Incarto n. 14.2011.23
Lugano 21 marzo 2011 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 settembre 2010 da
1. RE 1 2. RE 2 (entrambi patrocinati dall’ PA 1)
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________del 14 giugno 2010 dell’UE di __________ per l’importo di 47'600.00 oltre interessi al 5% dal 5 novembre 2006;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________ con sentenza 15 febbraio 2011 ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________, è respinta in via definitiva limitatamente alla somma di fr. 1'000.00 oltre interessi al 5% a far capo dal 14.06.2010.
2. La spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 290.00, da anticipare dalle parti istanti, sono poste a carico della parte convenuta per fr. 17.00, la quale rifonderà alle controparti fr. 30.00 a titolo di indennità.”
Sentenza impugnata dalle parti istanti, che con reclamo del 23 febbraio 2011 hanno postulato l’accoglimento dell'istanza, protestate spese e tasse;
preso atto che la parte appellata con osservazioni 14 marzo 2011 ha chiesto la reiezione del reclamo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE con esecuzione ordinaria n. __________ del 14 giugno 2010 dell’UE di __________ RE 1 e__________RE 2 hanno escussoAP 1 per l’incasso di complessivi fr. 48'600.00 oltre interessi al 5% dal 05.11.2006 su fr. 47'600.00 e dal 23.03.2009 su fr. 1'000.00, indicando quale titolo di credito: “Sentenza del 23.03.09, Pretura di Lugano, Sezione 4”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura di __________
B. I procedenti fondano la loro pretesa sulla sentenza 23 marzo 2009 (doc. A), cresciuta in giudicato, mediante la quale il __________ ha respinto l’istanza di disconoscimento di debito presentata da CO 1 nell’esecuzione n. __________-__________ e ha rigettato in via definitiva l’opposizione per fr. 47'600.00 oltre interessi al 5% dal 5 novembre 2006, con condanna dell’istante a rifondere alla controparte fr. 1'000.00 per ripetibili.
C. Con sentenza 15 febbraio 2011 il Pretore del Distretto di __________ ha parzialmente accolto l’istanza, rigettando in via definitiva l’opposizione limitatamente a fr. 1'000.00 oltre interessi. A mente del primo giudice la sentenza 23 marzo 2009 (doc. A) costituisce titolo di rigetto dell’opposizione unicamente per l’importo di fr. 1'000.00 a titolo di ripetibili perché il dispositivo della stessa non condanna l’escusso al pagamento di altri importi in favore degli istanti.
D. Con reclamo 23 febbraio 2011 RE 1 e RE 2 hanno postulato la riforma del giudizio pretorile. Dopo aver rilevato di non aver chiesto il rigetto dell’opposizione per fr. 1'000.00 per ripetibili perché questo importo è stato saldato dall’escusso, i ricorrenti argomentano che la sentenza 23 marzo 2009 respinge l’istanza di disconoscimento di debito, confermando di fatto che il convenuto è debitore dell’importo di fr. 47'600.00. Per i ricorrenti l’azione di disconoscimento di debito sarebbe un’azione di diritto materiale che tende ad ottenere un giudizio con carattere di res iudicata concernente l’esistenza del credito litigioso al di fuori del procedimento d’esecuzione in corso. Sebbene la sentenza che rigetta l’azione non includa una condanna pecuniaria dell’escusso, essa è comunque una costatazione definitiva della qualifica di debitore che egli riveste e per questo motivo non sarebbe arbitrario attribuirle il carattere di titolo atto al rigetto definitivo dell’opposizione (DTF 127 III 232), potendosi il giudice basare sui motivi della decisione per determinare se quest’ultima costituisce un titolo che giustifica la prosecuzione dell’esecuzione.
E. Con osservazioni 14 marzo 2011 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo con motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto:
1. La sentenza impugnata essendo stata emanata il 15 febbraio 2011, ancorché sulla base di un’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione retta dal diritto procedurale previgente (v.LALEF) all’entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero con il 1° gennaio 2011 (Codice di procedura civile, CPC), alla presente impugnativa torna applicabile il nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Ora, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Proposto entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, il presente reclamo è pertanto di principio ricevibile.
