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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.10.2011 14.2011.135

12. Oktober 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,652 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Rigetto dell'opposizione. Sentenza, notificata all'indirizzo privato del convenuto, non ritirata. Reclamo dichiarato tardivo

Volltext

Incarto n. 14.2011.135

Lugano 12 ottobre 2011 FP/ls/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 21 marzo 2011 presentata da

                                         CO 1,

                                         contro

                                         RE 1,

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________ notificato in data 16 febbraio 2011 per il pagamento di fr. 37'977.25 oltre interessi e spese,

sulla quale istanza il Pretore aggiunto __________, con sentenza dell’11 maggio 2011 (SO.2011.165) ha così deciso:

“ 1.      L’istanza è parzialmente accolta.

           Di conseguenza, l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione  e fallimenti __________ è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 35'811.75, oltre interessi al 5% dal 4 marzo 2010.

  2.      Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 380.-, e le spese esecutive di fr. 100.da anticipare dall’istante, sono poste a suo  carico in ragione di 1/20 e per la rimanenza sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 1'025.- a titolo di indennità.

  3.      omissis.”

Decisione impugnata dal convenuto, che con reclamo del 12 settembre 2011 chiede che venga mantenuta l’opposizione;

richiamato il decreto 14 settembre 2011, con il quale il Vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha concesso effetto sospensivo al reclamo;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con decisione dell’11 maggio 2011 il Pretore aggiunto __________, accogliendo parzialmente l’istanza presentata in data 21 marzo 2011 da CO 1, ha respinto in via provvisoria, segnatamente limitatamente a fr. 35'811.75 oltre interessi al 5% dal 4 marzo 2010, l’opposizione interposta dall’RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, notificato in data 16 febbraio 2011 per il pagamento di fr. 37'977.25 oltre interessi e spese esecutive;

                                         che la sentenza è stata intimata al convenuto in data 11 maggio 2011 al suo indirizzo privato (domicilio) a __________ (__________), così come indicato dall’istante nella sua istanza del 21 marzo, ove il recapito dell’escusso veniva indicato in __________, __________;

                              che il plico raccomandato contenente la citata sentenza  veniva però ritornato il 26.5/7.6.2011 alla stessa Pretura con la menzione “Non ritirato”;

                                         che contro il giudizio di primo grado il convenuto è insorto con reclamo del 12 settembre 2011, asserendo anzitutto di avere avuto conoscenza della decisione impugnata soltanto in data 1. settembre 2011, ossia allorquando ha ricevuto dall’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, con suo enorme sgomento, l’avviso di pignoramento relativo all’esecuzione in rassegna per il giorno 6 settembre 2011;

                                         che, puntualizza il convenuto, tale circostanza è attribuibile alla Pretura __________, che gli ha intimato la propria decisione al suo indirizzo privato e non a quello professionale, così come richiesto espressamente al Giudice e alle sue due segretarie;

                                         che egli abbia preteso l’invio degli atti al suo recapito professionale, prosegue il reclamante, lo dimostra il fatto che in altre due procedure che lo vedono parte in causa personalmente (e non quindi come mandatario), la corrispondenza viene spedita al suo indirizzo professionale, così come appunto da lui espressamente richiesto;

                                         che per motivi sconosciuti e contrariamente a quanto richiesto e sempre eseguito, la decisione qui impugnata è però stata intimata all’indirizzo errato, ed è quindi rimasta sconosciuta, come visto,  fino a giovedì 1. settembre 2011;

                                         che, osserva dipoi il convenuto, la prova dell’errata notifica è data dal fatto che, oltre all’avviso espresso dato al giudice e alle segretarie della Pretura, queste hanno sempre notificato gli atti riguardanti procedure in cui egli era personalmente in causa, al suo indirizzo professionale (cfr. inc. OA.2009.39 e OA.2009.93);

                                         che in circostanze del genere nessuna colpa può perciò essere attribuita al convenuto, il quale, forte di una comunicazione data e eseguita sempre in modo diverso, non poteva aspettarsi l’intimazione  di una decisione a un indirizzo altro se non quello sempre utilizzato dalla Pretura __________ per la notifica di atti a lui riconducibili;

                                         che per quanto riguarda il merito, rileva il convenuto, la decisione impugnata va riformata nel senso di respingere l’istanza, in quanto la stessa contrasta una procedente decisione presa dalla stessa pretura riguardante la medesima fattispecie che vedeva coinvolte le medesime parti a proposito del medesimo contratto (cfr. sentenza del 4 novembre 2010, inc. EF.2010.366) ed in quanto non sono date, in ogni modo, le condizioni esatte dall’art. 82 cpv. 1 LEF per accordare il rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                         che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata;

