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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.11.2011 14.2011.168

9. November 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,905 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Mancata notifica dell'avviso di ritiro della raccomandata contenente la proroga concessa dal Giudice di pace del termine per presentare le osservazioni

Volltext

Incarto n. 14.2011.168

Lugano 9 novembre 2011 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza 4 aprile 2011 presentata da

CO 1 __________ rappr. daRA 1 __________  

contro

RE 1  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 22 dicembre 2010 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

sulla quale istanza il Giudice di pace del Circolo di __________ con sentenza 27 settembre 2011 (inc. __________) ha così deciso:

“1.    L’istanza è accolta.

         L’opposizione interposta dalla parte convenuta al Precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano è respinta in via definitiva.

 2.    La tassa di giustizia da anticipare dalla parte istante di fr. 65.-- è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà all’istante fr. 30.-- di indennità.

 3./4. Omissis.”

Sentenza impugnata tempestivamente da RE 1 che con atto

17 ottobre 2011 ne postula l’annullamento e il rinvio dell’incarto al Giudice di pace

affinché le venga assegnato un nuovo termine per le osservazioni;

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 22 dicembre 2010 dell’UE di Lugano lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 360.-- oltre spese, indicando quale titolo di credito “Multa, tassa di diffida 10-03-10 n__________, tassa di diffida di pagamento 22-07-10”;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte della debitrice, con istanza del 29 marzo 2011 il procedente ne ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di __________ il rigetto definitivo;

                                         che il Giudice di pace, richiamati gli art. 253 e 256 CPC, ha assegnato alla convenuta il termine per presentare le sue osservazioni per il 1. giugno 2011 con l’avvertenza che qualora non fossero inoltrate osservazioni nel termine citato, egli avrebbe giudicato in base ai documenti prodotti dall’istante;

                                         che in seguito alle richieste di proroga dell’amministratore unico dell’escussa del 1. giugno 2011 rispettivamente del 13 luglio 2011 per motivi di salute, il termine per presentare le osservazioni è stato prorogato dal Giudice di pace una prima volta al 13 luglio 2011 e una seconda volta - con ordinanza del 7 giugno (recte: 7 settembre) 2011 - al 21 settembre 2011, sempre con la suddetta avvertenza;

                                         che, essendo l’ultimo termine trascorso infruttuosamente, con sentenza del 27 settembre 2011 il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione;

                                         che contro il giudizio di primo grado l’amministratore unico della convenuta è insorto con reclamo del 17 ottobre 2001, asserendo di trovarsi da mesi in un pessimo stato di salute, che abitando a __________ si reca circa una volta alla settimana in via __________ a __________ per ritirare la posta della società reclamante e che mercoledì 14 settembre 2011 ha dovuto constatare che la buca lettere era stata aperta e presumibilmente svuotata, visto che non conteneva nulla;

                                         che, ha sostenuto l’amministratore unico della reclamante, questa constatazione l’ha fatto cadere in una nuova crisi depressiva, durata parecchi giorni e che una volta riavutosi, venerdì 23 settembre 2011, ha chiesto alla Posta di __________ se per la reclamante fossero state ritornate delle raccomandate, venendo a sapere della missiva del Giudice di pace;

                                         che, ha proseguito l’amministratore unico, lunedì 26 settembre 2011 ha contattato telefonicamente la Giudicatura di pace, riuscendo a parlare con il Giudice solo martedì 27 settembre 2011, il quale dopo avergli spiegato l’accaduto, gli ha risposto di avere quello stesso giorno emesso la sentenza e che non era disposto a sentire le sue spiegazioni, atteso che aveva già concesso alla convenuta troppe proroghe;

                                         che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

considerato

in diritto:                    

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione art. 80-84 LEF (cfr. art. 308 lett. b n. 3 CPC);

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b, l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che la reclamante lamenta la mancata notifica dell’avviso di ritiro della raccomandata contenente la proroga del termine per presentare le sue osservazioni;

                                         che la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC);

                                         che la notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Sono fatti salvi i casi in cui il giudice dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC);

                                         che la notificazione è considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempreché il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 2 lett. a CPC);

                                         che, nella fattispecie, il plico raccomandato contenente la fissazione di un nuovo termine per il 21 settembre 2011 per presentare le osservazioni, è stato consegnato alla posta in data 7 settembre 2011 per giungere il 9 settembre 2011 al punto di ritiro/ufficio di recapito di __________, il quale ha fissato con la distribuzione della posta tramite l’avviso (foglietto giallo) il termine di ritiro fino al 15 settembre 2011, per poi essere rinviato il 16 settembre 2011 alla Giudicatura di pace con la menzione “non ritirato” (cfr. ricerca Track & Trace e la stessa raccomandata);

                                         che a sostegno dell’asserita apertura e svuotamento della buca lettere al suo recapito in via __________ l’amministratore unico della reclamante non fornisce indizi convincenti, limitandosi ad esporre una sua spiegazione dei fatti non suffragata da alcun affidabile oggettivo riscontro (nessuna seria prova è infatti stata prodotta al riguardo) e, sebbene siano trascorse ormai diverse settimane, a solo dichiarare la sua intenzione di inoltrare una denuncia penale contro ignoti;

