Incarto n. 14.2011.167
Lugano 27 ottobre 2011 FP/b/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 1. settembre 2011 presentata da
CO 1,
contro
RE 1,
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione fallimenti di Bellinzona, notificato in data 24 agosto 2011 per la somma di fr. 2'400.- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona, con decisione del 28 settembre 2011 (inc. __________–s-2011) ha così deciso:
“ 1. L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo nr. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona è respinta in via definitiva per fr. 2400.- + interessi al 55 dal 30.04.2011 + fr. 73.- di spese esecutive.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- anticipata dalla parte istante è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 30.- di indennità.
3. La motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione. L’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in giudicato della presente decisione.
4. La presente decisione è impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni (art. 319 e segg. CPC).
5. omissis.”
Sentenza impugnata dalla convenuta con reclamo del 14 ottobre 2011;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con decisone del 28 settembre 2011 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC – il Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona, in accoglimento dell’istanza 1. settembre 2011 di CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato in data 24 agosto 2011 per il pagamento di fr. 2'400.- oltre interessi e spese,
che, nel contempo, il Giudice di pace supplente ha ricordato che la motivazione scritta del suo giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo avesse richiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3 );
che, infine, lo stesso giudice ha indicato che la sua decisione è impugnabile mediante reclamo alla Camera civile del Tribunale d’appello entro il termine di trenta giorni (dispositivo n. 4);
che contro tale decisone RE 1 si è aggravata con reclamo del 14 ottobre 2011, contestando in ogni modo l’ammontare del credito posto in esecuzione, ed asserendo di essere a sua volta creditrice della parte istante di un importo di circa fr. 2'400.- e di avere del resto subito una perdita di guadagno di fr. 113'891.20 per il non rispetto da parte dell’escutente del contratto di affitto;
che l’atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto:.
che, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le decisioni nella pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (art. ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b cpv. 3 CPC)
che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC) e non, come erroneamente indicato dal Giudice di pace supplente, di trenta giorni, ritenuto che l’autorità competente a statuire sul reclamo non è la Camera civile dei reclami, ma la Camera di esecuzione fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 CPC);
che, proposto il 14 ottobre 2011 a fronte di una decisione emessa e intimata il 28 settembre 2011 e notificata alla convenuta il 3 ottobre 2011 (cfr. ricerca Track & Trace), il rimedio sarebbe da considerare intempestivo, il termine utile per ricorrere – che ha iniziato a decorrere il 4 ottobre 2011 (art. 142 cpv. 1 CPC) – essendo venuto a scadere il 13 ottobre 2011;
che non si può tuttavia escludere che il ritardo sia conseguente all’errata indicazione del termine di reclamo di cui al dispositivo n. 4 della decisione impugnata, motivo per cui, tenuto anche conto che la reclamante non è assistita da un avvocato, il rimedio, sotto questo profilo, risulta ammissibile;
che, grazie alla facoltà riconosciutagli dal nuovo diritto processuale civile entrato in vigore con il 1° gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice può ora notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo scritto, b. recapitando il dispositivo alle parti (come avvenuto nella fattispecie);
che la motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo e solo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è considerata rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC);
che, nella fattispecie, la convenuta non ha fatto capo alla facoltà prevista dall’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC, ovvero non ha chiesto al giudice la motivazione scritta della sua decisione entro il termine di legge;
che tale inazione equivale, presa a sé stante, a rinuncia dell’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo (d.staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommm., art. 239 n. 30, trezzini, CPC Comm., art. 239 pag. 1061);
che un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è per contro impraticabile, ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di far decorrere i termini di ricorso, in casu di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC, e quindi di essere impugnata davanti all’autorità superiore (d. staehelin, op. cit. art. 239 n. 29, 30 e 31; cfr. anche art. 321 cpv. 1 CPC);
che, tuttavia, nel caso in cui una parte introduce erroneamente – come vi è da supporre nel caso in esame, tenuto conto dell’errato dispositivo n. 4 – appello o reclamo, prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta di motivazione scritta ex art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC (d. staehelin., op. cit. art. 239 n. 31; naegeli in: Oberhammer, Schweizerische Zivilprozessordung, art. 239 n. 16; lerch in: Gehri/Kramer, ZPO Kommentar, art. 239 n. 6; CEF, inc. n. 14.2011.17, sentenza dell’11.5.2011);
che è però vero che il rimedio – da considerare come visto quale formale richiesta di motivazione scritta del giudizio impugnato – è stato presentato dopo il termine di dieci giorni indicato dallo stesso giudice di pace supplente nel dispositivo n. 3 per avvalersi della facoltà garantita dall’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC;
che avesse però il giudice menzionato nel successivo dispositivo n. 4 il corretto termine di reclamo (dieci giorni), non si può escludere che l’insorgente si sarebbe attenuta a tale indicazione, ossia avrebbe inoltrato il reclamo conformemente a quanto previsto dall’art. 321 cpv. 2 CPC, non patendo quindi alcun pregiudizio dalla prematura presentazione del rimedio davanti alla CEF;
che ne discende pertanto l’evasione del reclamo nel senso di rinviare gli atti al Giudice di pace supplente, affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione;
che pro futuro si ricorda comunque al primo giudice che, come spiegato, il termine per impugnare – di dieci giorni nella procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione – inizia a decorrere soltanto con la notifica della motivazione scritta (CEF, sentenza citata; cfr,. anche art. 321 cpv. 1 CPC);
che non si prelevano spese, né si assegnano indennità;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è evaso nel senso che gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona, affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione.
2. Non si riscuotono spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'400.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).