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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.09.2011 14.2011.126

22. September 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,630 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Accordo di pagamento rateale. Riconoscimento di debito

Volltext

Incarto n. 14.2011.126

Lugano 22 settembre 2011 FP/B/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancellliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 5 aprile 2011 presentata da

CO 1  

contro  

CO 1,  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, intimato in data 14 gennaio 2011 per l’incasso della somma di fr. 1'129,50 oltre interessi e spese esecutive;

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di Vezia, con sentenza del 30 maggio 2011 ha così deciso:

“1.    L’istanza è parzialmente accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è respinta in via provvisoria per fr. 750.80 oltre interessi al 5% dal 26.11.2010 e per le spese esecutive.

2.     La tassa di giustizia di fr. 100.-, comprensiva della spese, anticipata  dalla parte convenuta, è posta per fr.  75.- a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 40.- di indennità.

3./4. omissis.

Sentenza impugnata dal convenuto, che con reclamo del 6 luglio 2011 chiede la reiezione dell’istanza;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 26.11.2010/14.1. 2011 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 1'129.50 oltre accessori e spese esecutive indicando quale titolo e data del credito il credito cedutole dalla __________, gli interessi di mora dal 24.05.2010 al 22.11.2010, le tasse a parte, il danno di mora ai sensi dell’art. 106 CO e i costi di solvibilità;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio con istanza del 4 aprile 2001, quantificando la propria domanda in complessivi fr. 1'000.15, di cui fr. 750.80 a titolo di credito, fr. 32.35 per interessi di mora, fr. 120.00 a titolo di tasse a parte (spese per pagamento rateale), fr. 82.00 per spese di esecuzione e fr. 15.00 per costi di solvibilità;

                                         che l’istante - agendo sulla base della dichiarazione generale di cessione a suo favore della __________ dei propri crediti datata 24 gennaio 2008 -  ha fondato la propria domanda sull’accordo di pagamento rateale sottoscritto dal convenuto il 17 settembre 2010 con la__________, convenzione con la quale il soggetto si è impegnato a saldare il debito riconosciuto di fr. 870.80 in 12 rate mensili di fr. 72.55 ciascuna dal 30 settembre 2010 al 30 agosto 2011 (inclusa una tassa di fr. 10.00 su ogni singola rata concessa), ritenuto che in caso di inadempienza la creditrice avrebbe potuto annullare l’accordo e procedere all’incasso dell’intero debito;

                                         che, richiamto l’art. 253 CPC, con ordinanza dell’8 aprile 2011 il Giudice di pace del circolo di Vezia ha assegnato al convenuto un termine scadente il 9 maggio 2011 per presentare le proprie osservazioni all’istanza;

                                         che dandovi seguito, con scritto del 12 aprile 2011 il convenuto si è opposto al’istanza, sostenendo di avere sottoscritto con la __________ un abbonamento per l’utenza telefonica relativa al suo cellulare (acquistato nel marzo del 2009) della durata di 12 mesi, provvedendo al regolare pagamento delle singole fatture e ritenendo, per contro, del tutto ingiustificate le ulteriori pretese della creditrice relative ad altri 12 mesi di abbonamento, dolendosi in particolare del fatto che la controparte, benché sollecitata a farlo, non gli ha mai inviato il preteso contratto che, secondo la stessa __________, lo avrebbe impegnato per 24 mesi;

                                         che con decisione del 30 maggio 2011 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza, ossia ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo in rassegna limitatamente a fr. 750.80, ovvero per l’importo che il soggetto ha espressamente riconosciuto sottoscrivendo l’accordo di pagamento rateale del 17 settembre 2010, costituente con ogni evidenza riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF, al quale il debitore si è limitato a contrapporre obiezioni di merito non idonee a scalfire la firma appostavi;

                                         che contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo 6 luglio 2011, sostenendo di avere sottoscritto con la __________ un contratto di soli 12 mesi, che è stato onorato, di avere da allora rinunciato al numero telefonico in questione e di avere perciò contattato telefonicamente __________ per l’annullamento del contratto, circostanza di cui quest’ultima ha preso nota;

                                         che nel prosieguo del proprio esposto il reclamante assevera che, ciononostante, __________ gli ha di colpo chiesto di pagare  fr. 870.80 in rate mensili, motivo per cui egli si sarebbe rivolto telefonicamente alla stessa __________ chiedendo lumi, al che gli è stato risposto che egli aveva firmato invece un contratto di due anni;

                                         che di fronte alla richiesta di esibizione di tale contratto, la persona contattata telefonicamente gli ha chiesto invece di firmare l’accordo di pagamento rateale (cosa che egli ha poi fatto in buona fede), rassicurando tuttavia che avrebbe provveduto all’invio della copia di tale contratto (impegno però mai mantenuto) e che tutto sarebbe stato annullato se il contratto fosse stato effettivamente sottoscritto per un solo anno;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che trattandosi  di un’impugnazione di una decisone pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che proposto il 6 luglio 2011 a fronte di una sentenza intimata (ancorché, per svista, non per raccomandata, ma per posta B, v. scritto 12 settembre 2011 del Giudice di pace alla CEF) il 30 maggio 2011, il rimedio andrebbe dichiarato inammissibile per tardività non risultando verosimile che il plico contenente la decisione impugnata sia stato consegnato al destinatario solo  una decina di giorni prima della presentazione del gravame;

                                         che, a soccorrere il reclamante, non assistito da un avvocato, è tuttavia l’errata indicazione del termine di ricorrere nel dispositivo n. 3 della decisione impugnata, secondo cui il reclamo va presentato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello entro 30 giorni (e non entro 10 giorni come prescritto dall’art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a, l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;

                                         che, secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                         che al fine di poter essere considerata un riconoscimento di debito, una scrittura privata deve essere firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante – e deve contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile, ritenuto che il riconoscimento di debito può anche essere dedotto da un insieme di documenti, se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 con rinvii),

                                         che, come giustamente rilevato dal primo giudice, l’accordo di pagamento rateale del 15/17.9.2011, sottoscritto di proprio pugno dall’escusso, costituisce senz’altro incondizionato e valido riconoscimento di debito e, quindi, valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF limitatamente all’importo ivi riconosciuto;

                                         che, infatti, sottoscrivendo tale documento, l’escusso ha confermato l’esattezza dei dati riportati nel medesimo scritto, ossia il suo debito nei confronti di __________ per complessivi fr. 870.80 (costituito dal credito base di fr. 750.80, come alla ricapitolazione del 13.9.2011, e da un tassa di fr. 10.00 su ogni singola rata concessa) e l’ammontare delle 12 rate di fr. 72.75 cadauna da versare nel periodo settembre 2010–agosto 2011;

                                         che conformemente all’art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice pronuncia il rigetto dell’opposizione se il debitore non giustifica immediata- mente eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito, ritenuto che incombe all’escusso l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che solleva (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1 con rinvii);

                                         che, come di nuovo giustamente rilevato dal primo giudice, il convenuto ha fallito in tale incombenza, non avendo egli reso in alcun modo verosimile l’affermazione - rimasta per finire al rango di una semplice allegazione di parte – secondo cui __________ gli avrebbe addebitato una fattura di fr. 750.80 pur avendo preso atto della disdetta del contratto e pur essendosi impegnata ad inviargli copia del contratto, rispettivamente ad annullare tutto qualora fosse risultato che il contratto avesse un durata di un anno anziché di due anni;

                                         che da quanto precede, ne discende la reiezione del reclamo;

                                         che gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

                                         che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - RE 1

                                         - CO 1

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 750.80, non raggiunge il limite di legge di

fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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