Incarto n. 14.2011.64
Lugano 1 giugno 2011 FP/ec/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Cassina
statuendo sulla domanda di revisione 21 aprile 2011 di
RI 1, __________
della sentenza emanata il 21 marzo 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (inc. 14.2011.14), nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti che oppone l’istante allo
CO 1, RA 1 __________;
esaminati gli atti,
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 6/11.11.2009 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, RI 1 ha escusso lo CO 1 per l’incasso delle somme di fr. 319.20 + fr. 436.40 + fr. 90.- oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo di credito “Restituzione pigione 1998 e 1999 come da sentenza (art. 80 LEF) del Pretore del 11.11.1999 fr. 319.20, riduzione della pigione tasso ipotecario anno 2000 mese febbraio e marzo fr. 86.40, riscaldamento spese locale F__________ B__________ per 10 anni fr. 35 x 10 circa fr. 350.00 come nostri scritti + spese”;
che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza 29 ottobre 2010 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo per la somma complessiva di fr. 319.20 oltre interessi e spese;
che l’istante ha fondato la propria domanda – tra l’altro - sulla sentenza emanata in data 11 novembre 1999 dal Pretore del Distretto di __________, con la quale questi ha stabilito che il canone di locazione dovuto dallo stesso istante RA 1 per l’appartamento locato nello stabile denominato residenze B__________ sito in via B__________ a __________, viene ridotto di fr 111.15 mensili ed ammonta perciò a fr. 1'315.85 mensili per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 31 gennaio 1999 e che dal 1° febbraio 1999 la pigione dell’appartamento viene ridotta di fr. 38.30 mensili e assomma pertanto a fr. 1’277,55 mensili (doc. A dispositivo n. 1§ e 1§§);
che, ciò posto, l’istante ha preteso che lo CO 1, segnatamente RA 1, gli è debitore della somma di fr. 157.60 (recte: fr. 157.80) a valere quale restituzione della pigione mensile che egli ha pagato in più rispetto a quanto stabilito nella citata sentenza nel periodo dal 1.2.1998 al 31.1.1999 (fr. 1’329.00), come da modulo ufficiale adeguamento pigione del 18.12.1997, doc. C,- fr. 1'315.85 come da sentenza doc. A= fr. 13.15 x 12= fr. 157.80), rispettivamente della somma di fr. 161.40, a valere quale restituzione della pigione mensile che egli ha pagato in più, sempre rispetto alla citata sentenza nel periodo dal 1.2.1999 al 31.1.2000 (fr. 1'291.00, come da modulo ufficiale adeguamento pigione del 28.10.1998, doc. D, - fr 1'277.55, come da sentenza doc. A= fr. 13.45 x 12= fr. 161.40);
che all’udienza di discussione del 19 gennaio 2011 (riservata anche alla discussione su altre due istanze inoltrate da RI 1 contro lo CO 1), la parte convenuta – la sola presente - si è opposta all’istanza, asserendo che la somma rivendicata dal procedente è stata bonificata sul conto affitti il 29.02.2000 come da estratto conto prodotto seduta stante sub. doc. (A);
che con sentenza del 24 gennaio 2011 il Giudice di pace supplente del circolo di __________ ha respinto l’istanza, rilevando che la parte convenuta ha prodotto una pezza giustificativa (estratto conto immobile __________ res. A__________ __________) da dove si evince che l’ammontare preteso dall’istante, ossia fr. 157.60 (recte: fr. 157.80) + fr. 161.40, per un totale di fr. 319.490, è stato regolarmente versato sul conto affitto in data 29.02.2000 (doc. A esibito all’udienza);
che contro tale sentenza RI 1 è insorto con ricorso per cassazione (civile) del 7 febbraio 2011, contestando l’estratto conto prodotto della controparte all’udienza di discussione con l’argomentazione che si tratterebbe di un documento integralmente ingannevole, falso e fantasioso e non da ultimo di una novità assoluta dell’ultima ora, ove si consideri che nonostante i suoi numerosi solleciti rivolti al debitore e l’avvio nei suoi confronti di diverse procedure esecutive, mai è stato comunicato al ricorrente l’esistenza di tale conteggio, che del resto presenta incongruenze tali da risultare d’acchito del tutto inaffidabile;
che nel suo gravame l’istante ha altresì criticato il primo giudice per il modo, incompetente, con cui avrebbe condotto il procedimento, segnatamente per le violazioni di procedura commesse;
che tale ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni,
che con sentenza del 21 marzo 2011 la Camera di esecuzione fallimenti del Tribunale d’appello ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso per cassazione civile (recte, il reclamo, tornando applicabile alla procedura ricorsuale il Codice di procedura di diritto processuale civile svizzero (CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011, segnatamente gli art. 319 segg. CPC, la sentenza impugnata essendo stata emanata il 24 gennaio 2011; cfr. art. 405 cpv. 1 CPC);
