Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.03.2011 14.2011.20

15. März 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,093 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell'opposizione. Istanza presentata dopo la chiusura del fallimento del convenuto per mancanza di attivo. Annullamento del decreto di stralcio

Volltext

Incarto n. 14.2011.20

Lugano 15 marzo 2011 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria (inc. EF.2011.3) promossa con istanza 30 dicembre 2010 da

RE 1 rappr. dall’RA 1  

contro  

CO 1  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________;

sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, con “decreto” emesso il 15 febbraio 2011 in sostituzione del “decreto 8 febbraio 2011, ha così deciso:

"1.   La procedura è stralciata dai ruoli.

1.1. L’udienza prevista per giovedì 10 febbraio 2011 alle ore 15.00 è annullata.

2.    Non si prelevano né tasse né spese, ripetibili compensate.

3-4. omissis";

decisione tempestivamente impugnata dall'escutente, che con reclamo del 17 febbraio 2011 ha postulato il suo annullamento e il rinvio della causa al giudice di prima istanza per la fissazione dell’udienza;

preso atto che la parte convenuta non ha presentato osservazioni;

ritenuto

in fatto:                      

                                  A.   Con PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio (doc. A), la RE 1 ha escusso CO 1 per l'incasso di fr. 3'296,75 (fr. 3'189,05 + fr. 107,70), oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito “Imposta federale diretta 2008 [...]”.

                                         Interposta opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo.

                                  B.   Con decisione 15 febbraio 2011, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha stralciato la causa dai ruoli, ritenuto che l’escusso era stato dichiarato fallito il 20 ottobre 2010.

                                  C.   Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente la procedente, facendo valere che, siccome la procedura fallimentare è stata chiusa per mancanza di attivi in virtù dell’art. 230 LEF il 17 novembre 2010, l’esecuzione in questione sarebbe stata riattivata in conformità dell’art. 230 cpv. 3 LEF, motivo per cui la reclamante, con la sua istanza del 30 dicembre 2010, avrebbe validamente chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione.

Considerato

in diritto:                    

                                   1.   Premesso che la decisione impugnata risale al 15 febbraio 2011, ossia dopo l’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme procedurali applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto dell’opposizione proposta il 30 dicembre 2010 dall’insorgente. Ora, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il diritto procedurale previgente, ovvero la legge cantonale di applicazione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento del 10 maggio 1997 (in seguito vLALEF).

                                         Stabilita l’applicabilità del diritto previgente per quanto riguarda la procedura applicabile davanti alla prima giudice, si pone dipoi la questione di sapere quale sia invece il diritto applicabile al ricorso in rassegna. Ora, l’art. 405 cpv. 1 CPC, stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 15 febbraio 2011, la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto.

                                   2.   Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 17 febbraio 2011, ossia nel termine di dieci giorni decorrente dalla notifica della decisione impugnata, avvenuta il 16 febbraio 2011, il reclamo è perciò di principio ammissibile.

                                   3.   Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

                                         a.  l’applicazione errata del diritto;

                                         b.  l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.

4.Giusta l'art. 206 cpv. 1 LEF, tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto, purché non siano già giunte allo stadio della realizzazione (cfr. art. 199 cpv. 2 LEF); sono riservate alcune ipotesi particolari (art. 206 cpv. 1, 2° periodo e cpv. 2 LEF), che non sono realizzate nel caso in esame. Tuttavia, qualora il fallimento venga successivamente chiuso per mancanza di attivi, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso (art. 230 cpv. 4 LEF). Secondo una decisione (giustamente) criticata da una buona parte della dottrina (per tutti Vouilloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 12 ad art. 230, con rif.), quest’ultima norma non sarebbe applicabile all’esecuzione in base alla quale è stato decretato il fallimento (DTF 124 III 123).

Nella fattispecie, il fallimento dell’escusso non è stato decretato su istanza dell’escutente, giacché l’esecuzione in esame era già sospesa dall’opposizione interposta dal debitore. Essa ha quindi ripreso il suo corso al momento della chiusura del fallimento per mancanza di attivo, avvenuta il 7 dicembre 2010, ossia il giorno successivo alla scadenza infruttuosa del termine per fornire le garanzie richieste (FUSC n. 231/2010 del 26 novembre 2010). L’istanza 30 dicembre 2010 tendente al rigetto definitivo dell’op­po­si­zione interposta al precetto esecutivo n. 741'961 era quindi valida, sicché la decisione di stralcio impugnata va annullata e la causa retrocessa alla prima giudice per essere istruita e decisa con un nuovo giudizio.

                                   5.   Di conseguenza, il reclamo va accolto.

                                         Non si preleva alcuna tassa di giustizia né si attribuiscono ripetibili né di prima né di seconda istanza, siccome non richieste dalla reclamante (cfr. art. 105 cpv. 2 CPC e Trezzini, Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 430 ad 2/A).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 84, 206 e 230 LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC;

pronuncia                 

                                   1.   Il reclamo è accolto.

                                1.1.   Di conseguenza, il “decreto” di stralcio 15 febbraio 2011 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord è annullato.

                               1.2.   La causa è retrocessa alla prima giudice per istruttoria e nuovo giudizio.

                                   2.   Non si preleva alcuna tassa né si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:      – RA 1, __________;

                                                                      – CO 1, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'296,75 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

14.2011.20 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.03.2011 14.2011.20 — Swissrulings