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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.10.2011 14.2011.144

10. Oktober 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,732 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Reclamo. Lingua del processo. Inammissibilità del reclamo con cui l'insorgente non si confronta con la motivazione del primo giudice

Volltext

Incarto n. 14.2011.144

Lugano 10 ottobre 2011 FP/sl/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 23/30 dicembre 2010 presentata da

                                         RE 1, __________

                                         contro

                                         CO 1, __________

                                         c/o RA 1, __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione __________, intimato in data 16 agosto 2010 per il pagamento di fr. 794.05 oltre spese esecutive;

Sentenza impugnata dalla parte istante, che con reclamo del 29 agosto chiede l’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 350.-;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 2/16.8.2010 dell’Ufficio di esecuzione __________, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso della somma di fr. 794.05 oltre spese esecutive, indicando quale titolo di credito “Unbezahlte Zinsen + Spesen, resultierend aus bezahlte Betrbung-Nr. __________, gemäss unserem Brief vom 23.04.10”;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, la procedente ne ha chiesto alla Pretura __________ il rigetto provvisorio limitatamente a fr. 444’05, previa deduzione dagli addendi di fr. 794.05 (importo di cui al precetto esecutivo) e fr. 50.- (spese di precetto) dell’acconto di fr. 350.00 versato dalla debitrice in data 8 novembre 2010;

                                         che con ordinanza del 31 marzo 2011 il Giudice di pace __________ - cui l’incarto è stato trasmesso dalla Pretura per competenza - ha citato le parti a comparire per l’udienza del 13 aprile 2011, alla quale è comparsa la sola parte istante, la quale ha rettificato l’importo richiesto, limitandolo all’incasso del precetto esecutivo n. __________ del 17/19.11.2009, più gli interessi di ritardo stimati in fr. 30.-, più il precetto esecutivo n. __________, più le nuove spese di trasferta (v. verbale di udienza, ove alla fine l’istante si è confermato nella propria istanza);

                                         che con sentenza del 22 agosto 2011 il Giudice di pace ha respinto l’istanza, rilevando che la richiesta della parte istante non corrisponde a quanto da lui medesimo decretato nella prima vertenza (causa civile intentata dalla stessa istante e volta all’incasso di fr. 562.20 e il rigetto in via  definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________, procedimento sfociato nel decreto di stralcio del 3 maggio 2010);

                                         che, ciò posto, il primo giudice ha proceduto a un nuovo conteggio, quantificando il credito a favore dell’istante in fr. 983.20, di cui fr. 562.20 per le fatture emesse dalla procedente, fr. 21.00 per interessi, fr. 50.- per spese PE n. __________, fr. 300.00 a titolo di rimborso spese di trasferta secondo sentenza (recte: decreto di stralcio) del 3 maggio 2010 e fr. 50.- per tasse e spese, sempre secondo sentenza (recte: decreto di stralcio) del 3 maggio 2010;

                                         che dalla somma di fr. 983.20 il Giudice di pace ha dipoi dedotto il pagamento di fr. 642.95 effettuato dalla convenuta il 22 aprile 2010, riducendo perciò la pretesa della parte istante a fr. 340.25, cui ha però aggiunto fr. 9.75 per ulteriori interessi di mora;

                                         che dal saldo risultante di fr. 350.-, egli ha infine defalcato il pagamento di pari importo (fr. 350.-) datato 8 novembre 2010 da parte dell’escussa,

                                         che contro tale sentenza la procedente è insorta con reclamo del 29 agosto 2011 – redatto in lingua francese – asserendo che l’escussa le è ancora debitrice di fr. 350.- (inizialmente fr. 494.05), alla condizione che detto saldo fosse pagato entro il 18 novembre 2010, come a lettera dell’11 novembre 2010, con aggiunta delle nuove spese, ritenuto che, in caso contrario, l’importo iniziale di fr. 494.05 sarebbe divenuto di nuovo esigibile;

                                         che, assevera sempre la reclamante, la conclusione del primo giudice che non le riconosce più nulla, non è corretta, dato che l’acconto di fr. 350.- di data 8 novembre 2010 è già stato considerato nel conteggio da lei allestito in data 11 novembre 2010, sfociato, come visto, in un saldo a suo favore di fr. 494.05 (fr. 794.05, quale credito di cui al precetto esecutivo n. __________, fr. 50.per spese di precetto, da cui defalcare, per l’appunto l’acconto di fr. 350.-), importo poi ulteriormente ridotto a fr. 350.- “pour solde de tout compte, selon entretien tél. du 14.10.10 avec Mme __________”;

                                         che, ciò posto, ha concluso la convenuta, l’acconto di fr. 350.menzionato nell’impugnato giudizio non ha nulla a che vedere con l’altro saldo di fr. 350.- rispettivamente di fr. 494.05;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che la sentenza impugnata essendo stata emanata il 22 agosto 2011, ancorché sulla base di un’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione retta dal diritto procedurale previgente all’entrata in vigore del Codice di diritto processuale svizzero con il 1° gennaio 2011 (Codice di procedura civile, CPC), alla presente impugnazione torna applicabile il nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);

