Incarto n. 14.2010.95
Lugano 23 novembre 2010 FP/b/fp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile dipendente da istanza 10 agosto 2010 di
AO 1, __________
patrocinato dall’avv. PA 2, __________
contro
AP 1, __________
patrocinata dall’avv. PA 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo in via di realizzazione di pegno n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 4 agosto 2010, per il pagamento di fr. 49'950.- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________ con sentenza 14 ottobre 2010 (EF.2010.__________), ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 49'950.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2010 su fr. 30'000.- e dal 15 giugno 2010 fr. 19'950.-.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 380.-. da anticipare dalla parte istante, e le spese esecutive di fr. 200.-, sono poste a carico della convenuta, che dovrà rifondere all’istante fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
3. omissis”.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla parte convenuta, che con atto di appello del 25 ottobre 2010 chiede la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili per entrambe le sedi;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con contratto del 15 dicembre 2005 AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 un capannone ubicato al mappale n. 792 RFD __________ comprensivo del piazzale circostante l’edificio in cemento armato, e più precisamente la parte A, D, G, come dalla annessa piantina al contratto stesso (doc. A, punto 1);
che il contratto di locazione avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2006, per poi inderogabilmente scadere al 30 giugno 2010, ritenuto che entro il 30 giugno 2010 le particelle, come al punto 1 del contratto, avrebbero dovuto essere liberate e messe a diposizione del locatore nelle medesime condizioni iniziali (doc. A, punti 2 e 3);
che il canone di locazione veniva pattuito in fr. 80'000.- al netto delle spese accessorie e dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria da porre a carico della locataria, e pagabili “una tantum” entro il 31 dicembre di ogni anno (doc. A, punto 4);
che il 10 maggio 2010 le parti hanno sottoscritto una conven- zione volta a porre fine a tutte le vertenze a quel momento ancora in essere tra le stesse presso la Pretura di __________ e presso l’Ufficio di conciliazione di __________, concor- dando, tra l’altro, di porre fine alla locazione attualmente in essere per il 31 dicembre 2010, e stabilendo nel contempo che il canone di locazione per la durata del contratto dalla data 1. maggio 2010 sino al 31 dicembre 2010 è fissato in fr. 6'500.00 al mese, da versare anticipatamente all’inizio del mese, mentre che il canone per i mesi precedenti al 1. maggio rimane fissato, come in precedenza, a fr. 10'000.- al mese (doc. C, in particolare i punti C. 1 e 8);
che con precetto esecutivo in via di realizzazione di un pegno manuale n. __________ del 3/4.8.2010 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, AO 1 ha escusso AP 1 per la somma di fr. 49'950.- oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 2010 e spese esecutive per fr. 150.-, indicando come titolo di credito “1) Contratto di locazione + convenzione di data 10 maggio 2010. Canone di locazione scaduto dal 1.02.2010 al 31 .07.2010 e 2) Spese verbale DR N. __________ del 02.07.2010. Esecuzione a convalida dell’inventario No. __________ del 02.07.2010. Designazione del pegno: Come a verbale di inventario No. __________ del 02.07.2010.”
che interposta opposizione da parte della debitrice, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio con istanza del 10 agosto 2010, puntualizzando che la controparte ha finora versato fr. 80’000.- sul dovuto, per cui rimane scoperta la differenza di fr. 49'950.-, corrispondente ai canoni di locazione dei mesi di febbraio 2010 (fr. 10'000.-), marzo 2010 (fr. 10'000.-) e aprile 2010 (fr. 10'000.-), per un totale di fr. 30'000.-, oltre che alle mensilità di maggio 2010 (fr. 6'650.-), giugno 2010 (fr. 6'650.-) e luglio 2010 (fr. 6'650.-), per ulteriori fr. 19'950.-.
che all’udienza di discussione del 13 ottobre 2010 la parte istante si è confermata nelle propria domanda sulla base della documentazione prodotta, segnatamente dei citati doc. A e C, mentre che la parte convenuta vi si è opposta, asserendo che la convenzione del 10 maggio 2010 (doc. C) non costituisce un riconoscimento di debito, ma semplicemente un contratto e che, se così non fosse, qualsiasi contratto non ottemperato legittimerebbe un’azione esecutiva;
che in replica e in duplica le parti si sono confermate nelle rispettive tesi;
che con sentenza del 14 ottobre 2010 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha accolto l’istanza per l’intero capitale e parzialmente per gli accessori, segnatamente per gli interessi di mora, che ha fatto decorrere dal 15 marzo 2010 su fr. 30'000.- e dal 15 giugno 2010 su fr. 19'550.- anziché su fr. 49'950.dal 1° febbraio 2010, come invece richiesto dal procedente;
che il primo giudice - richiamato l’art. 82 cpv. 1 LEF, secondo cui il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico, come pure ricordato che tale disposizio-ne si applica anche nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 153 cpv. 4 LEF), sia per il credito, sia per il diritto di pegno, e rilevato poi che ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF il contratto di locazione costituisce riconoscimento di debito per le pigioni scadute non pagate e per gli interessi di mora - ha ritenuto che la documentazione prodotta, segnatamente il contratto di locazione di cui al doc. A nonché la convenzione di cui al doc. C, costituiscono riconoscimento di debito e valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 LEF, per la somma di fr. 49'950.-, afferente alle pigioni scadute;
