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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.01.2012 14.2011.202

23. Januar 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,225 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ resa verosimile

Volltext

Incarto n. 14.2011.202

Lugano 23 gennaio 2012 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 6 ottobre 2011 da

CO 1  

contro

RE 1  

sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città con sentenza 15 novembre 2011 (SO.2011.590) ha così deciso:

“1.   È pronunciato il fallimento della RE 1, __________, a far tempo da martedì 15 novembre 2011 alle ore 15.00.

 2./3./4. Omissis.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con atto 25 novembre 2011

ne ha postulato l’annullamento:

rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo

stato saldato;

preso atto che con decreto presidenziale 30 novembre 2011 al reclamo è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A.     Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'909.80 compresi interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione del 26 ottobre 2011 la convenuta non è comparsa.

C.    Con sentenza 15 novembre 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 15.00.

                                  D.   Con il reclamo RE 1 ha prodotto una ricevuta del 21 novembre 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ relativa al pagamento di fr. 1'915.35 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante (doc. A). La reclamante asserisce poi di avere avuto durante il 2011 problemi di liquidità, ma di essere di nuovo in grado, in seguito a vendite immobiliari effettuate di recente, di estinguere i suoi debiti nei confronti dei suoi fornitori.

Considerato

In diritto:

                                1.     Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.

                               2.a)   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                         L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,  vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed. Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b)     La reclamante ha prodotto una ricevuta del 21 novembre 2011 dell’UEF di Locarno relativa al versamento di fr. 1'915.35 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. 838185, per cui avendo, posteriormente alla dichiarazione di fallimento, saldato il suo debito nei confronti dell’istante, ha adempiuto il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF. Per quel che riguarda il requisito della solvibilità condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto delle esecuzioni dell’UEF di Locarno al 18 gennaio 2012 si evince che delle 16 procedure esecutive pendenti nei confronti della reclamante 13 sono state saldate. Contro le ulteriori tre procedure la convenuta ha interposto opposizione, per cui a questo stadio di procedura i crediti fatti valere non possono essere ritenuti accertati. Dall’estratto delle esecuzioni emerge inoltre che a carico della reclamante non risultano attestati di carenza di beni. Le precedenti considerazioni portano a concludere che la convenuta dispone della liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, per cui la sua solvibilità può essere considerata resa sufficientemente verosimile.

                                         Risultando adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va annullato.

                                   3.   Il reclamo va pertanto accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure poste a carico della reclamante.

                                         Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                                    I.   Il reclamo è accolto.

                                         “1.    La dichiarazione di fallimento 15 novembre 2011 pronunciata dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città, inc. SO.2011.590, nei confronti di RE 1, __________, è annullata.

2.        La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.-- è posta a

       carico di RE 1.

3.        Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno,

da anticipare come di rito, sono poste a carico di

                                                 RE 1”

II.    La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

     carico di RE 1.

III.  Intimazione:

-       RE 1__________-  Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;

-    Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano

-    Ufficio del registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno;

                                              Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-    Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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