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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.01.2012 14.2011.182

17. Januar 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,959 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio. Contratto di locazione. Esistenza di un rapporto di società semplice. Scioglimento della società semplice

Volltext

Incarto n. 14.2011.182

Lugano 17 gennaio 2012 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 21 febbraio 2011 da

RE 1 __________ patrocinata dall’ PA 1 __________  

Contro  

CO 1 __________ patrocinato dall’ PA 2 ate  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 17/19 gennaio 2011 dell’Ufficio esecuzione di _______;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 25 ottobre 2011 (SO.__________) ha così deciso:

“1.  L’istanza è respinta.

 2.  La tassa di giustizia in fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 400.-- a titolo di indennità per ripetibili:”

Sentenza impugnata tempestivamente dall’__________. RE 1 che con reclamo

7 novembre 2011 postula l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

lette le osservazioni 7 dicembre 2011 di controparte;

ritenuto

in fatto:

A.     Con PE n. __________ del 17/19 gennaio 2011 dell’Ufficio esecuzione di Lugano RE 1 ha escusso CO 1 per il pagamento di fr. 27'000.-- oltre interessi al 16% dal 1. luglio 2010, indicando quale titolo di credito: “Pigioni contratto sublocazione studio legale rappresentanza dal 01.07.2006 al 31.12.2010 fr 6'000.--/anno.” Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano.

                                  B.   L’istante fonda la sua pretesa su un contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 22 giugno 2006, avente per oggetto locali adibiti a studio legale di rappresentanza in via __________ a __________, la cui pigione annua è stata stabilita in fr. 5'700.-oltre a fr. 300.-- annui per le spese accessorie (doc. B). La locazione ha avuto inizio il 1. luglio 2006 con durata indeterminata. Con notifica del 30 giugno 2010 RE 1 ha disdetto il contratto con effetto immediato (doc. C). La procedente ha chiesto con l’esecuzione in oggetto il pagamento delle pigioni e delle spese per il periodo dal 1. luglio 2006 al 31 dicembre 2010 ammontanti a fr. 27'000.--.          

C.    All’udienza di discussione il convenuto si è opposto all’istanza, sostenendo che tra le parti era in essere un rapporto di società semplice in virtù della quale RE 1 gli metteva a disposizione il suo studio di __________, mentre lui la ospitava presso il suo studio di __________. Entrambi si assumevano i costi dei propri studi con l’intenzione di pareggiare le anticipazioni, compreso il canone locatizio preteso dall’RE 1. RE 1 che è stato abbondantemente compensato dai numerosi mandati da lei acquisiti grazie al suo intervento. L’escusso ha poi osservato che durante i quattro anni di esistenza della società semplice, l’istante non gli ha mai chiesto il pagamento del canone locatizio, a dimostrazione che non vi erano crediti in sospeso. Dopo avere rilevato inesattezze in cui è incorsa l’istante, osservando che il rapporto contrattuale era già terminato il 2 maggio 2010, con decadenza del canone locatizio riferito al periodo successivo, che gli interessi al 16% richiesti erano ben superiori al 5% previsto per gli interessi di mora e che l’istante ha ammesso davanti all’Autorità penale di non avere mai versato quanto aveva stabilito di retrocedergli (doc. 15 pag. 2), il convenuto ha sostenuto che i rapporti di dare e avere tra le parti avrebbero potuto essere risolti solo in sede di liquidazione dei rapporti di società semplice, che poteva avere luogo unicamente in procedura ordinaria, ritenuto come in sede di procedura sommaria non sia possibile estrapolare una singola posizione.

Con la replica l’istante ha rilevato che le allegazioni di controparte riguardano, senza eccezione alcuna, l’asserito rapporto di società semplice in essere tra le parti per cui, già per tale motivo, non sono atte ad inficiare la validità della documentazione versata agli atti che costituisce un chiaro e valido riconoscimento di debito, ritenuto altresì che le pretese del convenuto sono illiquide e non sostenute dalla necessaria documentazione.  

                                         Con la duplica il convenuto ha ribadito che il titolo di rigetto come richiesto dall’art. 82 LEF con l’importo esattamente definito non è dato, poiché a fronte del contratto di locazione vi è la dichiarazione dell’istante che in sede di interrogatorio dinanzi all’Autorità penale ha riconosciuto esplicitamente di avere stabilito un importo da retrocedere al convenuto, affermazione che indica come vi sia un importante posta creditoria a suo favore in relazione ai mandati acquisiti dall’istante grazie alla sua attività. Inoltre le argomentazioni dedotte dall’esistenza di un rapporto di società semplice costituiscono anche eccezioni che infirmano ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF il titolo di credito, per cui vale la nozione di verosimiglianza qualitativamente ridotta.

