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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.07.2012 14.2012.100

10. Juli 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·756 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Pagamento anteriore alla dichiarazione di fallimento

Volltext

Incarto n. 14.2012.100

Lugano 10 luglio 2012 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 15 marzo 2012 da

CO 1  

contro

RE 1  

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 13 giugno 2012 (SO.2012.1287) ha così deciso:

“1.  È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da giovedì 14 giugno 2012 alle ore 10.00.

 2./3./4. Omissis.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

15 giugno 2012 e integrazione 20 giugno 2012 ne postula l’annullamento;

rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo

stato saldato;

preso atto che con decreto presidenziale 22 giugno 2012 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'028.10 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B.   All’udienza di discussione del 30 maggio 2012 nessuno è comparso.

C.   Con decisione 13 giugno 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 14 giugno 2012 alle ore 10.00.

D.   Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante anteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta del 22 maggio 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al pagamento di fr. 2'272.40 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa da CO 1. Con l’integrazione al reclamo la convenuta ha poi prodotto la copia di uno scritto del 31 maggio 2012 inviato all’Ufficio esecuzione da parte dell’istante, con cui quest’ultima ha comunicato che il debito nei suoi confronti era stato estinto, rilevando che questa comunicazione avrebbe dovuta essere trasmessa dall’istante anche alla Pretura. La reclamante spiega poi di avere erroneamente ritenuto che il pagamento effettuato direttamente all’Ufficio esecuzione il 22 maggio 2012, ossia, precedentemente al giorno dell’udienza tenutasi il 30 maggio 2012, potesse essere sufficiente per interrompere la procedura di fallimento.

Considerando

In diritto.

                                   1.   Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1° gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

2.    La reclamante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella narattiva fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di RE 1 può essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.

3.    Il reclamo va pertanto accolto.

La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante, ritenuto che era compito suo e non dell’istante rispettivamente dell’UE di Lugano di comunicare – dandosene il caso all’udienza- al primo giudice l’avvenuto pagamento dell’esecuzione in oggetto (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure caricate alla reclamante. Alla controparte non si assegnano indennità, non essendole stato intimato il reclamo per osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

                                    I.   Il reclamo è accolto.

                                         “1. La dichiarazione di fallimento 14 giugno 2012 pronunciata dal Pretore del Distretto di __________ inc. SO.2012.__________ nei confronti di RE 1 è annullata.

                                          2.  La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE1.

                                          3.  Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE1”

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE1.

                                  III.   Notificazione:

                                         - __________;

                                         - ____________________                                         - Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

                                         - Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

                                         - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

                                         - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di__________,

                                       Lugano;

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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