che concesso il rigetto provvisorio dell’opposizione per tale somma, oltre agli interessi al 5 % decorrenti tuttavia dalla data media di scadenza dei rispettivi importi, ovvero dal 15 marzo 2010 su fr. 30'000.- e dal 15 giugno 2010 su fr. 19'500.-, il Pretore ha infine concluso che a garanzia della pigione o del fitto annuale scaduto e di quello del semestre in corso, il locatore beneficia per legge (art. 288 e 299c CO) di un diritto di pegno manuale, ovvero di un diritto di ritenzione sulle cose mobili che si trovano negli spazi locati o affittati e che servono al loro uso o godi- mento, per cui, alla luce della documentazione agli atti, segnatamente del verbale del diritto di ritenzione di cui al doc. I, è lecito ammettere anche l’esistenza di un diritto manuale a favore della parte istante;
che contro tale sentenza si aggrava tempestivamente la convenuta, asserendo anzitutto che il contratto di locazione prodotto dalla controparte (doc. A) è di fatto superato dalla convenzione 10 maggio 2010 (doc. C) con la quale le parti, oltre a regolare diversi rapporti in essere tra le stesse, sostituivano anche il contratto di locazione disciplinando diversamente i canoni di locazione fino al 31 dicembre 2010, onde per cui il contratto di locazione agli atti non può essere considerato sussistente e di conseguenza non può costituire valido titolo di rigetto dell’opposizione;
che proseguendo il suo esposto, la convenuta assevera dipoi che la convenzione 10 maggio 2010 (doc. C) è un semplice contratto tra le parti e, come tale, non può essere considerato alla stregua di un riconoscimento di debito, giacché se così non fosse, qualsiasi contratto potrebbe essere considerato un riconoscimento di debito e costituire valido titolo di rigetto dell’opposizione;
che per questi motivi, secondo l’appellante, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione inoltrata dal locatore deve essere disattesa;
che il gravame non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
che nella misura in cui ritiene che nella specifica fattispecie il contratto di locazione di cui al doc. A non può costituire (il vero) titolo di rigetto dell’opposizione, dato che tale pattuizione risulterebbe di fatto superata dalla successiva convenzione di cui al doc. C, l’appellante sfonda porte aperte, giacché è evidente che ai fini della sua decisione il primo giudice ha di fatto considerato decisiva la seconda convenzione, ovvero quella del 10 maggio 2010, con la quale le parti hanno di comune accordo – recte: in via transattiva – ridefinito gli accordi venuti in essere con il contratto di locazione del 15 dicembre 2005 (doc. A), accordandosi, tra l’altro, per una pigione mensile di fr. 6'650.– dal 1. maggio 2010 e per una pigione, sempre mensile, di fr. 10'000.- per i mesi precedenti al 1. maggio 2010;
che nella misura in cui lo stesso appellante ritiene invece che gli impegni presi in occasione della seconda pattuizione (doc. C), per quanto riguarda il versamento dei canoni di locazione antecedenti e successivi al 1. maggio 2010, non costituiscono riconoscimento di debito poiché in fin dei conti la convenzione del 10 maggio 2010 è un semplice contratto che, come tale, non può essere considerato alla stregua di un riconoscimento di debito, dato che se così non fosse qualsiasi contratto potrebbe essere considerato un riconoscimento di debito e, pertanto, titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, il gravame lascia allibiti;
che a giusta ragione l’appellante non pretende infatti che il Pretore abbia disatteso il diritto federale, asserendo che, in base a dottrina (e a giurisprudenza), un contratto di locazione - ciò che è il caso non solo per il doc. A, ma evidentemente, volendo seguire l’impostazione del ricorso, anche per il doc. C, che ha ridefinito l’originario contratto di locazione – costituisce riconoscimento di debito per le pigioni scadute non pagate e per gli interessi di mora;
che già questa considerazione basterebbe per respingere l’appello, dato che lo stesso insorgente non invoca alcuna eccezione liberatoria ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, secondo cui il giudice pronuncia il rigetto dell’opposizione, sempreché il debitore giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito;
che del resto, nel caso in esame ci si potrebbe addirittura chiedere se quanto stipulato dalle parti con il noto accordo di cui al doc. C costituisce invero una transazione giudiziale, e quindi un titolo di rigetto definitivo, alla luce dei punti 1 e 2 di cui alla premessa B e, in particolare, del punto 10, nel quale la convenuta si era impegnata a ritirare immediatamente tutte le istanze inoltrate all’Ufficio di conciliazione di __________ e di cui ai citati incarti N__________/, __________ e __________, e nel quale l’escutente si era sua volta impegnato a ritirare le istanze di rigetto provvisorio dell’opposizione di cui agli incarti EF.2010.__________ presso la Pretura di __________;
che la questione, segnatamente il motivo che ha spinto il creditore a fondare invece la propria domanda sull’art. 82 LEF anziché, se del caso, sull’art. 80 cpv. 2 n.1 LEF, non ha da essere vagliata oltre, ritenuto che le condizioni per ottenere per lo meno il rigetto provvisorio dell’opposizione, sia rispetto al credito, sia rispetto al pegno, così come richiesto dal procedente nella sua istanza del 10 agosto 2010, risultano in ogni modo soddisfatte, dato che - lo si ricordi - l’opponente non ha preteso inadempienze del locatore nell’esecuzione della convenzione/transazione doc. C;
che di conseguenza l’appello, proposto invero con leggerezza, va disatteso siccome manifestamente infondato (per non dire temerario), in base alla procedura semplificata di cui all’art. 313 bis CPC (applicabile in virtù del rinvio dell’art. 24 LALEF);
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico dell’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF), mentre non si assegnano indennità alla parte appellata, cui l’appello non è stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. L’appello è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 570.- già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico.
3. Intimazione a:
- PA 1, __________;
- PA 2, __________.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 49'950.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.