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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.08.2012 14.2012.125

27. August 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,075 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo fondato su motivazioni che riguardano il merito del contenzioso penale sfociato nelle decisioni sulle quali il procedente ha fondato la propria istanza. Irricevibilità

Volltext

Incarto n. 14.2012.125

Lugano 27 agosto 2012 FP/b/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, segretaria

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 10 luglio 2012 presentata da

CO 1rappresentato dalla __________

  contro  

CO 1  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato in data 24 maggio 2012 per il pagamento di fr. 1'300.- oltre interessi e spese,

istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di Stabio con decisione del 16 agosto 2012 (inc. 83/2012);

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 6 agosto 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 22/24.5,2012 il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 1'300.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito ”Amtsstelle: Obergericht, Entscheid vom 02.05.2011, Betrag Fr. 700.-- - Amtsstelle: Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, Entscheid vom 23.08.2011, Betrag Fr. 300.-- - Amtsstelle: Oberstaatsanwaltschaft Zürich, Entcheid vom 25.02.2011, Betrag Fr. 300.--, Total Fr.1'300.—“;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 10 luglio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo di Stabio, allegando a) la decisione del 25 febbraio 2011 con la quale la Oberstaatsanwaltschaft del Canton Zurigo ha posto a carico del convenuto una tassa di fr. 300.- in relazione all’esito di una denuncia penale da questi sporta contro una persona ritenuta colpevole di abuso di potere e complicità in tentata truffa (sfociata in un non luogo a procedere), rispettivamente contro una altra persona ritenuta colpevole di tentata truffa, diffamazione e falsa testimonianza (sfociata invece nella trasmissione degli atti alla procura pubblica per la sua trattazione), b) la decisione 2 maggio 2011 dell’Obergericht del Canton Zurigo (munita dell’attestazione di crescita in giudicato) che nel respingere il ricorso presentato dallo stesso convenuto contro la menzionata decisione, gli ha posto a carico una tassa di giustizia di fr. 300.- e c) la decisione 23 agosto 2011 della Staatsanwaltschaft del Canton Zurigo, rimasta inimpugnata, che ha di nuovo posto a carico del convenuto una tassa di giustizia di fr. 300.- in relazione al procedimento penale in rassegna (non luogo a procedere anche confronti della seconda persona oggetto di denuncia penale);

                                         che chiamato a esprimersi, con osservazioni del 26 luglio 2012 il convenuto ha mantenuto la propria opposizione, contestando l’operato delle autorità del Canton Zurigo che si sono occupate del suo caso, segnatamente il modo con il quale il pubblico ministero di quel cantone ha trattato la sua denuncia penale;

                                         che con decisione del 6 agosto 2012 il Giudice di pace del circolo di Stabio ha accolto l’istanza, considerando la documentazione esibita dal procedente titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;

                                         che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 16 agosto 2012 reiterando nel dissentire dal modo con il quale il Ministero pubblico del Canton Zurigo ha trattato il suo caso;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto.

                                         che secondo l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata della legge, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

                                         che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

                                         che nel caso in esame non vi è dubbio che gli importi posti in esecuzione (tasse di giustizia, costi di procedura, ecc.) per complessivi fr. 1'300.- (fr. 300.- + fr. 700.- + fr. 300.-) si fondano su decisioni esecutive (passate in giudicato) ai sensi delle citate norme e, quindi, su validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione, circostanza del resto non contestata come tale  dall’insorgente;

                                         che di conseguenza, sotto questo profilo, la decisione impugnata non presta il fianco ad alcuna critica;

                                         che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisore esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

                                         che, nella fattispecie, il reclamante non si avvale di nessuna delle citate eccezioni liberatorie, proponendosi egli per contro di opporsi al giudizio impugnato con motivazioni che riguardano il merito del contenzioso penale sfociato nelle decisioni sulle quali il procedente ha fondato la propria istanza, ossia con argomentazioni che sfuggono con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo a stabilire se il primo giudice ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF, quesito al quale non si può che rispondere affermativamente;

                                         che proposto in modo improprio, il reclamo sfugge perciò a disamina e va pertanto dichiarato inammissibile;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti a carico dell’insorgente in quanto parte soccombente (art. 48. 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

                                         che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese.

                                   3.   Notificazione a:

- -  

                                         Comunicazione alla Giudicatura del circolo di pace di Stabio

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'300.- , non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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