Incarto n. 14.2012.25
Lugano 13 aprile 2012 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 6 dicembre 2011 da
CO 1
contro
RI 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona;
sulla quale istanza il Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona con
decisione motivata del 25 gennaio 2012 (inc. n. 372.s.11) ha così statuite:
“1. Per i motivi sopra elencati l’istanza è accolta, l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell’UEF di Bellinzona è respinta in via definitiva per fr. 300.-- + fr. 33.-- spese esecutive.
2. Tasse e spese di giustizia fr. 70.-- anticipata dalla parte istante è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 15.-- di indennità.
3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata dall’escusso con reclamo 1. gennaio (recte:
febbraio) 2012;
ritenuto
in fatto:
che con istanza 6 dicembre 2011 CO 1 ha chiesto alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona per l’importo di fr. 300.-- oltre interessi al 5%;
che l’istante, che ha indicato quale titolo di credito la tassa per la raccolta dei rifiuti per gli anni 2009/2010/2011, ha prodotto - stando all’elenco atti del fascicolo processuale - la domanda di esecuzione del 24 novembre 2011 presentata all’Ufficio esecuzione di Bellinzona (doc. 1a), il bollettino per la tassa raccolta rifiuti 2011 emessa dal Comune di __________ per un importo di fr. 86.40 recante quale destinatario “CO 1 Via __________”, con allegata la una ricevuta del 2 dicembre 2011 relativa al pagamento di fr. 172.20 (doc. 1b), un ulteriore bollettino per la tassa raccolta rifiuti 2011 emessa dal Comune di Sementina per un importo di fr. 86.40 recante quale destinatario “CO 1, __________”, con allegata una ricevuta del 6 ottobre 2011 relativa al pagamento di fr. 86.40 (doc. 1c) e una ricevuta dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona del 24 novembre 2011 relativa al pagamento da parte di CO 1 dell’importo di fr. 33.-- (doc. 1d);
che nel termine fissato dal Giudice di pace supplente il convenuto non ha presentato osservazioni;
che con decisione 27 dicembre 2011 il Giudice di pace supplente ha pronunciato il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione fallimenti di Bellinzona;
che il 17 gennaio 2012 il convenuto ha chiesto al Giudice di pace la motivazione scritta della sentenza, allegando un accordo concluso con l’istante, secondo il quale con la consegna delle chiavi dell’appartamento il proprietario CO 1 rinunciava a qualsiasi pretesa;
che dando seguito a tale richiesta, con decisione motivata 25 gennaio 2012 (in realtà andava però mantenuta la data in cui è stata presa la decisione sull’istanza di rigetto, ovvero il 27 dicembre 2011; CEF, decisione del 25 agosto 2011, inc. n. 14.2011.112, pag. 5), il Giudice di pace supplente ha confermato il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al citato precetto esecutivo, motivando la sua decisione come segue: “Tasse raccolta rifiuti anni 2009-2010-2011. La consegna delle chiavi dell’appartamento non preclude l’esenzione del pagamento delle tasse rifiuti”;
che con reclamo 1. gennaio (recte: febbraio) 2012 - consegnato però alla posta il giorno successivo e presentato in lingua tedesca - RI 1 ha rilevato di avere abitato nell’appartamento dell’istante dal 1. luglio 2009 al 30 giugno 2011, ossia per due anni, per cui si è dichiarato disposto a pagare la tassa per la raccolta rifiuti solo per tale periodo, ossia fr. 86.40 all’anno, complessivamente fr. 172.80 senza spesa alcuna;
che chiamato a esprimersi sul reclamo, il procedente è rimasto silente;
considerando
in diritto: che secondo l’art. 129 CPC il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, ritenuto che in presenza di più lingue ufficiali i Cantoni emanano le necessarie disposizioni;
che nel Canton Ticino la lingua ufficiale è l’italiano, per cui gli atti processuali delle parti – sia scritti che orali, sia di primo che di secondo grado - vanno redatti rispettivamente espressi in lingua italiana (CPC Comm, trezzini, art. 129 pag. 544);
che l’atto ricorsuale presentato in lingua tedesca non ossequia però tale disposto, il che avrebbe imposto l’assegnazione allo stesso insorgente di un termine per ovviare alla relativa carenza formale, facendogli carico di produrre la traduzione del suo atto in italiano, con l’avvertenza che, altrimenti, l’atto si considera come non presentato (art. 132 CPC; cfr. d. staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., nri. 4 e 5 ad art. 129 e n. 4 ad art. 132; trezzini, op. cit. pag. 544);
