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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.06.2011 14.2011.88

7. Juni 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·768 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Reclamo contro dichiarazione di fallimento

Volltext

Incarto n. 14.2011.88

Lugano 7 giugno 2011 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento dipendente dall’istanza 2 dicembre 2010 presentata da

AO 1  rappresentata da RA 1 __________  

contro

AP 1 __________  

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 18 maggio 2011 (EF.2010.__________) ha così deciso:

“1.   È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da giovedì 19 maggio 2011   alle ore 10.00.

 2./3./4. Omissis.”

Sentenza impugnata dalla convenuta, che con reclamo 19 maggio 2011 postula

- previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame - l’annullamento della

dichiarazione di fallimento;

eaminati gli atti

ritenuto

in fatto:

A.     Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 4'458.75 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B.     All’udienza di contraddittorio del 4 maggio 2011 nessuno è comparso.

C.    Con sentenza 18 maggio 2011 il Pretore del Distretto di __________, ha pronunciato il fallimento di AP 1 a far tempo da giovedì 19 maggio 2011 alle ore 10.00.

D.    Con il reclamo AP 1 asserisce che vi è discordanza sull’importo da pagare e che l’Ufficio esecuzione le ha comunicato un importo che non corrisponde a quanto dovuto, atteso che ha già versato degli acconti. Da parte sua esiste tuttavia la volontà di liquidare i propri debiti.

                                  E.   Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerato

In diritto:

                                   1.   Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1° gennaio 2011 e applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC, la sentenza impugnata essendo stata emanata, ancorché sulla base di un’istanza di fallimento retta dal diritto procedurale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), il 18 maggio 2011, ossia dopo il 1° gennaio 2011.

2.Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF con il reclamo le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

Per l’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1.      il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2.      l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o

3.      il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.       

                                         Nel caso di specie la reclamante non si è avvalsa di alcun fatto nuovo verificatosi anteriormente alla decisione pretorile (art. 174 cpv. 1 LEF), né ha provato con documenti di avere saldato il debito oggetto dell’esecuzione in esame n. __________ promossa dall’istante, né ha depositato a disposizione di quest’ultima tale importo presso questa Camera, né la creditrice ha ritirato la domanda di fallimento. Ancor meno la reclamante ha reso verosimile la sua solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). AP 1 ha infatti unicamente fatto valere motivi di merito, che non possono essere proposti in questa sede. È d’altro canto compito suo accertare presso l’UE di __________ rispettivamente presso la creditrice, nel caso i pretesi pagamenti fossero avvenuti direttamente a favore di quest’ultima, a quanto ammonta il suo debito. Non avendo la debitrice adempiuto i presupposti di cui all’art. 174 LEF, il fallimento non può essere annullato. Di conseguenza il reclamo va respinto, il che rende priva di oggetto la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al gravame.

                                   3.   Gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLE e 106 cpv. 1 CPC). Viste le peculiarità del caso e per economia di giudizio si prescinde tuttavia dal prelevare spese processuali.   

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 174 LEF

pronuncia:

1.Il reclamo è respinto.

Di conseguenza è confermato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da giovedì 19 maggio 2011 alle ore 10.00.

2.Non si preleva la tassa di giustizia del presente giudizio.

3.Intimazione:

-AP 1, __________;

-RA 1, __________;

-Uffico esecuzione __________, __________;

-Ufficio fallimenti di __________, __________;

-Uffico cantonale del Registro di commercio, Lugano;

-Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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