Incarto n. 14.2011.83
Lugano 15 giugno 2011 FP/b/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 12 maggio 2011 presentata da
RE 1, __________
contro
CO 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di __________, con sentenza del 20 maggio 2011 (S11-__________) ha così deciso:
“1. La causa in procedura sommaria è stralciata dai ruoli.
2. La tassa di giustizia, di fr. 30.00, è posta a carico dell’attore.
3. L’attore può richiedere il tentativo di conciliazione che precede la procedura decisionale di condanna al pagamento e il rigetto dell’opposizione giusta l’art. 197 CPC secondo il modello accluso.
4. Contro la presente decisione è dato reclamo alla camera civile dei reclami del Tribunale d’appello entro 30 giorni (art. 319 ss CPC) dalla presente notificazione.”
Sentenza impugnata dalla parte istante, che con reclamo del 27 maggio chiede, di fatto, l’accoglimento dell’istanza;
ritenuto
in fatto:
che con domanda di esecuzione del 7 aprile 2011 la ditta RE 1 ha inoltrato all’Ufficio di esecuzione di __________ una domanda di esecuzione nei confronti di CO 1 per l’incasso della somma di fr. 1'620.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito: “fattura 100348 del 30.8.2010 CHF 460.55/Fattura 100397 del 18.10.2010 CHF 847.40/Fattura 100429 del 8.11.2010 CHF 312.05”;
che con istanza del 12 maggio 2011 la procedente ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione n. 1481547;
che essa ha fondato l’istanza sulle annesse copie dei rapporti di lavori firmati dall’escusso, sulle annesse fatture emesse e sull’annesso precetto esecutivo riferito alla specifica esecuzione;
che con sentenza del 20 maggio 2011 il Giudice di pace del Circolo di __________ ha stralciato dai ruoli la procedura senza intimare l’istanza al convenuto per osservazioni (art. 253 CPC), ritenendo che la documentazione esibita dalla procedente non costituisce riconoscimento di debito e, quindi, valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio secondo quanto previsto dall’art. 82 cpv. 1 LEF, in particolare dato che non è stato prodotto il precetto esecutivo indicato e che i bollettini di consegna allegati alle fatture, pur essendo parzialmente firmati dall’escusso, non indicano alcun prezzo o tariffa ripresa in fattura;
che nel contempo il primo giudice ha caricato all’istante la tassa di giustizia di fr. 30.00, per poi rendere attente le parti che l’attore potrà richiedere il tentativo di conciliazione che precede la procedura decisionale di condanna al pagamento e di rigetto dell’opposizione giusta l’art. 197 CPC secondo l’accluso modello;
che il Giudice di pace ha infine indicato che contro la sua decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi civili del Tribunale d’appello da presentare entro 30 giorni dalla relativa notificazione;
che contro il giudizio di primo grado è insorta la parte istante con reclamo del 27 maggio 2011, asserendo che le fatture sono state emesse, spedite in diverse date e che esse non sono state assolutamente contestate, che le stesse fatture indicano chiaramente le tariffe orarie applicate, per cui il convenuto era perfettamente al corrente, almeno dopo la prima fattura, del costo orario degli interventi;
che i problemi sorti sulla ricezione S__________ TV, ha proseguito la reclamante, sono derivati dalla S__________ e non dai lavori della ditta;
che inoltre il convenuto, sempre stando alla reclamante, è più volte stato contattato sia telefonicamente, che per scritto, senza però consentire l’incasso della somma posta in esecuzione, nonostante che il committente abbia riconosciuto i lavori eseguiti;
che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto:
che secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che trattandosi di una impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine dell’inoltro del reclamo – da presentare alla Camera di esecuzione e fallimenti e non alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) - è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) e non di 30 giorni, come erroneamente indicato dal giudice di pace nel dispositivo n. 4 della sentenza;
che dall’errata indicazione dei termini di reclamo la parte istante non ha comunque patito pregiudizio, avendo essa inoltrato il gravame il 27 maggio 2001, ossia entro il termine di dieci giorni previsto dall’art. 321 cpv. 2 CPC;
che la procedura di rigetto dell’opposizione è introdotta mediante istanza (art. 252 cpv. 1 CPC);
che se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni;
che, nella fattispecie, il primo giudice ha statuito senza sentire la controparte, rilevando che la creditrice non solo non ha prodotto il precetto esecutivo, oggetto della richiesta di rigetto dell’opposizione, ma che la documentazione da essa esibita con l’istanza non costituisce riconoscimento di debito e, quindi, valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF;
che in base all’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che alfine di poter essere considerata un riconoscimento di debito una scrittura privata deve essere firmata dall’escusso – o da un suo rappresentante – e deve contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile, ritenuto che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti, se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 con invii);
che, nella fattispecie, a giusta ragione il Giudice di pace ha negato tale qualità alla documentazione prodotta con l’istanza, i bollettini di consegna allegati alle fatture oggetto della procedura esecutiva, peraltro nemmeno sottoscritti dall’escusso, se non in una sola occasione (v. doc. F), non facendo comunque sia riferimento ad alcun prezzo o ad alcuna tariffa ripresa nelle singole fatture emesse a seguito dei rispettivi interventi di riferimento;
che la manifesta insufficienza della documentazione prodotta dalla creditrice nel contesto di una procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, a prescindere dalla mancata esibizione del precetto esecutivo dovuta verosimilmente a una svista (l’istante ha prodotto la domanda di esecuzione), legittimava pertanto il primo giudice a evadere l’istanza senza ulteriori formalità, ossia senza sentire la controparte (cfr. CPC Comm, Trezzini, art. 253 pag. 1122),
che, tuttavia, egli non avrebbe dovuto stralciare dai ruoli la procedura, ma avrebbe invece dovuto dichiarare inammissibile, rispettivamente infondata (perciò respingendola) la domanda;
che la questione non ha comunque da essere vagliata oltre, il reclamo dovendo essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su supposizioni, rispettivamente su affermazioni che non trovano alcun riscontro nel fascicolo processuale, o perfino su documenti prodotti per la prima volta con il gravame (e quindi irritualmente; cfr. art. 326 cpv. 1 CPC), segnatamente sul precetto esecutivo e, in particolare, sulle condizioni generali relative alle prestazioni della ditta istante, norme che in ogni modo non sono di sussidio nemmeno nell’interpretazione della dicitura in calce ad ogni singola fattura, secondo cui le reclamazioni sono da effettuare entro 8 giorni;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.-, anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Intimazione a.
- RE 1, __________;
- CO 1, __________.
Comunicazione alla Giudicatura de pace del circolo di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1’620.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).