D.    Con sentenza  del 25 ottobre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza. Il primo giudice ha dapprima ritenuto che la documentazione prodotta costituisce in via di principio valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. L’argomento sollevato dal convenuto, secondo il quale la pretesa derivante dal contratto di locazione sarebbe di fatto azzerata dall’ammissione fatta dall’RE 1. RE 1 davanti all’Autorità penale di non avere retrocesso all’CO 1. CO 1 quanto essa aveva stabilito di retrocedergli, è stato respinto, in quanto, secondo il Pretore, in mancanza di una quantificazione dettagliata di quanto l’istante intendesse retrocedere al convenuto, non era possibile stabilire se tale pretesa fosse sufficiente a compensare il credito derivante dal contratto di locazione. Per contro, il primo Giudice ha ritenuto che le allegazioni dedotte dall’esistenza di una società semplice costituiscono eccezioni che infirmano la validità del riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF. In particolare le dichiarazioni rese dall’RE 1. RE 1 davanti all’Autorità penale rendono più che verosimile l’esistenza di contropretese dell’CO 1. CO 1 nei confronti dell’RE 1. RE 1 e ciò per sua stessa ammissione. Di conseguenza in sede pretorile è stato rilevato che tenuto conto dell’intreccio dei rapporti di dare e avere tra le parti – a tale proposito è stata considerata la questione dei costi relativi all’uso del Telepass, del quale l’RE 1. RE 1 è stata beneficiaria e le cui fatture sono state pagate dall’CO 1. CO 1 – era giustificato rinviare la vertenza al giudice di merito, il quale, procedendo ad un’approfondita istruttoria non esperibile in procedura sommaria, avrebbe potuto stabilire i reali rapporti di dare e avere esistenti tra le parti.

E.  Con il reclamo l’istante lamenta l’accertamento manifestamente errato dei fatti sostenendo che l’escusso non ha indicato in quale forma, quando e in quali circostanze sarebbe stato concluso tra le parti l’asserito contratto di società semplice. D’altro canto, osserva la reclamante, anche l’eventuale esistenza di un simile rapporto non esclude che parallelamente le medesime parti possano avere stipulato separatamente contratti di diversa e estranea natura. I documenti prodotti dal convenuto sono manifestamente insufficienti da soli per ritenere comprovata la conclusione di una società semplice. Tutti i documenti prodotti recano una data posteriore al mese di giugno 2007, mentre il contratto di locazione su cui si fonda il credito posto in esecuzione era già stato firmato un anno prima, ossia nel mese di giugno del 2006. Significativo, secondo la reclamante, appare inoltre il fatto che per l’asserito uso dello studio milanese dell’CO 1. CO 1 non risulta essere stato stipulato alcun contratto. La reclamante evidenzia poi che l’argomentazione posta a sostegno della sentenza impugnata porta ad un risultato aberrante. Infatti il debitore escusso, i cui presunti crediti compensatori non sono liquidi, né quantificabili, potrebbe facilmente sfuggire alla conseguente reiezione dell’eccezione di compensazione limitandosi ad affermare, senza ulteriormente quantificare, sostanziare o dettagliare il proprio credito, che lo stesso andrebbe compreso in un più ampio rapporto di dare e avere derivante da un contratto di società semplice.

F.   Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

In diritto

                                   1.   Sia alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione essendo stata inoltrata il 21 febbraio 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata il 25 ottobre 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

                                   2.   Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante

                                         reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

                                         Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

                                   3.   In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

                                         a.   l’applicazione errata del diritto,

                                         b.   l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                 4.      In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                5.     La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

                               6.      Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep 1972 p. 344 cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep 1975 p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

                                7.     La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461).

                                         Un contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce, in linea di principio, un riconoscimento di debito per il canone scaduto (Gilliéron, op. cit., n. 49 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 116 ad art. 82). Se il contratto è di durata indeterminata, vale quale titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il contratto sia stato disdetto, con l’effetto giuridico che vi è decadenza dei canoni locatizi riferiti al periodo successivo (cfr. CEF 8 febbraio 2002 [14.01.114], cons. 3.1; Stahelin, op. cit., n. 116 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 362 s.).

                                         Nel presente caso il 22 giugno 2006 l’CO 1. CO 1 ha sottoscritto il contratto di locazione doc. B, impegnandosi a corrispondere all’RE 1. RE 1 per l’uso dello studio legale di rappresentanza situato nello stabile in Piazza __________ a __________ un canone di locazione annuo di fr. 5'700.-- oltre a fr. 300.-- per le spese accessorie. Questo documento costituisce, in via di principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per i canoni di locazione esigibili.

8.     Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ic 413 cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit. p. 350 con rif.; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF).