2. In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3. Per l’art. 80 cpv. 1 vLEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.
4. Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la sentenza su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna 1999, vol. I, n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 s.; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 50 ad art. 84).
5. I procedenti fondano la loro pretesa sulla sentenza del 23 marzo 2009 (doc. A), con la quale il Pretore del Distretto di __________ ha respinto l’istanza di disconoscimento di debito promossa l’8 gennaio 2008 da CO 1 contro RE 1 e RE 2 e ha rigettato in via definiva l’opposizione interposta dall’istante al PE n. __________ dell’UE di __________.
6. Trattandosi di una decisione emessa nell’ambito di un’istanza di disconoscimento di debito, ossia di un’azione d’accertamento negativo (Staehelin, op. cit., n. 19 ad art. 83), la sentenza di cui al doc. A non condanna l’escusso al versamento di un determinato importo agli istanti. Essa pertanto non rappresenta titolo di rigetto, ritenuto che il rigetto definitivo dell’opposizione può essere concesso unicamente sulla base di una sentenza condannatoria, ossia di un cosiddetto “Leistungsurteil” (Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 80 e rif. ivi; confronta anche in senso convergente: stücheli, op. cit., pag. 222; Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, SchKG, 4. ed. 1997, n. 2 ad art. 80; Gilliéron, op. cit., n. 19, 38, 39 e 41 ad art. 80). Non scaturendo dunque per il debitore un obbligo di pagamento, il doc. A non costituisce valido titolo per il rigetto definitivo dell’opposizione e ciò anche a fronte della giurisprudenza del Tribunale federale citata dai ricorrenti, atteso che in DTF 127 III 232-235 la corte federale, adita con ricorso di diritto pubblico, si è limitata a statuire che non è arbitrario pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione sulla base di una sentenza che respinge l'azione di disconoscimento del debito intentata dall'escusso all'occasione di una precedente esecuzione (nel frattempo perenta) riguardante la medesima pretesa, senza comunque conferire ad una tale decisione la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
7. Il reclamo va quindi respinto.
Tassa di giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).
Nell’istanza i procedenti hanno chiesto il rigetto dell’opposizione per fr. 47'600.00 oltre interessi indicando chiaramente che l’escusso ha pagato l’importo di fr. 1'000.00 a titolo di ripetibili a cui era stato condannato nella decisione del 23 marzo 2009 (ciò che hanno ribadito in sede ricorsuale). Il giudice di prime cure ha omesso di considerare tale richiesta, chiaramente indicata nei considerandi e nel petitum dell’istanza di rigetto, per evidente svista, per cui la sentenza va riformata nel senso che l’istanza deve essere integralmente respinta, ritenuto che anche nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione il giudice non può concedere oltre quanto richiesto dalla parte istante. A seguito della modifica del dispositivo n. 1 anche il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata deve essere corretto, condannando le parti istanti all’integrale pagamento degli oneri processuali di prima sede e non assegnando agli stessi alcuna indennità. Non avendo presenziato il convenuto all’udienza di contraddittorio allo stesso non vengono assegnate indennità (art. 48 OTLEF, 49 vOTLEF e 62 cpv. 1 vOTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 LEF; 48 OTLEF, 49 vOTLEF e 62 cpv. 1 vOTLEF; 106 cpv. 1 CPC
pronuncia:
I. 1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr 450.relative alla procedura di reclamo, da anticipare dai reclamanti, sono poste a loro carico, con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 50.- a titolo di indennità.
II. I dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 15 febbraio 2011 del Pretore del Distretto di __________ sono rettificati d’ufficio nel seguente modo:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia in fr. 290.00, da anticipare dalle parti istanti, resta a loro carico. Non si assegnano indennità.”
III. Intimazione:
- __________. PA 1, __________;
- CO 1, __________.
Comunicazione alla Pretura di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 47'600.00 contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).