che questa Camera si è chiesta anzitutto se la sentenza emanata in data 11 novembre 1999 dal Pretore del Distretto di __________ costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 vLEF, ritenuto che tale giudizio non ha imposto alla parte convenuta alcuna condanna al pagamento di una determinata somma di denaro, ma ha solo fissato l’ammontare della riduzione del canone di locazione dell’appartamento locato dall’istante per quanto riguarda i periodi dal 1° febbraio 1998 al 31 gennaio 1999 e dal 1° febbraio1999 in avanti;
che per rilevando che d’acchito parrebbe prevalere l’ipotesi che la via da seguire sia l’incasso, in procedura ordinaria, dell’importo pagato in più rispetto la citata sentenza 1999, essa ha lasciato tale questione irrisolta, ritenendo che la sentenza impugnata resiste, comunque sia, alla critica anche nel contesto dell’applicazione degli art. 80 cpv. 1 e 81 cpv. 1vLEF;
che, in primo luogo, questa Camera ha ritenuto le contestazioni dell’insorgente riferite all’affidabilità del conteggio esibito dalla parte convenuta all’udienza di discussione del 19 gennaio 2011, non solo incompatibili con la procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, ma anche con l’art. 326 cpv. 1 CPC che vieta i nova in sede di reclamo, fatto salvo speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC (per il diritto previgente, cfr .art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 25 vLALF), rilevando che l’istante avrebbe dovuto fare valere le sue ragioni anzitutto all’udienza del 19 gennaio 2011, alla quale però non ha partecipato, donde sotto questo profilo l’inammissibilità del rimedio;
che, del resto, ha puntualizzato questa Camera, non si può certo affermare che facendo proprio l’estratto conto immobile __________ res. A__________ B__________ relativo al periodo 01.01.2000-31.12.2000, ovvero stabilendo che tale documento attesta il versamento (riconoscimento) a favore dell’istante degli importi posti in esecuzione (ossia fr. 157.80 a valere quale riduzione affitto 1999 come a decisione della Pretura, fr. 161.40 a valere quale affitto 1999, sempre come a decisione della Pretura), il Giudice di pace supplente abbia conferito a quel documento una valenza insostenibile, accertando in maniera manifestamente errata i fatti, ritenuto poi che la questione della riduzione dell’affitto parrebbe da tempo risolta considerando anche il fatto che soltanto con l’istanza del 29 ottobre 2010, ossia a dieci anni di distanza, il procedente si è finalmente deciso a chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo in rassegna e non già prima, segnatamente in relazione alle pregresse reiterate precedenti procedure esecutive promosse nei confronti dello Stato, tra l’altro, per la stessa causale (cfr. plico doc.A);
che per quanto riguarda le presunte violazioni di procedura che, secondo il reclamante, sarebbero state commesse dal primo giudice per non avere egli dato seguito al suo esposto di cui allo scritto 22 novembre 2010, riferito anche ad altre istanze inoltrate alla Giudicatura di pace, questa Camera ha ricordato all’istante che egli avrebbe dovuto esporre le contestazioni sollevate con il citato allegato all’udienza e non con un’iniziativa separata, per cui lo stesso istante non può ovviare a questa sua voluta passività in sede ricorsuale, ritenuto in ogni modo che il fatto di non avere ricevuto di ritorno l’istanza di rigetto dell’opposizione unitamente alla citazione all’udienza, non gli ha procurato alcun pregiudizio;
che, infine, ha concluso questa Camera, nemmeno il richiamo allo scritto che l’insorgente avrebbe inviato alla Giudicatura di pace il 31 gennaio 2011 – e che non figura nel fascicolo processuale e, tanto meno, nell’elenco degli atti di causa trasmessi al Tribunale d’appello - è di giovamento all’istante, tale scritto, successivo alla decisiva udienza del 19 gennaio 2011, essendo stato evaso dal primo giudice il 4 febbraio 2011, con l’invio degli atti richiesti dall’istante;
che il 21 aprile 2011 RI 1 - richiamati gli art. 328 cpv. 1 lett. a e 329 segg. CPC - ha chiesto la revisione della sentenza emanata il 21 marzo 2011 da questa Camera, asserendo di disporre di nuovi fatti e mezzi di prova decisivi – che non ha potuto allegare nella precedente procedura - ai fini dell’ottenimento del rigetto definitivo dell’opposizione;
che la domanda di revisione non è stata intimata alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto:
che secondo l’art. 328 cpv. 1 lett. a CPC una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione;