che per economia di giudizio si prescinde tuttavia eccezionalmente da questa formalità, il rimedio – invero di poche righe e facilmente comprensibile – essendo comunque sia destinato d’acchito al parziale accoglimento per le seguenti ragioni;
che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che se il credito è fondato su una decisone giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);
che sono parificate a decisioni giudiziarie anche le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 LEF cpv. 2 n. 2 LEF);
che tale sarebbe il caso, di per sé, per la tassa raccolta rifiuti 2011 emessa dal Comune di __________ - ed avente per oggetto il mappale __________, segnatamente l’appartamento Foglio __________ - di cui al doc. 1b, come pure per le analoghe emissioni relative agli anni precedenti (2009-2010), che tuttavia non figurano agli atti;
che va però subito rilevato che le tasse sfociate nella presente procedura esecutiva sono stati caricate dal Comune di __________ al qui istante quale proprietario dell’appartamento locato al qui convenuto, motivo per cui non vi è identità tra la persona che figura indicata come debitrice nel (preteso) titolo di rigetto definitivo dell’opposizione con quella menzionata, sempre come debitrice, nel precetto esecutivo, aspetto questo che deve essere verificato dal giudice d’ufficio in ogni stadio della procedura (d. staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 2. ed., Basilea 2010, n. 29 ad art. 80; panchaud/caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo, 1980, § 106 n. 1 p. 256);
che, nella fattispecie, per tacere del fatto che, stando all’elenco atti trasmesso dalla Giudicatura di pace, non risulta che l’istante abbia prodotto il precetto esecutivo relativo alla procedura in oggetto e nemmeno le decisioni relative alla tassa raccolta rifiuti per i due anni 2009-2010 (l‘unico documento esibito per giustificare la propria pretesa riguarda il 2011, cfr. doc. 1b, realtivo al 2011) e tanto meno ha spiegato e documentato come è giunto all’importo di fr. 300.- posto in esecuzione, è quindi evidente l’assenza di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione - ma anche provvisorio, dato che fa pure difetto un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF da parte del presunto debitore nei confronti del convenuto, le tasse sulla raccolta dei rifiuti essendo state emesse a carico del procedente quale proprietario dell’appartamento locato e non a nome del locatario, di modo che l’istanza andrebbe respinta senza ulteriore formalità per la mancanza di identità tra il debitore indicato nel PE e nell’istanza con il debitore di cui ai documenti prodotti;
che, tuttavia, avendo il convenuto dichiarato con il reclamo di essere disposto a pagare la tassa rifiuti per due anni, ammontante complessivamente a fr. 172.80, ancorché senza alcuna spesa, ossia di assumersi quanto da lui effettivamente dovuto, il rigetto definitivo dell’opposizione può essere per finire concesso per tale importo, per cui il reclamo va parzialmente accolto e il pronunciato impugnato riformato in tal senso;
che visto l’esito della procedura, ossia la sostanziale acquie- scenza del convenuto per parte della pretesa di controparte, gli oneri processuali relativi al giudizio sia di prima che di seconda sede, come pure le spese esecutive, vanno ripartiti tra le parti in ragione di metà per ciascuna, compensate le indennità (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF, 95 cpv. 3 lett. c e 106 cpv. 1 CPC);
per i quali motivi,
pronuncia:
I. Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza i dispositivi 1 e 2 della sentenza 25 gennaio 2012 del Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona sono così riformati:
“1. L’istanza 6 dicembre 2011 è parzialmente accolta.
Di conseguenza, l’opposizione interposta da RI 1, Bellinzona, al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, è rigetta in via definitiva limitatamente a fr. 172.80, oltre 16.50 di spese esecutive.
2. La tassa di giustizia di fr. 70.--, anticipata dalla parte istante, è posta a carico delle parti in ragione di metà per ciascuna, compensate le indennità.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata da RI 1, è posta a carico delle parti in ragione di metà per ciascuna, compensate le indennità.
III. Notificazione a:
- -
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 300.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale Federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).