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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.01.2012 14.2011.209

3. Januar 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,031 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Proposta d'assicurazione quale titolo di rigetto. Eccezione di dolo e di nullità del contratto per vizio di volontà

Volltext

Incarto n. 14.2011.209

Lugano 3 gennaio 2012 EC/jm

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 luglio 2011 da

RE 1   

contro  

 CO 1  patrocinata dall’  PA 1   

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 9/11 maggio 2011 dell’UEF di __________ per l’importo di 188.40, oltre fr. 110.00 per spese amministrative e fr. 33.00 per le spese del precetto;

sulla quale istanza il Giudice di Pace supplente del circolo di __________ con sentenza 30 novembre 2011 ha così deciso:

         “1.   L’istanza è respinta;

                viene pertanto mantenuta valida l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ dell’11 maggio 2011.

2.      La tassa di giustizia di fr. 50.00 è a carico della parte istante”.

Sentenza impugnata dalla parte istante, che con reclamo dell’8 dicembre 2011 ha postulato, con protesta di tasse, spese e ripetibili, l’accoglimento dell'istanza;

preso atto che con osservazioni 23 dicembre 2011 la convenuta ha chiesto la reiezione del reclamo, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                     A.      Con PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 9/11 maggio 2011 dell’UEF del Distretto di __________ RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 188.40 oltre a fr. 110.00 per spese amministrative, indicando quale titolo di credito: “Debiti dell’assicurazione complementare LCA scaduti per CO 1 1158091-001 (06.11.1991) premi del 01.01.2011 al 31.12.2011”.

                                              Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di Pace del circolo di __________.

B.                            La procedente fonda la propria pretesa sulla polizza d’assicurazione n. 1158091 e sulla proposta per un’assicurazione malattie sottoscritta dalla convenuta di cui ai doc. AeBe procede per l’incasso dei premi per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011.

                                     C.      All’udienza di contraddittorio del 26 ottobre 2011 – preceduta dall’inoltro delle osservazioni del 20 settembre 2011 – l’escussa ha affermato di essere stata tratta in inganno al momento della stipula del contratto. Infatti RE 1 avrebbe conosciuto tutte le precedenti assicurazioni della convenuta ed avrebbe dovuto disdire l’assicurazione complementare presso __________ prima di farle sottoscrivere una nuova polizza presso di lei. Tale comportamento doloso dell’istante comporterebbe la nullità del contratto. In ogni caso il contratto sarebbe nullo per errore essenziale ex art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO.

                                     D       Con sentenza 30 novembre 2011 il Giudice di Pace del circolo di __________ ha respinto l’istanza, atteso che essendo l’istante a conoscenza di tutte le precedenti assicurazioni della convenuta, essa avrebbe dovuto disdire l’assicurazione complementare presso __________ prima di farne sottoscrivere una nuova polizza presso di lei.

                                     E       Con reclamo 8 dicembre 2011 RE 1 ha postulato la riforma del giudizio del giudice di pace, atteso che sarebbe uso corrente essere in possesso di più coperture complementari ai sensi della LCA presso diversi assicuratori in quanto ogni assicurazione offrirebbe molteplici pacchetti assicurativi complementari di diverso contenuto. In concreto già ad un primo esame delle coperture assicurative apparirebbe evidente che le prestazioni offerte dalla due casse malattia sarebbero diverse tra di loro. La reclamante contesta che sarebbe stato suo compito disdire le coperture assicurative LCA presso __________ prima di far sottoscrivere all’assicurata una nuova proposta di assicurazione.

                                     F       Con osservazioni 23 dicembre 2011 CO 1 si è opposta al gravame, con motivazioni, che se del caso saranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto:

                                     1.      Secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto l’8 dicembre 2011 a fronte di una sentenza emessa in data 30 novembre 2011 (e quindi notificata più avanti), il rimedio risulta tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile.

                                     2.      In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                     3.      In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                     4.      La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con riferimenti).

                                     5.      Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di ricorso), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit.,  p. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

                                               In linea di principio è legittimato a chiedere il rigetto dell'opposizione colui al quale il riconoscimento di debito conferisce la facoltà di disporre della pretesa posta in esecuzione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37).

