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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.11.2010 14.2010.88

23. November 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,928 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Contratto di lavoro disdetto per cause gravi

Volltext

Incarto n. 14.2010.88

Lugano 23 novembre 2010 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretaria:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 maggio 2010 da

AO 1 (patrocinato dall’ PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinata da: PA 1)  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 28/29 aprile 2010 __________ di __________ per l’importo di fr. 28'850.47 oltre interessi al 5% dall’8 gennaio 2010;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di ____________________ con sentenza 4 ottobre 2010 ha così deciso:

         “1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per  fr. 28'850.47 oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 2010.

         2.    La tassa di giustizia in fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.00 a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta in appello dalla convenuta che con atto 7 ottobre 2010 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;

preso atto che con osservazioni 25 ottobre 2010 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

richiamato il decreto presidenziale 14 ottobre 2010 di concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                     A.      Con PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 28/29 aprile 2010 __________ di __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 98'850.45 oltre interessi al 5% dall’ 8 gennaio 2010, indicando quale titolo di credito: “Contratto di lavoro 01.01.2003 e sua modifica 02.12.2008, saldo stipendi dicembre 2009-marzo 2010 fr. 28'850.47, indennità per licenziamento in tronco fr. 60'000.00, fr. 10'000.00 per titolo di violazione della personalità del lavoratore ex art. 328 e 49 CO”.

                                              Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di __________ per fr. 28'850.47 oltre interessi al 5% dall’8 gennaio 2010.

                                     B.      Il procedente fonda la sua pretesa sul contratto di lavoro del 18 dicembre 2002 e sullo scritto 2 dicembre 2008, mediante il quale AP 1 ha aumentato lo stipendio mensile di AO 1 a fr. 10'000.00 lordi a partire dal 1° gennaio 2009 (doc. C).

                                     C.      All’udienza di contraddittorio il procedente ha precisato di richiedere il rigetto per fr. 28'850.47, corrispondenti a complessivi fr. 41'026.60 per lo stipendio netto per i mesi da dicembre 2009 a marzo 2010, dedotti i pagamenti parziali eseguiti.

                                              La convenuta si è opposta all’istanza argomentando di aver disdetto il contratto di lavoro per motivi gravi con scritto dell’8 gennaio 2010: essendo il rapporto di lavoro cessato con questa disdetta, l’istante non potrebbe avanzare pretese per il periodo successivo a tale data. AP 1 ha asserito che per il periodo precedente all’istante sarebbe stato corrisposto tutto quanto dovuto, ossia salario e provvigioni, avendo la datrice di lavoro trattenuto unicamente l’importo di fr. 2'344.00 per il risarcimento dei danni subiti a seguito della mancata restituzione dell’autovettura e del cellulare aziendali.

                                              L’istante ha contestato la validità della disdetta immediata del rapporto di lavoro, ritenuta l’assenza di motivi gravi. Perciò la disdetta esplicherebbe i suoi effetti al più presto dal 31 marzo 2010, data fino alla quale sarebbe dovuto l’intero stipendio. AO 1 ha pure contestato che l’escussa abbia delle contropretese di fr. 2'344.00 per risarcimento danni.

                                      D.      Con sentenza 4 ottobre 2010 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto l’istanza rigettando in via provvisoria l’opposizione, perché la documentazione prodotta costituirebbe riconoscimento di debito. Infatti la disdetta notificata dal datore di lavoro l’8 gennaio 2010 esplicherebbe i suoi effetti al più presto dal 31 marzo 2010 (art. 335c cpv. 1 CO), considerato come la parte convenuta non avrebbe reso in alcun modo verosimile l’esistenza di gravi motivi giustificanti la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.

                                      E.      Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata AP 1 argomentando che la disdetta immediata di un contratto di lavoro ai sensi dell’art. 337 CO comporta la fine del rapporto di lavoro indipendentemente dalla sussistenza o meno di motivi gravi. Le pretese del lavoratore per licenziamento ingiustificato di cui all’art. 337c, corrispondenti a quanto il lavoratore avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta ordinaria o col decorso della durata determinata del contratto, sarebbero pretese risarcitorie e non di adempimento delle obbligazioni appartenenti al sinallagma contrattuale. Per questo motivo il contratto di lavoro non costituirebbe riconoscimento di debito per le pretese derivanti dall’art. 337c CO.

