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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.08.2011 14.2011.125

31. August 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,029 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell'opposizione. Irricevibilità del reclamo fondato sulle difficoltà finanziarie dell'escusso

Volltext

Incarto n. 14.2011.125

Lugano 31 agosto 2011 FP/b/rs

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 28 luglio 2011 presentata da

                                         CO 1, Bellinzona

contro  

CO 1, Balerna    

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 14 febbraio 2011 per il pagamento di fr 5'360.80 oltre interessi e spese,

Sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________, con sentenza del 16 agosto 2011 (SO.2011.__________) ha così deciso:

“1.  L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in via definitiva.

 2.  Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 210.-, da anticipare dalla parte istante, e le spese esecutive di fr. 70.- sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 200.- a titolo di indennità.

 3.  omissis.”

Sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 24/25 agosto 2011;

esaminati gli atti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ dell’8./14.2.2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, la CO 1 ha escusso __________ per l’incasso della somma di fr. 5'3760.80 oltre interessi e spese e fr. 60.- per tasse di diffida, indicando quale titolo di credito: “Contributi personali 01.01.2009-31.12.2009 decisione:17.08.2010, diffida: 08.10.2010”;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 28 luglio 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo per la somma di fr. 5'420.80 , producendo – oltre al precetto esecutivo (doc. A) – la decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 17 agosto 2010 (doc. B), che ha fissato in fr. 10'302.80 gli oneri sociali a carico del convenuto per il periodo dal 01.01.2009 al 31.12. 2009 (reddito aziendale determinante: fr. 104'750.00), la diffida di pagamento 8 ottobre 2010 per procedere al versamento del saldo ancora dovuto di fr. 5'420.80 (compresa la tassa di diffida di intimazione di fr. 60.00;  doc. C) e il conteggio aggiornato al 26 luglio 2011, attestante uno scoperto di fr. 5'420.80 (doc. D);

                                         che con ordinanza del 2 agosto 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha assegnato al convenuto un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni all’istanza, cosa che questi ha fatto in data 8 agosto 2011, facendo pervenire alla Pretura uno scritto con il quale si è proposto di giustificare il mancato pagamento del credito posto in esecuzione con la sua precaria situazione finanziaria conseguente alle insormontabili difficoltà incontrate nella gestione della propria attività aziendale, tenuto anche conto del fatto che egli vive solamente grazie all’assistenza di fr. 1'590.- mensili, somma che gli consentirebbe di procedere semmai ad un pagamento rateale di fr. 100.- al mese previo accordo in tal  senso con la controparte;

                                         che con sentenza del 16 agosto 2011 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza, ritenendo che la documentazione prodotta dalla parte istante costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta gli art. 80 e 81 LEF e che il convenuto non ha a sua volta opposto alcuna valida eccezione;

                                         che contro tale sentenza RE 1 è insorto con reclamo del 24/25 agosto 2011, reiterando nel sostenere di non essere in grado di pagare l’importo posto in esecuzione a causa della sua difficile situazione finanziaria ed offrendo un pagamento rateale, dandosene il caso, di fr. 100.- al mese;  

                                         che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,

                                         che, come correttamente rilevato dal primo giudice, la documentazione prodotta dalla creditrice, segnatamente la decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG di cui al doc. B, con attestazione di esecutività di data 26 luglio 2011, costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, circostanza del resto non contestata dal convenuto, che nemmeno contesta l’ammontare del saldo scoperto oggetto della procedura esecutiva;

                                         che in base all’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera (come nella fattispecie), l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

                                         che, come già avvenuto davanti al primo giudice, nemmeno con il presente reclamo il convenuto allega uno dei motivi che, secondo l’art 81 cpv. 1 LEF, giustificherebbero il mantenimento dell’opposizione al precetto esecutivo in rassegna, limitandosi egli di nuovo ad opporre alla procedente le proprie asserite sue difficoltà finanziarie, che gli impedirebbero di fare fronte al pagamento degli oneri sociali arretrati (rispettivamente che gli consentirebbe di pagare, semmai, dandosene le condizoni, con rate mensili di fr. 100.- ), eccezione questa che però sfugge con ogni evidenza al vaglio del giudice del rigetto;

                                         che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio, analogamente, del resto, a quanto statuito con sentenza 15 giugno 2011 tra le stesse parti in causa (inc. 14.2011.90), alla quale si rinvia;

                                         che gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC)

                                         che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

per questi motivi,

decide:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - RE 1, __________, __________;

                                         - CO 1, __________a.

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'420.80, non raggiunge il limite di legge di

fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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