Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.09.2012 14.2012.137

12. September 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·866 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Opposizione per non ritorno a miglior. Assenza di rimedi giuridici (in particolare della via del reclamo, salvo per le spese e ripetibili), tranne l’azione di contestazione del ritorno a miglior fortuna

Volltext

Incarto n. 14.2012.137

Lugano 12 settembre 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti (inc. 226/12) dipendente da opposizione per non ritorno a miglior fortuna interposta il 3 febbraio 2011 da

RE 1 rappr. da RA 1  

al precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio esecuzione di Lugano per l’incas­so di fr. 2’590.-- oltre accessori a domanda di

CO 1  

vista la decisione 30 agosto 2012 del Giudice di pace del circolo di Vezia, esplicitamente limitata alla suddetta opposizione, che l’ha ammessa parzialmente, determinando l’ec­cedenza pignorabile del salario mensile dell’escussa in fr. 400.--;

preso atto del reclamo interposto il 10 settembre 2012 da RE 1;

prescindendo dall’assegnare un termine di risposta alla controparte, visto il carattere manifestamente inammissibile del reclamo (cfr. art. 322 cpv. 1 CPC);

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che giusta l’art. 265a cpv. 1 LEF, nel suo tenore modificato dal CPC, contro la decisione del giudice sull’opposizione per non ritorno a miglior fortuna non è dato alcun mezzo d’impugnazione;

                                         che tale disposizione esclude in particolare il reclamo ai sensi degli art. 319 segg. CPC (cfr. DTF 138 III 45, cons. 1.3), motivo per cui la procedura sommaria di cui all’art. 265a cpv. 1-3 LEF non è menzionata all’art. 309 CPC (cfr. Reetz/Theiler, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 6 ad art. 309; Trezzini, Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 1358; Huber, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 31 ad art. 265a);

                                         che un’eccezione a tale principio è ammessa solo quando il reclamo, giusta l’art. 110 CPC, verte sulle spese e ripetibili della procedura di prima istanza (DTF 138 III 131, cons. 2.2);

                                         che nel caso in esame, la sentenza impugnata, in modo errato, indica senza riserva il reclamo quale rimedio di diritto dispositivo n. 3);

                                         che secondo la giurisprudenza relativa all’art. 49 LTF (DTF 135 III 375, c. 1.2.2), applicabile alla carente indicazione dei rimedi giuridici a norma dell’art. 238 lett. f CPC (CEF 12 aprile 2011, inc. 14.11.48; Tappy, CPC commenté, Basilea 2011, n. 12 ad art. 238), la parte che non è rappresentata da una persona con cognizioni di diritto e non dispone di conoscenze giuridiche né di una particolare esperienza sgorgante ad esempio da procedure precedenti, può fidarsi dell'indicazione inesatta del termine di ricorso contenuta nella sentenza;

                                         che, a prescindere dal fatto che non va da sé un’estensione analogica di tale principio ai casi di menzione di un rimedio di diritto inesistente, nella fattispecie l’escussa risulta assistita da un organismo specializzato nella gestione dei debiti, di cui si può esigere che conosca la norma dell’art. 265a cpv. 1 LEF;

                                         che il reclamo, che non verte sulla questione delle spese di prima istanza, è pertanto da ritenere inammissibile;

                                         che a scanso di equivoco, va ricordato che l’unico vero mezzo di contestazione previsto dalla legge contro una decisione del genere di quella impugnata è l’azione di contestazione da parte del debitore del ritorno a miglior fortuna, da proporre entro venti giorni dalla comunicazione della decisione sull’opposi­zio­ne al giudice del luogo dell’esecuzione (art. 265a cpv. 4 LEF), termine che nella fattispecie non risulta ancora scaduto;

                                         che per motivi d’equità la tassa di giustizia e le spese processuali possono essere lasciate a carico del Cantone (art. 107 cpv. 2 CPC), mentre non si assegnano indennità d’inconvenienza alla reclamante, che non ne ha chiesto né giustificato la necessità (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

                                         che a futura memoria s’invita la Giudicatura di pace del circolo di Vezia, in conformità con lo spirito dell’art. 238 lett. f CPC, a indicare nelle sue decisioni in merito ad opposizioni per non ritorno a miglior fortuna che: “La presente decisione è impugnabile mediante reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello entro dieci giorni unicamente per quanto concerne le spese e ripetibili (art. 110 CPC e 265a cpv. 1 LEF; DTF 138 III 130 seg.). Per il resto, il debitore e il creditore possono promuovere l’azio­ne di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice del luogo dell’esecuzione, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione sull’opposizione (art. 265a cpv. 4 LEF)”;

Per questi motivi,

richiamati gli art. 265a LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   Non si preleva la tassa di giustizia di seconda sede né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

– RA 1, __________; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'590.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

14.2012.137 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.09.2012 14.2012.137 — Swissrulings