Incarto n. 14.2012.198
Lugano 10 dicembre 2012 FP/b/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa dipendente da istanza 10 luglio 2012 presentata da
RE 1 rappresentato da RA 1, __________
contro
CO 1
tendente ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di fr. 3'926.55 oltre interessi e spese e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dallo stesso convenuto al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 2 febbraio 2011 per il medesimo importo;
istanza sulla quale il Giudice di pace del circolo di Agno si è pronunciato con decisione del 25 settembre 2012, respingendo in via provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo (174/2012);
sentenza alla quale si è opposto il convenuto con scritto del 10 ottobre 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con decisione del 25 settembre 2102 il Giudice di pace del circolo di Agno, statuendo sull’istanza presentata in data 10 luglio 2012 da CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificatogli in data 2 febbraio 2011 per il pagamento d fr. 3'926.55 oltre interessi e spese con riferimento al contratto di locazione stipulato il 1° luglio 1998 (doc. A);
che nel contempo il Giudice di pace (cfr. dispositivo n. 3) ha reso edotto il convenuto che, entro venti giorni dal rigetto dell’opposi-zione, egli può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell’esecuzione, con la puntualizzazione che se omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell’opposizione diventa definitivo (art. 83 cpv. 2 e 3 LEF);
che con lettera 8/10 ottobre 2012 il convenuto ha comunicato al Giudice di pace del circolo di Agno la sua opposizione alla decisione in rassegna, proponendosi di presentare la relativa documentazione una volta rientrato dagli Stati Uniti;
che il 6 dicembre 2012 il Giudice di pace, interpretando tale scritto quale reclamo giusta gli art. 319 segg. CPC, ha trasmesso gli atti alla Camera di esecuzione fallimenti per la decisione di sua competenza;
che l’atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto.
che secondo l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione - erroneamente - pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC), la cui trattazione è di competenza della Camera di esecuzione fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a n. 1 LOG);
che si volesse trattare l’atto indirizzato dal convenuto al Giudice di pace e da questi trasmesso a questa Camera come reclamo ex art. 319 lett. a CPC in combinazione con l’art. 251 lett. a CPC, va rilevato che in quanto proposto il 10 ottobre 2012 a fronte di una decisione emanata il 25 settembre 2012 e notificata al convenuto il 27 settembre successivo, il rimedio risulterebbe intempestivo e pertanto inammissibile, il termine utile per presentare reclamo, decorrente dal 28 settembre 2012 (art. 142 cpv. 1 CPC), essendo venuto a scadere lunedì 8 ottobre 2012 (art. 142 cpv. 3 CPC);
che ci si può tuttavia interrogare se il ritardo sia attribuibile al fatto che la decisione impugnata non contiene l’indicazione dei mezzi di impugnazione, segnatamente non menziona il diritto delle parti di presentare reclamo alla Camera di esecuzione fallimenti del Tribunale d’appello entro il termine di dieci giorni (cfr. art. 238 cpv. 1 lett. f applicabile per analogia, secondo l’art. 219 CPC, anche alla presente procedura);
che per i motivi che seguono, la questione non ha da essere vagliata oltre, ritenuto in ogni modo che dalla mancata indicazione dei rimedi di diritto da parte del primo giudice, all’insorgente - non patrocinato da un avvocato - non deve derivare pregiudizio e che lo stesso convenuto si è per lo meno attivato entro il termine di venti giorni riservatogli per presentare azione di disconoscimento del debito, così come menzionato nel dispositivo n. 3 del giudizio impugnato;
che, nella fattispecie, risulta evidente che il Giudice di pace era chiamato a statuire su una azione creditoria proposta dalla parte istante con atto datato 10 luglio 2012 - preceduto dall’infruttuoso tentativo di conciliazione davanti all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione con sede a Massagno con conseguente autorizzazione a procedere giudizialmente - e volta alla condanna del convenuto al pagamento di fr. 3'926.55 oltre accessori e al rigetto in via definitiva dell’opposizione al precetto esecutivo di riferimento fatto spiccare dalla procedente nei suoi confronti;
che benché chiamato a derimere la vertenza entro tali parametri, il Giudice di pace - senza peraltro spiegarne le ragioni e senza accorgersi che la procedente si era attivata con una causa di merito - ha motu proprio trasformato la domanda della creditrice in un’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, omettendo così di statuire sull’oggetto vero e proprio del contendere, ovvero sulla richiesta condannatoria e sulla conseguente richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione al relativo precetto esecutivo, così come voluto dalla parte istante;
che, per finire, il Giudice di pace ha sbagliato due volte, ovvero non solo ha deciso mutando la natura dell’azione, che appariva chiara e quindi non soggetta a interpretazione di sorta, ma ha anche omesso di indicare nella sua decisione - emanata come visto fuori procedura - la via del reclamo ai sensi dell’art. 319 e segg. CPC per impugnarla (il che è, comunque sia, deprecabile e non dovrà più avvenire) contribuendo ad ulteriormente complicare una fattispecie in sé semplice;
che, ciò posto, la decisione impugnata deve essere annullata, con conseguente rinvio degli atti al Giudice di pace del circolo di Agno, affinché statuisca sulle singole domande oggetto dell’azione creditoria presentata il 10 luglio 2012 dalla parte istante, ossia sul petitum volto alla condanna del convenuto al pagamento di fr. 3'926.55 oltre interessi e sulla conseguente richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo a monte della vertenza;
che non si prelevano spese in relazione al presente giudizio;
per questi motivi,
pronuncia:
1. L’atto presentato dal convenuto il 10 ottobre 2012 è evaso nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace del circolo di Agno per l’incombenza di cui ai considerandi.
3. Non si prelevano spese.
4. Notificazione a:
- - Comunicazione alla Giudicatura di pace di Agno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'926.55, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).