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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.01.2012 14.2011.224

23. Januar 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,467 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Rigetto definitivo. Richiesta di rinvio dell'udienza (fino alla conclusione di trattative in corso con l'escutente) ignorata dal primo giudice. Divieto dei nova in sede di reclamo

Volltext

Incarto n. 14.2011.224

Lugano 23 gennaio 2012 FP/b/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione fallimenti dipendente da istanza 7 novembre 2011 presentata da

CO 1rappresentata dall’RA 2  

contro  

CO 1 rappresentato dalla RA 1  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, notificato in data 22 agosto 2011 per il pagamento di fr. 4'357.-- oltre interessi e spese;

istanza accolta con decisione del 15 dicembre 2011 (inc. n .331) dal Giudice di pace di circolo di Bellinzona;

sentenza impugnata dal convenuto, che con reclamo del 27 dicembre 2011 ne chiede l’annullamento;

preso atto che con osservazioni del 19 gennaio 2012 la parte istante ha chiesto la conferma dell’operato del primo giudice;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 16/22.8.2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 4'357.-- oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito l’imposta federale diretta 2009 oltre interessi al 3.5% dal 7 agosto 2011, cui vanno aggiunti fr. 78.80 per interessi aggiornati sino al 6 agosto 2011;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona, allegando la decisione di tassazione relativa all’imposta federale diretta (IFD) 2009 del 1° dicembre 2010 – con l’attestazione della sua crescita in giudicato – che stabilisce in fr. 4'357.-- il relativo onere fiscale a carico del convenuto per il periodo 1° gennaio 2009-31 dicembre 2009 (doc. A4), e il conteggio aggiornato (capitale e interessi) al 9 ottobre 2011 (doc. A3);

                                         che con ordinanza del 17 novembre 2011 il Giudice di pace de circolo di Bellinzona, richiamato l’art. 253 CPC, ha assegnato al convenuto un termine di 20 giorni per presentare le sue osservazioni all’istanza, con l’avvertenza che in caso di silenzio egli avrebbe pronunciato nella lite in base agli atti;

                                         che con scritto datato 9 dicembre 2011 la RA 1 (con sede a __________), agendo come rappresentante del convenuto, ha comunicato alla Giudicatura di pace che sarebbero in corso delle trattative con la controparte in merito alla qualificazione della notifica oggetto della procedura esecutiva in rassegna;

                                         che, ciò posto, essa ha chiesto di posticipare l’udienza “a conclusione avvenuta”;

                                         che con decisione del 15 dicembre 2011 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona – considerati i mezzi di prova prodotti dalla procedente e la mancata presa di posizione del convenuto – ha accolto l‘istanza;

                                         che contro tale decisione RE 1, sempre per il tramite della RE 1, è insorto con reclamo del 27 dicembre 2011, asserendo di avere in data 9 dicembre 2011 chiesto una proroga dei termini in quanto l’__________ (tramite il suo capoufficio __________) avrebbe comunicato loro la data esatta per l’udienza onde poter trovare una soluzione inerente le notifiche di tassazione 2008/2009 e il conseguente imponibile e l’importo da pagare;

                                         che, tuttavia, prosegue l’insorgente, il primo giudice ha emanato la sua decisione senza tenere conto di tale richiesta;

                                         che analoga richiesta, puntualizza il convenuto, era stata del resto proposta con successo alla Pretura di Bellinzona in altra causa (v. ordinanza 9 dicembre 2011 annessa al reclamo);

                                         che con osservazioni del 19 gennaio 2012 la procedente - nel difendere l’operato del primo giudice - pur dando dato atto che in data 6 ottobre 2011 è stata presentata una istanza di revisione per l’imposta federale diretta 2009 e che tale domanda sarà trattata prossimamente, ha nondimeno rilevato che una istanza di revisione in quanto rimedio straordinario di diritto, presuppone alla base una decisione amministrativa validamente passata in giudicato;

considerando

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione (art. 309 lett. n b. 3 CPC);

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a., l’applicazione errata del diritto, b., l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);

                                         che sono parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente  - per quanto qui di rilievo - le decisioni emanate dall’autorità fiscale (amonn/walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Kinkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e 46);

                                         che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di rigetto - costituito dal doc. A4 - sul quale la procedente ha fondato la propria istanza, circostanza del resto non contestata, come tale, dall’insorgente;

                                         che, secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero e di un ‘autorità amministrativa svizzera come nel caso in esame - l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso non provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

                                         che nessuna di queste ipotesi si è verificata;

                                         che, nondimeno, secondo il reclamante, l’impugnata decisione andrebbe annullata per il motivo che il Giudice di pace non ha preso in considerazione la richiesta di rinvio dell’udienza (recte: di proroga del termine per presentare osservazioni all’istanza) da lui formulata con scritto datato 9 dicembre 2011, richiesta motivata con il fatto che erano in corso con il fisco trattative volte alla qualificazione della notifica oggetto della procedura esecutiva in rassegna;

                                         che la doglianza cade nel vuoto;

                                         che se da una parte va constatato che la decisione impugnata sorvola completamente lo specifico argomento, benché la richiesta di proroga menzionata nel gravame figuri nell’’elenco dei documenti prodotti dalla parte convenuta (v. distinta degli atti di causa del 29.12.2011) - il che è deprecabile - dall’altro lato il convenuto non poteva però pretendere che il primo giudice aderisse a tale iniziativa;

                                         che quanto messo in atto dal convenuto non soltanto risulta inopportuno dal profilo della tempistica (infatti, l’ordinanza per presentare osservazioni all’istanza entro 20 giorni è datata 17 novembre 2011, mentre che la richiesta di proroga porta la data 9 dicembre 2011, ossia si situa a ridosso della sua scadenza), ma si fonda su una giustificazione che lascia il tempo che trova tenuto conto del contesto della fattispecie, riferita a una istanza di rigetto definitivo dell’opposizione fondata su una decisione fiscale passata comunque sua in giudicato, circostanza che nemmeno l’insorgente aveva allora messo in dubbio, per tacere del fatto che, in ogni modo, una richiesta di proroga del termine assegnato ex art. 253 CPC non è automaticamente concedibile, anzi (cfr. chevalier, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., art. 253 n 3);

                                         che in un contesto del genere spettava pertanto al convenuto attivarsi con la controparte, in modo da ottenere da essa il nulla osta alla sospensione della procedura esecutiva, il che non è però avvenuto;

                                         che al riguardo a nulla giova il richiamo da parte del reclamante all’ordinanza 9 dicembre 2011, con la quale il Pretore del Distretto di Bellinzona, nell’ambito del procedimento SO.2011.1218-1219 di sua competenza, ha invece aderito a una analoga richiesta di proroga;

                                         che per tacere del fatto che tale richiamo riguarda un’altra causa, l’ordinanza in questione come pure la richiesta che l’ha determinata sfuggono al vaglio di questa Camera, l’art. 326 cpv. 1 CPC non consentendo alle parti, nella procedura di reclamo, di  avvalersi di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova;

                                         che ne discende pertanto che nella misura in cui è ammissibile, il reclamo deve essere disatteso;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi

pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr.350.- sono posti a carico del reclamante.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - RA 1                                                                      - RA 2

..

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 4'357.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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