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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.01.2013 14.2012.188

8. Januar 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,268 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Fallimento. Pagamento esecuzione. Solvibilità resa verosimile. Nessun attestato di carenza di beni

Volltext

Incarto n. 14.2012.188

Lugano 8 gennaio 2013 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 2 ottobre 2012 da

CO 1  

contro

RE 1 rappr. da: RA 1  

sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città con sentenza del 13 novembre 2012 (SO.2012.661) ha così deciso:

“1.   È pronunciato il fallimento della RE 1, __________, a far tempo da martedì 13 novembre 2012 alle ore 11.00.

 2./3./4. Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del

15 novembre 2012 ne postula l’annullamento;

rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo

stato saldato;

preso atto che con decreto presidenziale del 19 novembre 2012 al reclamo

è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto:

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'895.70  interessi e spese compresi.

                                  B.   All’udienza di discussione del 7 novembre 2012 nessuno è comparso.

                                  C.   Con decisione del 13 novembre 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 11.00.

                                  D.   Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante, producendo una ricevuta del 14 novembre 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di fr. 2'899.60 a favore di CO 1 e di essere intenzionata a saldare le ulteriori esecuzioni pendenti nei suoi confronti.

Considerando

In diritto:

                                   1.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                  a)   L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,  vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

                                  b)   Nel caso in esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta del 14 novembre 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al pagamento di fr. 2'899.60 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________, per cui avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

                                         Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UEF di Locarno al 7 gennaio 2013 emerge che tutte le esecuzioni pendenti nei confronti della reclamante sono state pagate. Ciò porta a ritenere che la situazione finanziaria della convenuta non sta peggiorando. Il fatto poi che a carico della reclamante non risultano attestati di carenza di beni, lascia ritenere che le sue difficoltà di pagamento sono state solo di natura transitoria rispettivamente che si è trattato di una mancanza di liquidità a breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 12 pag. 308). A questo punto va poi osservato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11.8.2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso sufficientemente verosimile.

                                         Risultando adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va annullato.

                                   2.   Il reclamo va pertanto accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

                                         Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure poste a carico della reclamante.

                                         Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                                    I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento del 13 novembre 2012 pronunciata dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città (inc. SO.2012.661), nei confronti di RE 1 è annullata.

 2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare

       come di rito, è posta a carico di RE 1.

3.       Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno,

                                                       da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II.    La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

     carico di RE 1.

III.  Notificazione:

-       __________CO 1;

-       Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;

-       Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

-       Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno;

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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