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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.12.2011 14.2011.201

14. Dezember 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,125 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Decisione senza motivazione scritta. Reclamo parificato ad una richiesta di motivazione scritta

Volltext

Incarto n. 14.2011.201

Lugano 14 dicembre 2011 FP/b/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 20 settembre 2011 presentata da

  CO 1,   rappresentato da RA 1 (patrocinato dallo studio legale e notarile __________

  contro  

RE 1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Acquarossa per il pagamento di fr. 1'379.60 oltre interessi e spese;

istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di Giornico con decisione del 18 novembre 2011(31/2011);

decisione impugnata dal convenuto con reclamo del 29 novembre 2011;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con decisione 18 novembre 2001 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC – il Giudice di pace del circolo di Giornico , in accoglimento dell’istanza 20 settembre 2011 di CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n__________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Acquarossa, notificato in data 31 agosto 2011 per il pagamento di fr. 1'379.60 oltre interessi e spese (dispositivo n. 1), ponendo a carico del convenuto la tassa di giustizia di fr. 100.- , con l’obbligo di versare alla controparte fr. 35.- a titolo di indennità (dispositivo n. 2);

                                         che nel contempo il Giudice di pace ha ricordato che la motivazione scritta del suo giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo avesse chiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3);

                                         che il Giudice di pace ha dipoi avvertito le parti che l’escusso, entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento di debito al giudice del luogo dell’esecuzione e che se questi omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell’opposizione diventa definitivo (art. 83 cpv. 2 e 3 LEF);

                                         che contro il giudizio di primo grado il convenuto è insorto con ricorso (recte: reclamo) del 29 novembre 2011, contestando la correttezza della decisione impugnata e obiettando di avere in ogni modo sempre ottemperato ai propri impegni;

                                         che l’atto non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro de reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), ritenuto che l’autorità competente a statuire sul reclamo è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

                                         che proposto il 29 settembre 2011 a fronte di una decisione notificata al convenuto in data 24 novembre 2011 (cfr. ricerca Track & Trace), il rimedio è tempestivo e, perciò, sotto questo profilo, ammissibile;

                                         che, grazie alla facoltà riconosciutagli dal diritto processuale civile svizzero entrato in vigore con il 1° gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice può ora notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale, b. recapitando il dispositivo scritto (come avvenuto nella fattispecie);

                                         che la motivazione scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una parte la chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art 239 cpv. 2 primo periodo CPC), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è considerata rinuncia al’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC);

                                         che, nella fattispecie, il convenuto non ha fatto capo alla facoltà prevista dall’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC, ovvero non ha chiesto al giudice di pace la motivazione scritta della sua decisione entro il termine di legge;

                                         che tale inazione equivale, presa a sé stante, a rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo (D. Staehelin, in: Sutter/Sommer/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kom., art. 239 n. 30, trezzini, CPC Comm,. art. 239 CPC pag. 1601);

                                         che un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) - come avvenuto nel caso in esame - è per contro impraticabile, ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di fare decorrere i termini di ricorso, in caso di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC e, quindi, di essere impugnata davanti all’autorità superiore (D.Staehelin, op. cit. art. 239 n. 29, 30 e 31);

                                         che, tuttavia, nel caso in cui in cui una parte introduce erroneamente - come vi è da supporre nella specifica fattispecie - appello o reclamo prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta di motivazione scritta ex art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC (d.stahelin, op,. cit. art. 239 n. 31; naegeli in: Oberhammer, Schweizerische Zivilprozessordung, art. 239 n.16; lerch in: Geher/Kramer, ZPO Kommentar, art. 239 n. 6; CEF, inc. 14.2001.17, sentenza dell’11.5.2011 e CEF, inc. n. 14.211.156, sentenza del 7.10. 2011);

                                         che ne discende l’evasione del reclamo nel senso di rinviare gli atti al Giudice di pace, affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione, segnatamente a prendere posizione sulle eccezioni sollevate dalla parte convenuta nelle sue osservazioni scritte del 13 ottobre 2011 e all’udienza del 18 novembre 2001;

                                         che non si prelevano spese, né si assegnano indennità;

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è evaso nel senso che gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace del circolo di Giornico, affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione.

                                   2.   Non si riscuotono spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a.

                                         - RE 1;

                                         - studio legale e notarile __________.

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giornico.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Rimedi giuridici: pagina seguente

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1’379,60 non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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