                                     6.      La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

                                     7.      In concreto il titolo su cui si basa l’esecuzione è la proposta per un’assicurazione malattie (doc. B) sottoscritta dall’escussa. Tale documento costituisce valido riconoscimento di debito nell’esecuzione tendente all’incasso dei premi scaduti (Panchaud/Caprez, op. cit., § 94; Staehelin, op. cit., n. 143 ad art. 82). La proposta d’assicurazione nella quale viene fatto espresso riferimento alle Condizioni generali per l’assicurazione malattie complementare (edizione 10.2001) costituisce valido riconoscimento di debito anche per le spese amministrative occasionate dalla procedura di riscossione dei premi arretrati e dalla domanda d’esecuzione di complessivi fr. 110.00 (cfr. art. 13.3 e 13.4 delle Condizioni generali, doc. A). In concreto vi è dunque agli atti, di principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo dedotto in esecuzione.

                                      8.      Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 350, con rif.).

                                     9.      L’escussa si è opposta all’istanza di rigetto dell’opposizione eccependo innanzitutto la non validità del riconoscimento di debito in oggetto facendo valere dolo ex art. 28 CO, atteso che essa sarebbe stata tratta in inganno al momento della stipula del contratto dalla procedente, che pur avendo conosciuto tutte le sue precedenti assicurazioni non avrebbe disdetto l’assicurazione complementare presso l’Helsana assicurazioni prima di farle sottoscrivere una nuova polizza presso di lei.

                                              L’escussa ha pure sollevato l’eccezione di nullità del contratto di assicurazione per vizio di volontà, poiché lo stesso sarebbe stato da lei sottoscritto sotto l’influsso di un errore essenziale.

                                              A prescindere dal fatto che queste eccezioni, riservati casi del tutto particolari che qui non si realizzano, sono tipiche del processo di merito vista l'impossibilità di accertamento con i limitati mezzi istruttori che il processo sommario consente, la debitrice non ha prodotto alcun documento a sostegno delle sue affermazioni. Nella fattispecie quindi e nell’ambito del limitato potere di cognizione del giudice del rigetto, l'escussa non ha reso verosimile un motivo di nullità del contratto di assicurazione posto a fondamento dell’esecuzione sulla base di riscontri oggettivi che rendessero credibili le sue allegazioni. Facendo proprie le dichiarazioni dell’escussa rimaste allo stadio di puro parlato non sopportato da riscontro probatorio alcuno, il Giudice di pace supplente ha operato un apprezzamento delle prove incompatibile con la nozione di verosimiglianza esposto nel considerando 8 che precede e, quindi, un accertamento suscettibile di attuare il titolo di reclamo di cui all’art. 320 lett. b CPC (accertamento manifestamente errato di un fatto). E’ infatti inconferente ritenere che le dichiarazioni dell’escussa costituiscono sufficiente riscontro oggettivo, atto a rendere verosimile le eccezioni sollevate, in particolare considerando che un’eventuale disdetta delle assicurazioni esistenti presso __________ doveva essere presentata dall’escussa stessa e non dalla procedente.

                                              Le eccezioni sollevate dall'escussa non sono state pertanto sostanziate da sufficiente riscontro oggettivo affidabile, per cui deve essere fatto carico al primo giudice di avere violato l’art. 82 cpv. 2 LEF a seguito di un apprezzamento insostenibile del materiale processuale. Ne consegue l’accoglimento del gravame e la riforma del pronunciato impugnato.

                                     10.    Il reclamo è quindi accolto.

                                              Gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17, 82 cpv. 1 e 2 LEF; 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 CPC;

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 30 novembre 2011 del Giudice di Pace supplente del circolo di __________ sono così riformati:

                                          “1.  L'istanza 20 luglio 2011 di rigetto dell'opposizione è accolta. Di conseguenza, l'opposizione interposta da CO 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________, è rigettata in via provvisoria”.

                                          2.   La tassa di giustizia in fr. 50.--, è a carico della parte convenuta"

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.--, già anticipata dalla reclamante, è a carico di CO 1 che rifonderà alla RE 1 fr. 50.-di indennità.

                                  III.   Intimazione a:

                                         - RE 1, __________;

                                         - PA 1, __________.

                                         Comunicazione al Giudice di pace supplente del circolo di __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 298.40, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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