febbraio 2012, sono posteriori all’entrata in vigore (il 1°gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), tanto la procedura di prima istanza quanto quella ricorsuale sono rette dal nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);
che giusta l’art. 265a cpv. 1 LEF, nel suo tenore modificato dal CPC, contro la decisione del giudice sull’opposizione per non ritorno a miglior fortuna non è dato alcun mezzo di impugnazione;
che tale disposizione esclude in particolare il reclamo ai sensi degli art. 319 e segg. CPC, motivo per cui la procedura sommaria di cui all’art. 265a cpv. 1-3 LEF non è menzionata all’art. 309 CPC (cfr. reetz/theiler, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 6 ad art 309; trezzini, Commentario del CPC, Lugano 2011, p. 1358: huber, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a edizione, Basilea 2010, n. 31 ad art. 265a CPC);
che l’unico vero mezzo di contestazione previsto dalla legge contro una decisione del genere è infatti costituito dall’azione di contestazione da parte del debitore del ritorno a miglior fortuna, da proporre entro il termine di venti giorni dalla comunicazione della decisione sull’opposizione al giudice del luogo dell’esecuzione (art. 265a cpv. 4 LEF; CEF, sentenza del 27 ottobre 2011, inc. 14.2011.152);
che, tuttavia, nel caso in esame, come visto la sentenza impugnata indica esplicitamente il reclamo quale rimedio di diritto;
che secondo la giurisprudenza relativa all’art. 49 LTF (DTF 135 III 375, c.1.2.2), applicabile alla carente indicazione dei rimedi giuridici a norma dell’art. 238 lett. f CPC (CEF 12 aprile 2011, inc. 14.11.48; tappy, CPC commenté, Basilea 2011, n. 12 ad art. 238), la parte che non è rappresentata da una persona con cognizioni di diritto e non dispone di conoscenze giuridiche né di una particolare esperienza sgorgante ad esempio da procedure precedenti, può fidarsi dell’indicazione inesatta del termine di ricorso contenuta nella sentenza;
che, se non va da sé un’estensione analogica di tale principio ai casi di menzione di un rimedio di diritto inesistente, nella fattispecie il principio della buona fede che informa il codice di procedura civile (art. 52 CPC) impone di non penalizzare l’escussa per l’errata strategia messa in atto per motivi a lei non imputabili (v. CEF, sentenza del 27 ottobre 2011, inc. 14.2011.152) – strategia che del resto sarebbe, comunque sia, votata all’insuccesso, dato che la documentazione esibita per la prima volta davanti a questa Camera non potrebbe essere presa in considerazione, ostandovi l’art. 326 cpv. 1 CPC secondo cui nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova – ovvero di trattare lo scritto/reclamo del 16 febbraio 2012, peraltro inoltrato nel rispetto dei termini, come azione di contestazione del ritorno a miglior fortuna ex art. 265a cpv. 4 LEF, con conseguente sua trasmissione al Giudice di pace per il seguito della procedura e il giudizio di merito di sua competenza;
che ne discende pertanto l’evasione del reclamo, nel senso di trasmettere l’atto in questione al primo giudice, per essere formalizzato e trattato, per l’appunto, come azione di contestazione di ritorno a miglior fortuna;
che non si prelevano spese, né si assegnano indennità,
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è evaso nel senso che gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace del circolo del Ticino per le incombenze di cui ai considerandi.
2. Non si riscuotono spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
- RE 1, __________,
- RA 1, __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'262.20, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).