Incarto n. 14.2011.34
Lugano 23 marzo 2011 FP/b/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 5 gennaio 2011 di
RE 1 __________
rappresentata RA 2, __________
contro
CO 1, __________
rappresentata da RA 1, __________ tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 1.10.2010 per il pagamento di fr. 5'015.- oltre interessi e di fr. 1'671.- oltre spese esecutive;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________, con sentenza del 28 febbraio 2011 (SO.2011.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 210.-, sono poste a carico della parte istante, la quale rifonderà a controparte fr. 200.- a titolo di indennità.
3. omissis.”
Sentenza impugnata dalla parte istante, che con ricorso del 10 marzo 2011 chiede l’accoglimento dell’istanza;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 27.9/1.10.2010 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, la RA 2, ha escusso CO 1 per l’incasso 1) di fr. 5'015.- oltre interessi al 4,5% dal 01.01.2010 e 2) di fr. 1'671.- oltre spese esecutive, indicando quale tiolo di credito: “1) Fr. 5’015.--Conto complement. N. __________ del 18.03.2005. 2) Fr. 1'671.- Interessi di mora”;
che interposta opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 5 gennaio 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, asserendo che la somma di fr. 5'015.- si riferisce all’imposta sul valore aggiunto dovuta secondo il conto complementare indicato nel precetto esecutivo per i periodi fiscali dal 1° trimestre 2000 al 4° trimestre 2000, oltre interessi moratori del 4,5% l’anno dal 01.01.2010 e che il secondo importo di fr. 1'671.- corrisponde all’interesse moratorio sull’importo d’imposta dovuto fino al 31.12.2009;
che la procedente ha dipoi asserito - basandosi sull’art. 51 dell’Ordinanza del 22.06.1994 concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA) – di avere fissato, tramite decisione su reclamo del 22 aprile 2009 notificata all’escussa per invio raccomandato, il debito fiscale a carico di quest’ultima (doc. B), la quale però non ha provveduto, nonostante diversi richiami, a pagare quanto dovuto;
che invitata a esprimersi sull’istanza, con scritto del 17 febbraio 2011 la convenuta ha mantenuto l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna,
che con sentenza del 28 febbraio 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha respinto l’istanza, rilevando che, nel caso in esame, la parte istante ha prodotto una fotocopia parziale (pag. 1-4) della decisione su reclamo 22 aprile 2009 (doc. B) - sulla quale essa ha fondato la propria domanda - la quale però manca del dispositivo (pag. 5) in esito al gravame, di modo che la stessa non risulta idonea a legittimare la prosecuzione dell’esecuzione ex art. 80 LEF;
che contro tale sentenza la procedente è insorta con ricorso del 10 marzo 2011, producendo la decisione su reclamo da essa emanata il 22 aprile 2009 comprendente anche la pagina mancante ove figura il relativo dispositivo e munita dell’attestazione di passaggio in giudicato e chiedendo, di conseguenza, l’accoglimento dell’istanza;
che il ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto:
che sia alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile il Codice di procedura processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione essendo stata inoltrata il 5 gennaio 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata il 28 febbraio 2011 (art. 401 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);
che, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata motivata (art. 321 cpv. 2 CPC);
che proposto il 10 marzo 2011 a fronte di una sentenza spedita il 28 febbraio 2011, il rimedio, denominato ricorso, ma da trattare come reclamo, è, sotto questo profilo, ricevibile;
che, in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;
che, in virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione, ritenuto che, secondo l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, sono parificate alle decisioni giudiziarie anche le decisioni di autorità amministrative svizzere;
che l’insorgente non pretende che, nel respingere l’istanza, il primo giudice abbia violato l’art. 80 LEF per avere ritenuto inidonea alla prosecuzione dell’esecuzione la decisione su reclamo 22 aprile 2009 da essa esibita in fotocopia parziale in prima sede in quanto mancante del dispositivo in esito alla procedura ricorsuale avviata dalla convenuta per contestare l’ammontare del debito fiscale;
che la stessa reclamante si propone tuttavia di porre rimedio a tale situazione, con la produzione della stessa decisione, comprensiva anche della pagina mancante (ossia del dispositivo e dell’attestazione di passaggio in giudicato, ancorché in fotocopia), con la quale essa aveva dichiarato irricevibile il reclamo presentato il 28 giugno 2006 dalla convenuta contro la fissazione (datata 30 maggio 2006) in fr. 5'015.- dell’imposta sul valore aggiunto;
che nella procedura di reclamo, l’art. 326 cpv. 1 CPC non ammette però né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (fatte salve speciali disposizioni di legge; art. 326 cpv. 2 CPC, non applicabile alla fattispecie);
che ne consegue pertanto che l’irricevibilità del rimedio;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il ricorso (recte: reclamo) è irricevibile.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.-, anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Intimazione a:
- RE 1, __________;
- RA 1, __________.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 6'686.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).