                                               AP 1 evidenzia che per il periodo precedente l’8 gennaio 2010 l’appellato avrebbe riconosciuto di aver ricevuto l’importo di fr. 12'176.13, corrispondente alla differenza tra l’asserita e contestata pretesa complessiva di fr. 41'026.60 per i mesi da dicembre 2009 a marzo 2010 e quanto richiesto con l’istanza di rigetto. In sede di udienza l’appellato avrebbe espressamente affermato di procedere per l’incasso degli stipendi e non delle provvigioni, che per il periodo dal 1° dicembre 2009 all’8 gennaio 2010 corrisponderebbero a fr. 11'795.50 [fr. 9'312.25 + (fr. 9'312.25 % 30 x 8)]. Per questo motivo quindi l’appellante avrebbe tacitato tutte le pretese dell’istante.

                                     F.      Delle osservazioni 25 ottobre 2010 di AO 1, chiedenti la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

                                     1.      In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                     2.      La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con riferimenti).

                                     3.      Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101) – se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit.,  p. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

                                              In linea di principio è legittimato a chiedere il rigetto dell'opposizione colui al quale il riconoscimento di debito conferisce la facoltà di disporre della pretesa posta in esecuzione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37).

                                     4.      La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 1 n. 7 p. 3).

5.             Un contratto di lavoro può costituire riconoscimento di debito per lo stipendio ivi concordato, dedotti gli oneri sociali, quando è steso in forma scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (Cometta, op. cit., pag. 341; cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 126 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 44 e 57 ad art. 82). Quando il datore di lavoro disdice il contratto di lavoro per cause gravi ai sensi dell’art. 337 CO, il contratto termina immediatamente di esplicare effetti giuridici, anche se la disdetta è ingiustificata e il dipendentemente ha contestato l’esistenza di una causa grave. Di conseguenza il contratto non costituisce titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’eventuale credito fondato sull’art. 337c cpv. 1 CO ( DTF 5D-147/2009 dell’11.11.2009 c. 3.2.)

                                     6.      Nel caso concreto il contratto di lavoro 18 dicembre 2002 e la lettera 2 dicembre 2008 (doc. C), redatti nella forma scritta e contenenti tutti i punti essenziali che regolano il rapporto fra le parti, rappresentano quindi titolo idoneo per ottenere il rigetto dell'opposizione solo relativamente all'incasso dei salari non corrisposti per il mese di dicembre 2009 e per i primi 8 giorni del 2010, corrispondenti a fr. 11'795.50 [fr. 9'312.25 + (fr. 9'312.25 % 30 x 8)]. Gli stessi documenti non legittimano invece il rigetto dell’opposizione per il rimborso delle trasferte effettuate dal dipendente, atteso che da essi non risulta possibile determinare l’importo allo stesso dovuto per il periodo in discussione. All’udienza di contraddittorio il procedente, ha precisato di richiedere fr. 28'850.47, corrispondenti all’importo complessivo di fr. 41'026.60 per lo stipendio netto per i mesi da dicembre 2009 a marzo 2010 a cui vanno dedotti i pagamenti parziali eseguiti. Per espressa ammissione di AO 1 sull’importo dedotto in esecuzione AP 1 gli ha quindi corrisposto fr. 12'176.13 (fr. fr. 41'026.60 % fr. 28'850.47), importo superiore a quello per il quale il procedente avrebbe potuto ottenere il rigetto dell’opposizione. Per questo motivo l’appello di AP 1 deve essere interamente accolto e la sentenza del giudice di prime cure riformata.

                            7.          La tassa di giustizia e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 LEF, art. 337, 337c cpv. 1 CO, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia:               I.   L'appello è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 4 ottobre 2010 del Pretore __________, sono così riformati:

                                         “1.  L'istanza 3 maggio 2010 di rigetto dell'opposizione formulata da AO 1, __________, è respinta.

                                          2.  La tassa di giustizia in fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla parte convenuta fr. 500.– a titolo di indennità.

                                   II.   La tassa di giustizia di fr. 380.–, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di AO 1, __________; questi rifonderà a AP 1, __________, fr. 500.– a titolo di indennità.

                                  III.   Intimazione:

                                          - __________. PA 1, __________;

                                          - __________. PA 2, __________.

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 28'850.47.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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