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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.2010 14.2010.79

2. November 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·596 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio. Acquiescenza. Tasse e ripetibili

Volltext

Incarto n. 14.2010.79

Lugano 2 novembre 2010 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 marzo 2010 presentata da

AO 1 __________ patrocinata dall’PA 1 __________  

contro

AP 1 patrocinato dall’ PA 2 __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________, notificato in data 10 novembre 2009 per il pagamento di fr. 182'393.45 oltre interessi e spese;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, __________, con sentenza 2 settembre 2010 (EF.2010.__________) ha così deciso:

    “1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

       2.  La tassa di giustizia in fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1'200.-- a titolo di indennità.”

sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto

15 settembre 2010 postula l’accoglimento parziale dell’istanza e il rigetto

provvisorio dell’opposizione limitatamente a fr. 155'327.10 con tassa di giustizia

di prima sede di fr. 15.-- a carico dell’istante e di fr. 35.-- a carico del convenuto,

con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla controparte fr. 1'000.-- a titolo

d’indennità ridotta;

rilevato che con le sue osservazioni AO 1 ha

aderito all’appello, rimettendosi per quel che concerne la tassa di giustizia e

le ripetibili di appello al giudizio di questa Camera;

preso atto che secondo l’art. 151 CPC (applicabile per il rinvio dell’art. 25 LALEF) se la causa è stata tolta per acquiescenza, le tasse, le spese e le ripetibili sono stabilite e ripartite a richiesta di parte dal giudice adito;

atteso che in caso di adesione, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

richiamati gli art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

                                    I.   L’appello è accolto per intervenuta acquiescenza.

                                         Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 2 settembre 2010 del Pretore del Distretto di __________, __________ (EF.2010.__________), sono così riformati:

                                         “1. L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 155'327.10.

                                          2.  La tassa di giustizia di fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante, è posta per fr. 15.-- carico della AO 1 e per fr. 135.-- a carico di AP 1, il quale rifonderà a controparte fr. 1'000.-- a titolo di indennità ridotta.”

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.--, già anticipata dall’appellante con il versamento di fr. 200.--, è posta a carico di AO 1, mentre l’importo residuo di fr. 100.-- sarà restituito a AP 1. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 400.-- a titolo di indennità.  

                                  III.   Intimazione:    avv. PA 2, __________

                                                                 avv. PA 1, __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacchè il valore litigioso della vertenza, di fr. 27'066.35, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale Federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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