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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.12.2012 14.2012.180

12. Dezember 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,271 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Annullamento della decisione e retrocessione dell’incarto al primo giudice per carenza di motivazione della decisione

Volltext

Incarto n. 14.2012.180

Lugano 12 dicembre 2012 FP/b/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 10 ottobre 2012 presentata da 

CO 1,  

contro  

CO 1,    

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione fallimenti di Mendrisio, notificato in data 25 luglio 2012 per il pagamento di fr. 671.15 oltre interessi e spese;

istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di Stabio con decisione del 30 ottobre 2012 (inc. n. 129/2012);

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 7 novembre 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 29.2/25.7.2012 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per il pagamento della somma di fr. 671.15 oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito il saldo relativo al contratto di finanziamento del 31 luglio 2008 (n. W32-938481);

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 10 ottobre 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del circolo di Stabio;

                                         che l’istante ha fondato la propria domanda – in estrema    sintesi – sul contratto di finanziamento connesso con il contratto di compravendita con pagamento rateale del 23 giugno 2008 (con le relative condizioni), con il quale il convenuto si è riconosciuto debitore nei confronti dell’istante dell’importo complessivo di fr. 10'289.60, in relazione all’acquisto di una moto, da saldare mediante pagamenti rateali di 36 rate di fr. 263,60 cadauna (doc. A), sul  calcolo del budget (determinazione della parte pignorabile del reddito secondo l’art. 28 LCC) a valere quale parte integrante del contratto, che ha stabilito in fr. 837.00 l’importo totale a disposizione del mutuatario/acquirente (doc. B), sul verbale di consegna della moto (doc. C), e sull’estratto conto al 9 ottobre 2012, con un saldo a favore della procedente di fr. 671.10 (doc. D);

                                         che chiamato a esprimersi sull’istanza, con osservazioni del 23 ottobre 2012 il convenuto ha chiesto la reiezione dell’istanza, asserendo di avere pagato le 36 rate di fr. 263.20 cadauna, come da contratto e come rilevabile dalla fotocopia delle ricevute postali annesse, oltre ai costi aggiuntivi (esosi) di fr. 959.80 a causa di qualche ritardo nei pagamenti, ritardo attribuibile alla sua difficile situazione finanziaria;

                                         che, ciò nonostante, ha puntualizzato l’escusso, la parte istante ha preteso altri costi aggiuntivi, malgrado un tasso debitorio già alto;

                                         che ignorando i motivi di tale comportamento, ha proseguito il convenuto, egli ha chiesto una spiegazione alla creditrice, la quale, per tutta risposta, gli ha fatto notificare un precetto esecutivo, per poi telefonargli, consigliandolo di pagare almeno un’altra rata aggiuntiva e/o di ritirare l’opposizione per evitare guai;

                                         che non risulta che tale presa di posizione sia stata notificata alla procedente;

                                         che con decisione del 30 ottobre 2012 il Giudice di pace del circolo di Stabio – richiamata e considerata la documentazione esibita dalla escutente – ha accolto l’istanza, respingendo pertanto in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo;

                                         che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 7 novembre 2012 reiterando nel sostenere di avere pagato la cifra concordata di fr. 9'489.60, come pure anche l’ulteriore maggiorazione di fr. 959.80 richiesta per costi generici non documentati né giustificati in modo chiaro dalla controparte, e contestando dipoi anche l’estratto conto agli atti in quanto gonfiato a vantaggio della creditrice in modo esagerato;

                                         che con osservazioni del 6 dicembre 2012 la procedente si è confermata nel proprio conteggio;

considerando 

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore, della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art 80-84 LEF (cfr. art.309 lett. b. n 3 CPC);

                                         che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 215 lett. a CPC) il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC);

                                         che proposto in data 8 novembre 2012 a fronte di una decisione emessa il 30 ottobre 2012 e notificata alle parti più avanti, il rimedio risulta senz’altro tempestivo e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile;

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che pur non avvalendosi né dell’uno né dell’altro titolo di reclamo, l’insorgente parrebbe fondare il reclamo sul mancato riconoscimento da parte del primo giudice della circostanza dell’avvenuto pagamento dell’importo contrattualmente stabilito con la controparte, ossia dal titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione sul quale la procedente ha fondato la propria istanza, rispettivamente sul fatto che egli avrebbe anche saldato l’ulteriore posizione (aggravio) di fr. 959.80, che le sarebbe stata richiesta dalla controparte;

                                         che sulla specifica questione non vi è motivo di soffermarsi oltre;

                                         che non vi è dubbio che il reclamo riprende le eccezioni liberatorie che il convenuto aveva sottoposto all’attenzione del giudice di prime con osservazioni del 23 ottobre 2012, senza però ottenere alcun riscontro nel giudizio impugnato, che nemmeno menziona la circostanza della presentazione del memoriale di difesa testé ricordato;

                                         che al primo giudice va ricordato che la decisione di sua competenza deve tra l’altro contenere, se del caso, i motivi sul quale esso si fonda (cfr. art. 238 lett. g CPC applicabile ex art. 219 CPC) e che l’obbligo del giudice di motivare le sue decisioni rappresenta una componente del diritto di essere sentito delle parti ex art.29 cpv. 2 CP Cost e 53 CPC (cfr. sutter-somm/chevalier in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 13 ad art. 53; CPC Comm, trezzini, pag. 1055);

                                         che, nella fattispecie, la totale assenza di ogni e qualsiasi considerazione sulle eccezioni sollevate dall’escusso e sulla documentazione da questi a tal scopo prodotta, rappresenta uno scolastico caso di violazione dei diritti di parte, che non può che essere sanzionata con l’annullamento dell’impugnato giudizio (sutter-somm/chevalier, op. cit. n. 26 ad art. 53), con conseguente rinvio degli atti al Giudice di pace del circolo di Stabio per nuovo giudizio (previa notificazione delle osservazioni all’istanza alla parte istante, ove ciò non fosse ancora avvenuto e, dandosene il caso, previo decorso del termine per l’inoltro di una eventuale replica e duplica);

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico dello Stato (cfr. art. 107 cpv. 2 CPC), con conseguente rimborso al reclamante dell’importo versato a titolo di anticipo ex art. 98 CPC a copertura delle spese processuali presumibili riferite al reclamo;

 per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è evaso nel senso che la decisione impugnata è annullata. Gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace del circolo di Stabio per le incombenze di cui ai considerandi.

                                   2.   Non si prelevano spese

                                   3.   Notificazione a:

-     -     

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace di Stabio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 671.15, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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