                                         che la notificazione della proroga del termine al 21 settembre 2011 per presentare osservazioni va quindi considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, ossia il 15 settembre 2011, dovendo la reclamante attendersi una notificazione;

                                         che ci si può nondimeno chiedere se il mancato ritiro del plico raccomandato in rassegna sia da attribuire ad un causa non imputabile all’insorgente, di modo che essa possa beneficiare del ripristino di tale termine grazie all’istituto della restituzione in intero dei termini; 

                                         che ai sensi dell’art. 148 cpv. 1 CPC ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può infatti concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura, rispettivamente asserendo di essere stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa, qualora tornasse applicabile l’art. 33 cpv. 4 LEF;

                                         che nella fattispecie l’amministratore unico della reclamante non pretende tuttavia che il suo (preteso) stato depressivo lo avrebbe condizionato a tal punto da impedirgli di ritirare il plico raccomandato entro il termine di giacenza di sette giorni, visto che per finire egli ha attribuito il mancato ritiro del relativo plico postale all’abusiva apertura della buca lettere e al conseguente suo svuotamento da parte di terze persone, affermazione questa rimasta però – come rilevato - al rango di mera allegazione di parte senza serio supporto probatorio alcuno;

                                         che a proposito della richiesta di proroga del termine del 13 luglio 2011 per l’inoltro delle osservazioni - giorno medesimo in cui era giunto a scadenza il termine assegnato e già prorogato con ordinanza del 7 giugno 2011 - va evidenziato che non risulta che l’amministratore unico della reclamante abbia ritenuto di doversi informare circa l’esito di questa sua richiesta prima del 14 settembre 2011, cosa perlomeno strana se si considera che  essendo la proroga richiesta di “almeno un mese e mezzo”, il termine sarebbe giunto a scadenza già alla fine di agosto;

                                         che fosse anche vero che il mercoledì 14 settembre 2011 egli ha dovuto constatare quanto da lui preteso, l’amministratore unico non poteva in ogni modo non prendere in seria considerazione - ritenuto quanto esposto al precedente considerando - che nel frattempo gli fosse stata notificata la decisione del Giudice di pace sulla sua richiesta di proroga del termine per presentare osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione, di modo che egli non poteva rimanere passivo di fronte a questa circostanza, ossia - tenuto anche conto della sua formazione di avvocato - non poteva prescindere dal chiedere alla Giudicatura di pace lumi al riguardo;

                                         che, del resto, lo stesso insorgente lo riconosce, asserendo di essersi dato da fare, ma soltanto parecchi giorni dopo, ovvero il venerdì 23 settembre 2011, sempre a causa del suo preteso stato depressivo, chiedendo ragguagli alla posta di __________, segnatamente se la raccomandata fosse nel frattempo già stata ritornata al mittente;

                                         che, sempre a suo dire, solo allora sarebbe venuto a sapere della relativa missiva, il che lo avrebbe poi spinto a telefonare al Giudice di pace una prima volta il 26 settembre 2011, purtroppo non trovandolo (gli avrebbe risposto solo la sostituta giudice di pace), e una seconda volta martedì 27 settembre 2011, questa volta trovandolo, ma sentendosi dire che ormai egli aveva già emanato la sentenza;

                                         che i passi intrapresi dal reclamante per avere conferme dell’invio di una raccomandata contenente un atto giudiziario riferito al presente procedimento esecutivo si sono rivelati tuttavia  improduttivi a causa della tardiva reazione messa in atto  dallo stesso insorgente, al quale nemmeno al riguardo è riuscita la prova in merito all’asserzione, secondo cui egli non avrebbe  potuto agire prima di venerdì 23 settembre 2011 per ovviare al preteso inconveniente constatato il 14 settembre precedente;

                                         che per finire il reclamante non ha reso verosimile di non avere colpa o di averne solo in lieve misura dell’inosservanza del termine, rispettivamente di essere stato impedito ad agire tempestivamente a causa di un ostacolo non imputabile a sua colpa;

                                         che non vi è perciò motivo per ritornare gli atti al primo giudice per nuovo giudizio previa assegnazione di un nuovo termine per presentare osservazioni all’istanza;

                                         che appare opportuno segnalare all’amministratore unico della reclamante che se i suoi problemi di salute non gli consentono di occuparsi convenientemente dell’amministrazione della società, si può comunque esigere che egli istruisca un legale per occuparsi del contenzioso;                       

                                         che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ossia dovrebbero essere posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

                                         che data la particolarità della fattispecie, si prescinde tuttavia dal riscuotere spese;                   

per questi motivi

richiamati gli art. 33 cpv. 3 LEF e 138 CPC,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         -  RE 1, c/o AU __________, __________;

                                         -  RA 1, __________;

                                         Comunicazione al Giudice di pace del Circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 360.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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