                                         che, secondo l’art. 129 CPC, il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, ritenuto che in presenza di più lingue ufficiali nel Cantone i cantoni emanano le necessarie disposizioni;

                                         che nel Canton Ticino la lingua ufficiale è l’italiano, per cui gli atti processuali delle parti – sia scritti che orali, sia di primo che di secondo grado – vanno redatti rispettivamente espressi in italiano (CPC Comm., Trezzini, art. 129 pag. 544);

                                         che l’atto ricorsuale presentato in lingua francese non ossequia però tale disposto, il che avrebbe imposto l’assegnazione alla stessa insorgente di un termine per ovviare alla relativa carenza formale, facendole carico dell’onere di produrre la traduzione del suo atto in italiano, con l’avvertenza che, altrimenti, l’atto si considera come non presentato (art. 132 cpv. 1 CPC; cfr. D. Stahelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., nri. 4 e 5 ad art. 129 e 5) terezzini,  op. cit. pag. 544);

                                         che per economia di giudizio si prescinde tuttavia eccezionalmente da questa formalità, il rimedio – invero di poche righe e facilmente comprensibile – dovendo essere dichiarato d’acchito, comunque sia, inammissibile per le seguenti ragioni;

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata dl diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti,

                                         che, nella fattispecie, l’insorgente si avvale del titolo di reclamo di cui all’art. 320 lett. b CPC, ossia fa carico al primo giudice di avere a torto ritenuto che il pagamento della somma di fr. 350.- da parte della convenuta, avvenuto in data 8 novembre 2010, avesse estinto ogni sua pretesa relativa al caso in esame;

                                         che nel motivare tale asserzione, la reclamante si fonda sul conteggio da essa allestito in data 8 novembre 2010, nel quale essa ha imputato tale versamento (fr. 350.-) sugli addenti di fr. 794.05 (credito secondo il precetto esecutivo n. __________, spese esecutive e interessi secondo il precetto esecutivo no. __________) e di fr. 50.00.- (spese esecutive relative al precetto esecutivo n. __________), giungendo a un saldo a suo favore di fr. 494.05 (fr. 844.05 – fr. 350.-), riducibile a fr. 350.- secondo quanto concordato telefonicamente con la signora __________;

                                         che, come visto, il primo giudice ha però allestito un conteggio diverso dopo avere richiamato la sua decisione del 3 maggio 2010, stabilendo che dal totale di fr. 983.20 a suo favore (fr. 562.20 per le diverse fattura emesse a carico della convenuta, fr. 21.- per interessi, fr. 300.00 per rimborso spese di trasferta secondo il suo decreto di stralcio del 3 maggio 2010 e fr. 50.- per tasse e spese di cui alla menzionata decisione), vanno dedotti fr. 642.95 a seguito del pagamento del 22 aprile 2010 dell’escussa, con conseguente saldo di fr. 340.25, cui aggiungere però ulteriori fr. 9.75 per interessi, con un saldo finale di fr. 350.-, dal quale va defalcato il pagamento (riconosciuto dalla creditrice) di fr. 350.- dell’ 8 novembre 2010 (da qui la conclusione che la convenuta nulla più deve alla controparte e che l’istanza non poggia su basi creditorie, ritenuto che se all’emissione del precetto erano ancora scoperti fr. 340.25 e non fr. 794.05, le spese conseguenti sarebbero poste a carico di metà ciascuno);

                                         che nel suo esposto la reclamante non si confronta però con le cifre evidenziate nell’impugnato giudizio per giungere a una conclusione opposta da quella da lei ora pretesa sulla base di un calcolo che si diparte da uno scenario diverso, ovvero da un presunto credito a suo favore di  fr. 794.05 (anziché di fr. 562.20), il che rende inammissibile il rimedio, ritenuto che, in ogni modo, all’insorgente non è riuscito di dimostrare che il primo giudice sia incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti, stabilendo che il potenziale saldo a favore della procedente di fr. 350.- sia stato azzerato dal pagamento di fr. 350.- avvenuto in data 8 novembre 2010 e come tale non contestato;

                                         che del resto sia la reclamante, sia lo stesso primo giudice non hanno speso una sola parola sulla questione a sapere se negli atti del processo vi sia la presenza di un titolo suscettibile di giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, il decreto di stralcio del 3 maggio 2010 menzionato nella decisione impugnata non essendo di alcun sussidio al riguardo;

                                         che proposto senza forza argomentativa il reclamo va perciò dichiarato inammissibile;

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza, ovvero sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 120.- relative al presente giudizio, sono poste a carico della reclamante.

                                   3.   Intimazione a:

                                         -   

                                         -   

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 444.05, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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