                                         Il convenuto fa valere l’esistenza tra le parti di un rapporto di società semplice, nel cui ambito ciascuna delle parti si assumeva i costi del proprio studio legale, così che nel complesso le anticipazioni delle spese si pareggiavano. Il canone locatizio posto in esecuzione sarebbe d’altro canto, secondo l’escusso, abbondantemente compensato dai molteplici mandati acquisiti dalla reclamante grazie al suo intervento, atteso che in relazione a tali mandati l’RE 1. RE 1 ha dichiarato davanti all’Autorità penale di non avergli retrocesso quanto da lei stabilito.

                                         Dall’esame del contratto di locazione in oggetto, concluso dalle parti il 22 giugno 2006 (doc. B), emerge che si trattava di un rapporto di sublocazione che permetteva all’escusso di usufruire dello studio dell’RE 1. RE 1 quale studio legale di rappresentanza. Il fatto che il 29 novembre 2006, ossia 5 mesi dopo, l’CO 1. CO 1 abbia stipulato con la Telepass.it un contratto per l’uso del Telepass relativo alla targa corrispondente alla vettura dell’RE 1. RE 1 e che le fatture inerenti il rispettivo codice sono state emesse a carico dell’escusso, porta a ritenere che i rapporti tra le parti non erano limitati alla sublocazione da parte del convenuto dello studio luganese della reclamante (doc. 19-22). Infatti con lettera del 22 giugno 2007 destinata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di __________ l’istante ha dichiarato di esercitare in maniera stabile e continuativa la propria attività presso lo Studio legale dell’CO 1. CO 1 (doc. 1). Sulla carta intestata del predetto studio legale, prodotta agli atti, la reclamante è infatti indicata come componente dello studio (doc. 3). La carta dello studio __________ dell’istante appare d’altronde intestata come “Studio legale CO 1 & RE 1” (doc. 1 e 2). Il fatto poi che tra le parti non sia stato concluso un contratto scritto per l’uso da parte dell’RE 1. RE 1 dello studio di __________ dell’CO 1. CO 1 e che la reclamante per ben 4 anni non abbia preteso il pagamento da parte del convenuto dei canoni locatizi stipulati per l’uso dello studio di __________ forniscono almeno l’indizio di un accordo per atti concludenti relativo alla rinviata esigibilità dei canoni locatizi previsti dal contratto di sublocazione in oggetto. L’insorgente stessa ha poi ammesso davanti all’Autorità penale di non avere versato all’escusso quanto essa aveva stabilito di retrocedergli per mandati ricevuti dall’CO 1. CO 1 nell’ambito dei loro rapporti (doc. 15 pag. 2). Orbene, le allegazioni sollevate dal convenuto, i documenti prodotti così come il comportamento della reclamante, che ha rinunciato a chiedere il pagamento dei canoni di locazione durante 4 anni, forniscono sufficienti riscontri oggettivi atti a rendere verosimile che le parti, unendo mezzi comuni e competenze, hanno perseguito uno scopo comune, per cui l’esistenza tra le parti di una società semplice ai sensi dell’art. 530 cpv. 1 CO è stata resa dal convenuto sufficientemente verosimile. Orbene in caso di società semplice, per il principio dell’unità della liquidazione, il singolo socio non ha il diritto di far valere una pretesa derivante da un unico evento slegato dal complesso dei rapporti societari. Lo scioglimento comprende tutto il complesso dei rapporti che necessitano della liquidazione. La liquidazione non può limitarsi allo scioglimento dei singoli rapporti giuridici, ma deve essere effettuata complessivamente e si conclude, allorquando per ogni rapporto ha avuto luogo uno scioglimento secondo il diritto societario. Pertanto, atteso che fintanto che tutti i rapporti giuridici sono sciolti e che tutti gli attivi e passivi sono distribuiti, nessun socio può far valere una singola pretesa, il contratto di sublocazione in oggetto non può costituire valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per i canoni di locazione posti in esecuzione (DTF 116 II 318 s. e rif. ivi; Staehelin, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, art. 530-1186 OR, Basilea 2008, 3. ed., n. 3 ad art. 530). 

                                         Ne discende che il Pretore avendo respinto l’istanza non è incorso nell’accertamento manifestamente errato dei fatti e non ha applicato in modo errato il diritto.

                                   9.   Il reclamo va quindi respinto.

                                         Tassa di giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

1.      Il reclamo è respinto.

2.      La tassa di giustizia e le spese processuali di fr. 350.--, già anticipate dalla reclamante, restano a carico dell’RE 1. RE 1, la quale rifonderà all’CO 1. CO 1 fr. 600.-- per ripetibili.

3.      Intimazione:

avv. PA 1, __________

avv. PA 2, __________

-           

                                                      Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza di fr. 27'000.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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