                                         che la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC);

                                         che la notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da un persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Sono fatti salvi i casi in cui il giudice dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC);

                                         che la notificazione è pure considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempreché il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 2 lett. a CPC);

                                         che, nella fattispecie, il plico raccomandato contenente la decisione impugnata e indirizzata al recapito privato (domicilio) del convenuto a __________, conformemente del resto all’indirizzo menzionato sia nel precetto esecutivo che nell’istanza di rigetto dell’opposizione, è stato consegnato alla posta in data 11 maggio 2011, per giungere il giorno successivo al punto di ritiro/ufficio di recapito di __________ (da dove è stato avvisata per il ritiro), rispettivamente al punto di ritiro/ufficio di recapito di __________, per poi essere rinviato il 26 maggio 2011 alla Pretura con la menzione “non ritirato”, dove è giunto il 7 giugno 2011 (cfr. ricerca Track & Trace e la stessa raccomanda);

                                         che dovendo il destinatario – sempreché fosse corretto il recapito menzionato nel relativo invio – aspettarsi una notificazione, dato che, come meglio si vedrà in appresso, gli era stata notificata l’istanza di rigetto dell’opposizione con la relativa citazione all’udienza 5 maggio 2011, ben si può concludere che la stessa notifica è da ritenersi avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso del 12 maggio 2011, ovvero il 19 maggio 2011, ritenuto del resto che l’insorgente non contesta che la raccomandata sia stata avvisata per il ritiro il 12 maggio 2011 e che il relativo recapito non corrisponde a quello della sua  dimora;

                                         che proposto il 12 settembre 2011 a fronte di una decisione notificata il 19 maggio 2011, il reclamo risulta chiaramente intempestivo;

                                         che in questo contesto non giova all’insorgente pretendere di avere espressamente richiesto alla Pretura l’invio di qualsiasi atto di causa che lo concerne al suo recapito professionale di __________, anziché al suo indirizzo privato, come avvenuto tra l’altro nei procedimenti OA.2009.39 e OA.2010.93 ove era parte in causa;

                                         che si tratta infatti di un’affermazione non solo non suffragata da alcun affidabile oggettivo riscontro (nessuna seria prova è infatti stata prodotta al riguardo), ma persino smentita dai fatti, ove solo si consideri che la citazione datata 21 marzo 2011 per l’udienza di contradditorio per il 5 maggio 2011, è stata intimata al convenuto per raccomandata al racapito di __________, che l’ha in seguito ritirata il 23 marzo successivo, per poi presenziare alla relativa udienza senza fiatare, ovvero senza eccepire nulla al riguardo;

                                         che, del resto, anche la decisione EF.2010.366 del 4 novembre 2010 era stata intimata lo stesso giorno al recapito di __________ (così parrebbe anche per l’udienza di citazione al contradditorio del 3 novembre 2010, alla quale ha partecipato), e di nuovo conformemente alle indicazioni figuranti nell’istanza, per poi ritornare alla Pretura con la menzione “non ritirata” e per poi essere reintimata al reclamante il 23 dicembre 2010 al recapito professione di __________, ove è stata ritirata il 3 gennaio 2011 (cfr. incarto EF.2010.366, in particolare le due relative buste);

                                         che tale successione di eventi dimostra semmai che il convenuto già allora non si era preoccupato dal chiarire – come con ogni evidenza anche nella fattispecie dove gli atti di causa andavano intimati;

                                         che imputi perciò il convenuto alla propria superficialità (egli non poteva infatti esigere che la Pretura facesse uso della monetina  - ossia testa o croce - per stabilire dove questa volta inviare la decisione  impugnata, con il rischio, magari, di vedersi eccepire un vizio formale qualora l’avesse invece spedita all’indirizzo di __________, anziché a quello di __________, come avvenuto per la citazione all’udienza) la mancata tempestiva presa in consegna della relativa decisione e, quindi, la tardività del reclamo;

                                         che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

richiamati gli art. 321 cpv. 2 CPC, 48, 61 cpv. 1 OTLEF 1 e 106 cpv. 1 CPC;

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   Le spese con una tassa di giustizia per complessivi fr. 540.- sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - CO 1, , ;

                                         - CO 1,  , .

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 37’977.25, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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