Incarto n. 14.2011.180
Lugano 3 gennaio 2012 B/fp/jm
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 27 luglio 2011 presentata da
RE 1 __________ patrocinata dall’ PA 1 __________
contro
CO 1 __________ patrocinata dall PA 2 __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’esecuzione interposta al PE n. __________ del 7/13 luglio 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 25 ottobre 2011 (SO.2011.466) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 440.-- sono poste a carico
della parte istante, la quale rifonderà a controparte fr. 1'100.-- a titolo di indennità.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo 4 novembre 2011 postula in via principale l’annullamento della decisione e il rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto e in via subordinata l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
lette le osservazioni 21 novembre 2011 di controparte;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 7/13 luglio 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio RE 1 ha escusso CO 1 per l’importo di fr. 73'324.05 oltre interessi al 5% dal 5 febbraio 2011, indicando quale titolo di credito: “Contratto di leasing no. 5000011045/2 del 26.10.2007, assunzione di contratto 23.06/04.07.2008, assunzione di debito cumulativa del 15.10.2008, risoluzione anticipata del contratto di leasing del 25.01.2011. Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, l’istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
B. L’istante fonda la sua pretesa su un contratto di leasing che D__________ il 1. giugno 2008 ha assunto da L__________ che, a suo tempo, lo aveva stipulato con la datrice del leasing RE 1, avente per oggetto il veicolo __________. Il contratto prevede, dopo il versamento dell’importo iniziale di fr. 50'000.--, il pagamento di un canone mensile di fr. 3'110.20 (IVA inclusa), per 60 mesi, ossia dal 25.10.2007 al 24.10.2012. D__________ ha firmato contestualmente all’assunzione del leasing le relative condizioni generali (doc. B). In data 15 ottobre 2008 CO 1 ha sottoscritto in favore della datrice del leasing RE 1 un’assunzione cumulativa di debito con D__________ obbligandosi “nell’impegno (da egli) assunto in base al contratto sopramenzionato verso la creditrice, RE 1, , , e di assumere la responsabilità in solido con la persona sopraindicata del pagamento dell’ammontare totale di CHF 164'840.60, da pagarsi in 60 rate mensili di CHF 3'110.20, più eventuali indennità di mora ai sensi dell’art. 143 del Codice delle obbligazioni” (doc. C). Con decreto del 29 settembre 2010 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha dichiarato lo scioglimento di D__________ e ha ordinato la sua liquidazione in via di fallimento. La relativa procedura è stata chiusa il 16 agosto 2011 e il 19 agosto 2011 la società è stata radiata dal registro di commercio (doc. O). Nel frattempo, con scritto 25 gennaio 2011 (doc. H) RE 1 ha chiesto a D__________ il pagamento dell’importo di fr. 73'324.05, risultante dal valore contabile della vettura, dopo la disdetta del contratto di leasing, di fr. 152'174.05 dedotti fr. 78'850.-- provenienti dal ricavo della vendita dell’auto. Dopo il fallimento di D__________, la datrice del leasing RE 1 ha ricevuto, in seguito allo scioglimento anticipato del contratto di leasing, un attestato di carenza beni dell’importo di fr. 73'324.05 (doc. P). Con l’esecuzione in esame RE 1 ha preteso da CO 1 il pagamento di fr. 73'324.05, ritenendo l’assunzione di debito cumulativa del 15 ottobre 2008 valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF nei suoi confronti.
C. Con la risposta la convenuta si è opposta all’accoglimento dell’istanza, rilevando di essere stata gerente di D__________ dal 31 ottobre 2008 al 5 febbraio 2010 e di avere sottoscritto documenti per D__________ unicamente nella sua funzione di gerente della società e che non ha mai inteso assumere impegni personali, ritenuto, tra l’altro, che al momento in cui avrebbe sottoscritto l’assunzione cumulativa del debito , il 15 ottobre 2008 (doc. C), di cui contesta la validità, non era né socia, né gerente di D__________, per cui non poteva avere alcun interesse personale ad assumere un tale gravoso impegno. La convenuta ha poi rilevato che la documentazione prodotta non è sufficiente per definire l’entità del credito residuo ed ha contestato i conteggi presentati dall’istante.
Con la replica e la duplica le parti si sono confermate nelle loro allegazioni
D. Con sentenza del 25 ottobre 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto l’istanza rilevando che D__________, sottoscrivendo l’assunzione del contratto di leasing e le Condizioni generali, che costituiscono, in via di principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, si è dichiarata d’accordo con ogni clausola contrattuale ivi contenuta, compresa la tabella che indica le percentuali per il ricalcolo delle rate a seconda della durata del laesing. In prima sede è stato ritenuto che, stante il tenore dell’assunzione cumulativa di debito sottoscritta dalla convenuta, quest’ultima si è personalmente obbligata, sulla base del contratto di leasing, a rispondere solidalmente con D__________ nei confronti di RE 1, impegnandosi in particolare nel pagamento di complessivi fr. 164'840.60, mediante 60 rate mensili di fr. 3'110.20 ciascuna. Secondo il Pretore aggiunto, verificando il conteggio finale di cui al doc. H con il calcolo iniziale del contratto, il risultato ottenuto dalla società di leasing quanto al credito scoperto, ed in particolare con riferimento al valore contabile della vettura di fr. 152'174.05, non appare scontato, il che è inconciliabile con i principi dottrinali e giurisprudenziali indicati nella sentenza. Le pattuizioni scritte firmate inizialmente dall’escussa non contegono, secondo il primo giudice, gli importi posti in esecuzione.