che la domanda di revisione, scritta e motivata, dev’esser presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC);
che oggetto di una richiesta di revisione possono essere le decisioni del tribunale che ha statuito in ultima istanza sull’oggetto della lite, ritenuto che può entrare in considerazione sia una giudizio di prima che di seconda istanza (BSK ZPO-nicolas herzog, n. 24 ad art. 128);
che sia l’introduzione dell’appello che del reclamo fanno sì che le decisioni dell’autorità di ricorso diventino potenzialmente soggette a revisione, nella misura in cui l’autorità di ricorso abbia deciso nel merito ex art. 318 cpv. 1 lett. a-b e 327 cpv. 3 lett. b (BSK-ZPO-nicolas herzog, n. 24 e 75 ad art. 128);
che, come stabilito dalla legge, soltanto decisioni passate in giudicato, ossia non più impugnabili con un rimedio ordinario – come nel caso in esame - sono soggette al rimedio della revisione di cui agli art. 327 segg. CPC;
che, inoltre, come sotto l’egida delle procedure cantonali previgenti, la revisione è possibile nella misura in cui l’impugnato giudizio risulta vincolante, per avere esso assunto forza di cosa giudicata materiale, ritenuto che nel caso in cui tale prerogativa non risulta soddisfatta, è facoltà della parte interessata riproporre il medesimo contenzioso davanti al giudice, per cui non è più necessario ricorrere all’ultima ratio costituita dall’eccezionale rimedio della revisione (BK-ZPO-nicolas herzog, n. 25 ad art. 128);
che, in altri termini, soggetti alla richiesta di revisione sono di regola “Sachentscheide”, nei quali il tribunale ha statuito sulla materiale fondatezza di una richiesta (freiburghaus/afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordung, ZPO, art. 128 n. 6);
che, nel caso in esame, con la reiezione dell’istanza di rigetto (definitivo) dell’opposizione da parte del Giudice di pace, alla parte istante non è derivato un pregiudizio riparabile unicamente con il rimedio straordinario della revisione;
che, infatti, respingendo l’istanza, lo stesso Giudice di pace non si è determinato in modo definitivo sulla fondatezza della richiesta del procedente, ossia non ha emanato un giudizio cui può essere riconosciuta forza di cosa/regiudicata materiale (BSK SchKG I-daniel staehelin, 2a edizione, n. 7 ad art. 81), ma ha solo stabilito che, sulla base della documentazione prodotta e delle argomentazioni addotte dalla parte convenuta nel corso dell’udienza di contradditorio del 19 gennaio 2011, l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________ (e solo a quello) non poteva essere rimossa definitivamente, la parte convenuta avendo a suo modo di vedere dimostrato – nel contesto dell’art. 81 cpv. 1 vLEF e in virtù del doc. A - il pagamento dell’importo posto in esecuzione;
che nulla impedisce perciò a questo punto all’istante di riproporre una nuova procedura esecutiva – alla quale la pregressa decisione di rigetto dell’opposizione non è di ostacolo (BSK SchKG I -daniel staehelin, 2a edizione, n. 81 ad art. 84) - nei confronti dell’ente convenuto e di ripresentare, dandosene il caso, una nuova istanza di rigetto dell’opposizione allegandovi la relativa documentazione, segnatamente quanto prodotto con la domanda di revisione, oppure di riproporre il contenzioso con una procedura ordinaria, ossia chiedendo la condanna della stessa controparte al pagamento dell’importo posto in esecuzione qualora non ritenga la documentazione in suo possesso sufficiente per far capo alla procedura sommaria di cui all’art. 251 lett. a CPC;
che si volesse seguire l’insorgente nella sua impostazione, chiunque potrebbe chiedere la revisione di una sentenza di rigetto dell’opposizione non accolta dal giudice per carenza della documentazione prodotta, esibendo per la prima volta il titolo di rigetto;
che uno scenario del genere non può evidentemente entrare in considerazione;
che, ciò posto, la domanda di revisione va dichiarata inammissibile, per cui non è necessario, in prospettiva di un eventuale annullamento del precedente giudizio di questa Camera (art. 333 cpv. 1 CPC), vagliare se i fatti e i mezzi di prova invocati siano decisivi, se gli stessi non potevano essere esibiti già nella precedente procedura, rispettivamente se gli stessi possono essere presi in considerazione nella misura in cui sono sorti dopo la decisione di prima grado (doc. B2 e lettera 31 gennaio 2011);
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico dell’istante (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
pronuncia:
1. La domanda di revisione è inammissibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 120.- sono poste a carico dell’istante.
3. Intimazione a:
- RI 1, ;
- RA 1, .
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 319.20, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).