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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.10.2012 14.2012.167

23. Oktober 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,324 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo contro la decisione non motivata. Reclamo prematuro

Volltext

Incarto n. 14.2012.167

Lugano 23 ottobre 2012 FP/b/fb.

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 19 luglio 2012 presentata da

                                         CO 1

                                         rappresentato dall’__________

                                         contro

                                         RE 1

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, notificato in data 20 aprile 2012 per il pagamento della somma di fr. 1’260.- oltre interessi e spese;

istanza accolta dal Giudice di pace del circolo della Navegna con decisione del 13 settembre 2012 (inc. n. 28 agosto 2011 (SO.2012.108);

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 18 ottobre 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con decisione del 13 settembre 2012 - notificata alle parti nei suoi soli dispositivi in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC - il Giudice di pace del circolo della Navegna, in accoglimento dell’istanza 19 luglio 2012 dello CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, notificato in data 20 aprile 2012 per il pagamento di fr. 1'260.- oltre interessi e spese, quale multa disciplinare inflitta all’escusso dall’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno con risoluzione del 23 agosto 2102 (mancata presentazione della dichiarazione fiscale per l’imposta cantonale e per l’imposta federale diretta del 2010 nonostante un richiamo e la diffida dell’8 luglio 2011);

                                         che nel contempo il Giudice di pace ha ricordato che la motivazione scritta del suo giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo avesse chiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 4);

                                         che, infine, lo stesso giudice ha indicato che la sua decisione è impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello entro il termine di trenta giorni (dispositivo n. 5);

                                         che con reclamo del 18 ottobre 2012 RE 1 chiede l’annullamento della sentenza impugnata, asserendo - in estrema sintesi e alla luce della documentazione annessa - di non ritenersi responsabile della fattispecie all’origine della multa  sfociata nella presente procedura esecutiva, poiché non gli è stata data la possibilità di compilare la dichiarazione di imposta a causa del mancato invio della documentazione necessaria da lui più volte sollecitata, ritenuto in ogni modo che la decisione di rigetto dell’opposizione riporta perfino un importo di causa quadruplicato rispetto all’istanza;

                                         che egli ha dipoi puntualizzato di avere con scritto 26 settembre 2012 comunicato al Giudice di pace l’intenzione di ricorrere contro tale decisione, chiedendo nel contempo l’invio della motivazione scritta (doc. H annesso al reclamo);

                                         che il 5 ottobre 2102 il Giudice di pace ha emendato il dispositivo n. 1 del proprio giudizio, quantificando la somma oggetto di rigetto definitivo dell’opposizione - stabilita erroneamente in fr. 4’241.50 - in fr. 1'260.- (fr. 1200.- + fr. 30.- + fr. 30.-), rinotificando la sentenza alle parti;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) e non, come erroneamente indicato dal Giudice di pace, di trenta giorni, ritenuto poi che l’autorità competente a statuire sul reclamo non è la Camera civile dei reclami, ma la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 CPC);

                                         che, proposto il 18 ottobre 2012 a fronte di una decisione emessa il 13 settembre e intimata – secondo l’insorgente – il 17 settembre successivo (v. scritto 26 settembre 2102) il rimedio parrebbe intempestivo, l’insorgente non pretendendo del resto che la sentenza gli sia stata notificata ben più avanti, segnatamente soltanto una decina di giorni prima dell’inoltro del reclamo;

                                         che si potrebbe però presumere che egli abbia agito in questo modo in quanto condizionato dall’errata indicazione del termine di reclamo di cui al dispositivo n. 5 della decisione impugnata, secondo cui il termine per ricorrere sarebbe di 30 giorni (dispositivo n. 5);

                                         che anche dipartendosi da tale scenario il rimedio sarebbe da considerare intempestivo e perciò inammissibile, dato che il termine per ricorrere, che ha iniziato a decorrere dal 18 settembre 2012, sarebbe venuto a scadere il 17 ottobre 2012 (e non il 18 ottobre 2012);

                                         che, comunque sia, la questione non ha da essere vagliata oltre;

                                         che, grazie alla facoltà riconosciutagli dal nuovo diritto processuale entrato in vigore con il 1° gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice può ora notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale, b. recapitando il dispositivo scritto (come avvenuto nella fattispecie);

                                         che la motivazione scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2 primo periodo), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è considerata rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC);

                                         che un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è per contro impraticabile, ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di far decorrere i termini di ricorso, in casu di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC, e quindi, di essere impugnata davanti all’autorità superiore (d.staehelin, in: Sutter-Somm/ Hasensböhler/Leuenberger, ZPO Kom., art. 239 n. 29, 30 e 31):

                                         che. proposto prematuramente - ossia prima della notifica delle motivazioni scritte della decisione impugnata - il rimedio sfuggirebbe perciò – comunque sia - a disamina e andrebbe pertanto dichiarato inammissibile;

                                         che, nella fattispecie, all’insorgente non è però derivato alcun pregiudizio irreparabile;

                                         che, come visto, con scritto 26 settembre 2012 il convenuto ha fatto capo alla facoltà prevista dall’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC, ovvero ha richiesto al giudice la motivazione scritta della sua decisione, conditio sine qua non per poi impugnare, dandosene il caso, la decisione di rigetto dell’opposizione mediante reclamo;

                                         che, del resto, questa Camera ha avuto modo di stabilire che nel caso in cui una parte introduce erroneamente appello o reclamo, prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta di motivazione scritta ex art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC (d.staehelin, op.cit. art. 239 n. 31; naegeli in: Oberhammer, Schweizerische Zivilprozessordnung, art. 239 n. 16; lerch in: Geheri/Kramer, ZPO Kommentar, art. 239 n. 6; CEF, inc. n. 14.2011.17, sentenza dell’11.5.2011);

                                         che non si prelevano spese, né si assegnano indennità;

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   Gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace del circolo della Navegna affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione.

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 

                                   4.   Notificazione a:

- -  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1’260.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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