E. Con il reclamo RE 1 sostiene che l’assunzione di debito cumulativa è stata sottoscritta dalla convenuta il 15 ottobre 2008, la quale non può pertanto negare il suo impegno personale quale debitrice in solido per il pagamento delle rate poste in esecuzione. L’assunzione cumulativa di debito da parte di quest’ultima in unione con il contratto di leasing costituiscono valido riconoscimento di debito della convenuta per l’importo di fr. 164'840.60 pari alle 60 rate di fr. 3'110.20 mensili. Avendo dimostrato che di queste 60 rate, di cui 53 erano dovute dalla prenditrice del leasing D__________, solo 17 sono state pagate, ne rimangono 36 che, non essendo state pagate dalla citata prenditrice del leasing, sono dovute dalla debitrice solidale CO 1.
F.Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto
1. Sia alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione essendo stata inoltrata il 27 luglio 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata il 25 ottobre 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
2. Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante
reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.
Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
3. In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione errata del diritto,
b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
Nel caso di specie la reclamante lamenta l’applicazione errata del diritto, non avendo il Pretore aggiunto ammesso l’esistenza di un riconoscimento di debito, nonostante l’assunzione cumulativa di debito sottoscritta dalla convenuta in unione con il contratto di leasing costituiscano valido riconoscimento di debito e che in base a questi documenti sia chiaramente determinabile l’ammontare del debito, essendo rimaste ancora 36 rate da pagare a carico della debitrice solidale.
4. In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
5. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
6. Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep 1972 p. 344 cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep 1975 p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).
7. La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; essa deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461).
Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 330).
L’ammontare della pretesa deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice (Staehelin, op. cit., n. 25 ad art. 82 LEF).
La documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: una indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. in, p. 339).
Un contratto di leasing costituisce, in linea di principio, valido riconoscimento di debito per le rate esigibili (Panchaud/Caprez, op. cit., § 74 pag. 190; CEF 7 dicembre 2007 [14.2007.47], 5 ottobre 2001 [14.2000.76] cons. 2d; 11 luglio 2000 [14.1999.121] cons. 3f).
Nel presente caso D__________ ha sottoscritto l’assunzione del contratto di leasing doc. B, impegnandosi a corrispondere – per l’uso di un’__________ – rate leasing mensili di fr. 3'110.20, IVA inclusa, per la durata di 60 mesi. Contemporaneamente ha sottoscritto le Condizioni generali, che contengono, tra l’altro, una tabella, in cui sono indicate, in caso di risoluzione anticipata del contratto, le percentuali per il ricalcolo delle rate a seconda della durata del leasing. Questi documenti costituiscono, in via di principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per le rate esigibili. In particolare, è innegabile che, sottoscrivendo i predetti documenti, D__________ si è dichiarata d’accordo con ogni clausola contrattuale ivi contenuta. Con l’assunzione cumulativa di debito sottoscritta da CO 1, quest’ultima si è personalmente obbligata, sulla base del contratto di leasing, a rispondere solidalmente con D__________ nei confronti di RE 1.
8. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ic 413 cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit. p.
350 con rif.; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF).
In seguito alla risoluzione anticipata del contratto di leasing in oggetto l’istante il 25 gennaio 2011 ha inviato a D__________ una richiesta di pagamento di fr. 73'324.05, risultante dal valore contabile del veicolo indicato in fr. 152'174.05 dedotto il ricavo della vendita ammontante a fr. 78'850.--. Orbene l’importo richiesto è stato calcolato deducendo dal valore contabile, che non è dato sapere come è stato calcolato, l’importo realizzato dalla vendita della vettura, vendita che è stata effettuata in seguito a decisione unilaterale dell’istante. Ne consegue che al momento dell’assunzione di debito da parte di D__________ rispettivamente dell’assunzione cumulativa di debito da parte di CO 1 questa componente di calcolo, ossia l’importo ottenuto dalla vendita del veicolo avvenuta dopo la risoluzione del contratto, non era né determinato, né determinabile. Ciò non si concilia con i principi dottrinali e giurisprudenziali esposti in ingresso. Infatti, se in linea di principio il contratto di leasing può costituire valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per quanto riguarda il pagamento delle rate esigibili, resta il fatto che un riconoscimento di debito deve riferirsi ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile al momento della stipulazione del contratto. Ne discende che ritenere, come ha deciso il Pretore aggiunto, che la documentazione prodotta non costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione, per cui l’istanza è stata respinta, non può essere considerata quale applicazione errata del diritto.
9. Il reclamo va quindi respinto.
Tassa di giustizia, spese processuali e indennità seguono
la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
1. Il reclamo è respinto
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di fr. 650.--, già anticipate dalla reclamante, restano a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 1'000.-- per ripetibili.
3. Intimazione:
- PA 1,
- PA 2, __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni, dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).