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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.02.2010 14.2010.7

25. Februar 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·790 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Fallimento internazionale. Cessione di un credito della fallita all'amministrazione fallimentare estera. Autorizzazione da parte della CEF non necessaria

Volltext

Incarto n. 14.2010.7

Lugano 25 febbraio 2010 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Ermotti

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza formulata il 25 gennaio 2010 da

IS 1  

tendente a far ordinare la messa in cessione del diritto di continuare la causa n. 12.2009.32 che oppone la società fallita

__________, __________ () rappr. dal curatore fallimentare, dott. RA 1 a sua volta patrocinato dall’avv. RA 2, __________  

alla società __________, pendente presso la seconda Camera civile del Tribunale d’appello;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto

                                          che con decreto 26 maggio 2009 (inc. 14.09.41), questa Camera ha riconosciuto in Svizzera il fallimento pronunciato il 21 marzo 2008 dal Tribunale di Modena nei confronti di PI 1, __________, e ha trasmesso gli atti all’Ufficio dei fallimenti di Lugano perché procedesse alla liquidazione fallimentare in via sommaria dei beni della fallita situati in Svizzera;

                                          che nel termine impartito dall’Ufficio con pubblicazioni 20 novembre 2009 nessun creditore privilegiato o garantito da pegno si è annunciato, sicché la graduatoria prevista dall’art. 172 LEF risulta vuota;

                                          che l’unico attivo iscritto nell’inventario fallimentare risulta essere un credito che vanta la fallita contro la società __________;

                                          che la sentenza con la quale quest’ultima è stata condannata a pagare alla fallita la somma di fr. 16'209,45 (oltre accessori) è ora oggetto di una procedura d’appello pendente dinanzi la seconda Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 12.2009.32);

                                          che il curatore ha chiesto il riconoscimento del fallimento principale allo scopo di poter continuare tale causa;

                                          che conditio sine qua non di una “cessione” ex art. 260 LEF è la preventiva rinuncia da parte della massa in quanto tale alla facoltà di far valere la pretesa, che deve essere formalizzata, nella liquidazione sommaria, in una decisione della maggioranza relativa dei creditori consultati per via di circolare o di pubblicazione, non essendo competente l’amministrazione del fallimento, pure in procedura sommaria, per rinunciare alla facoltà di far valere pretese spettanti alla massa (CEF 29 luglio 2002, inc 15.02.34, cons. 2, con rif.);

                                          che siffatta norma è applicabile anche nell’ambito di un fallimento secondario (cfr. art. 170 cpv. 1 LDIP; Jeanneret/Carron, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 54 ad art. 260);

                                          che occorre chiedersi se la rinuncia dev’essere proposta solo ai creditori iscritti nella graduatoria svizzera (art. 172 LEF) oppure anche all’amministrazione del fallimento principale e/o ai creditori chirografari domiciliati in Svizzera;

                                          che evidentemente l’amministrazione del fallimento principale dev’essere consultata per quanto concerne la questione della preventiva rinuncia ad una pretesa della massa secondaria, dal momento che è per legge (art. 171 LDIP per analogia) legittimata a chiederne la cessione ai sensi dell’art. 260 LEF (Jeanneret/ Carron, op. cit., n. 56 ad art. 260);

                                          che per contro i creditori chirografari domiciliati in Svizzera possono vantare pretese dirette sugli attivi realizzati in Svizzera unicamente nell’ipotesi in cui la graduatoria estera non è, o non può essere riconosciuta in Svizzera (art. 174 LDIP), mentre nel caso contrario l’amministrazione estera gode di un diritto privilegiato alla consegna degli attivi della fallita inventariati in Svizzera (art. 173 LDIP);

                                          che pertanto, la consultazione dei creditori chirografari domiciliati in Svizzera non appare necessaria, almeno in un primo tempo: se del caso, la cessione all’amministrazione estera potrà essere revocata qualora la graduatoria allestita nella procedura principale non venga riconosciuta (Jeanneret/Carron, op. cit., n. 56 ad art. 260);

                                          che però, in linea di massima, l’amministrazione del fallimento principale può disporre dell’eventuale ricavo dell’esercizio della pretesa ceduta in virtù dell’art. 260 LEF solo se la graduatoria estera è stata riconosciuta in Svizzera, e quindi solo dopo che i creditori domiciliati in Svizzera sono stati sentiti (art. 173 LDIP);

                                          che nel caso concreto, per economia di procedura, l’Ufficio, potrà tuttavia prescindere dal chiedere il riconoscimento della graduatoria estera, a condizione di rendere nota, con pubblicazione edittale, la cessione del credito vantato dalla fallita contro la società __________ a favore dell’amministrazione fallimentare estera, offrendo nel contempo la facoltà ad eventuali creditori domiciliati in Svizzera di opporsi alla messa a disposizione di quest’ultima del ricavo del credito ceduto senza formale riconoscimento della graduatoria estera ai sensi dell’art. 173 LDIP;

                                          che la presente decisione viene pronunciata senza tassa né spese.

Richiamati gli art. 170, 171, 173 LDIP; 260 LEF; 361 segg. e 513 CPC

pronuncia:                

                                   1.    L'istanza è evasa nel senso dei considerandi.

                                   2.    Non si prelevano né tasse né spese.

                                   3.    Intimazione:

                                          – IS 1 __________;

                                          – avv. RA 2, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                              Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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