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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.09.2010 14.2010.57

3. September 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,027 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio. Contratto di acquisto "chiavi in mano". Pagamento del saldo. Liquidazione finale

Volltext

Incarto n. 14.2010.57

Lugano 3 settembre 2010 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 6 aprile 2010 da

AO 1 __________ patrocinata dall’ PA 2 __________  

Contro

AP 1 __________ patrocinato dall’ PA 1 __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n__________ dell’UEF di __________ del 24/25 marzo 2010;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________ con sentenza 15 giugno 2010

(EF.__________) ha così deciso:

“1.  L’istanza è accolta. Di conseguenza:

      È rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________.

 2.  La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 180.--, da anticipare dall’istante, sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 500.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto

25 giugno 2010 postula la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

preso atto delle osservazioni 20 luglio 2010 della parte appellata;

rilevato che all’appello è stato concesso effetto sospensivo;

ritenuto

In fatto:

A.     Con PE n. __________ del 24/25 marzo 2010 dell’UEF di __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 46'000.-oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2004, indicando quale titolo di credito: “Contratto di acquisto chiavi in mano 12.01.2004.” Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

                                  B.   La procedente fonda la sua pretesa su un contratto denominato “Contratto d’acquisto chiavi in mano – Relazione tecnica – Aggiuntivo alla compra-vendita immobiliare atto notarile 12 gennaio 2004 – __________ – avv. Notaio F__________ G__________ – __________”, sottoscritto dalle parti il 12 gennaio 2004 (doc. A), secondo il quale AP 1, in comproprietà con G__________ M__________ D__________ G__________, ha acquistato “chiavi in mano” da AO 1 un appartamento al prezzo di fr. 446'400.--. Questo importo doveva essere pagato in tre acconti di fr. 100'000.-- ciascuno e con un saldo di fr. 46’400.--.

L’istante pretende il pagamento del saldo di fr. 46’000.--, essendo la costruzione stata terminata nel 2006 e l’appartamento essendo abitato da oltre 2 anni.

                                  C.   All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che durante la fase di edificazione sono sorte parecchie difficoltà, per cui numerosi compiti rientranti nella direzione lavori affidata all’arch. B__________, sono stati delegati direttamente agli acquirenti, i quali hanno seguito personalmente il cantiere, trattando direttamente con numerosi artigiani. Ciò ha comportato una sostanziale modifica del contratto, come riconosciuto dal rappresentante dell’istante, arch. B__________, in numerose lettere. In queste lettere l’arch. B__________ ha modificato a più riprese la data di consegna dell’opera, si è assunto il pagamento di future multe per il superamento degli indici di costruzione e in data 14 marzo 2005 ha riconosciuto deduzioni per un importo complessivo di fr. 43'469.--, comprovate da fatture e documenti già prodotti nell’inc. EF.__________, che è stato richiamato agli atti. Il convenuto ha sostenuto che è pertanto compito dell’arch. B__________ di presentare una liquidazione finale, atteso che lui stesso ha riconosciuto per iscritto che il prezzo di fr. 446'400.-- è stato modificato di comune accordo dalle parti. L’escusso ha infine sostenuto che la documentazione agli atti rende sufficientemente verosimile che la mancata rispettivamente l’imperfetta esecuzione dell’opera ha comportato spese così elevate da giustificare una riduzione del prezzo di acquisto

Con la replica l’istante ha contestato le allegazioni di controparte.

                                         Duplicando il convenuto si è confermato nelle sue argomentazioni.

                                  D.   Con sentenza 15 giugno 2010 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto l’istanza, ritenendo che il contratto di acquisto “chiavi in mano” del 12 gennaio 2004 (doc. A), secondo il quale il saldo di fr. 46'000.-- è dovuto a collaudo avvenuto, prima di prendere possesso del condominio, considerato insieme con i doc. BeDe al fatto che il convenuto vive nell’appartamento oggetto del contratto, costituisce valido titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Il primo giudice ha poi argomentato che gli importi posti in compensazione dal convenuto non sono stati resi sufficientemente attendibili, in particolare in relazione all’ammontare, all’esigibilità e alla reciprocità dei medesimi, essendosi l’escusso limitato a fare delle previsioni e delle stime, per cui ha respinto l’eccezione di estinzione del debito per compensazione.

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente il convenuto rilevando che la richiesta di pagamento del saldo non è stata fatta come previsto dal contratto di mutuo (doc. 1 dell’inc. 14.2010.__________), stipulato dalle parti contestualmente al contratto di acquisto “chiavi in mano”, mancando infatti la conferma dell’arch. B__________ ivi prevista. Inoltre il contratto di acquisto “chiavi in mano” in esame è stato modificato, per cui l’esigibilità di ulteriori versamenti, oltre ai fr. 300'000.-- già pagati dagli acquirenti, è subordinata alla presentazione di una liquidazione finale e alla prova di avere consegnato l’opera eseguita a regola d’arte, con una licenza edilizia definitiva e senza opere incomplete o difettose, di cui si parla nelle lettere dello stesso rappresentante della venditrice, arch. B__________, e in ulteriori documenti agli atti. Inoltre sono stati prodotti documenti che rendono verosimile la riduzione del prezzo di acquisto di fr. 80'649.-- per fatture già pagate dagli acquirenti, di cui, per fr. 43'469.--, già riconosciuti dal rappresentante della venditrice. Le ulteriori spese connesse con violazioni contrattuali da parte dell’istante rendono in ogni caso inesigibile qualsiasi ulteriore pretesa che superi i fr. 300'000.-- già versati dagli acquirenti.

                                  F.   Con osservazioni del 20 luglio 2010 AO 1 ha chiesto la reiezione dell’appello, con protesta di spese e ripetibili.

Considerato

In diritto:

                                   1.   Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito contratto mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito, non definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in : Rep. 1989 pagg. 338 CO riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconosci- mento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di specie.

                                          Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (CEF 19 giugno 2006, n. 14.2005.146, consid. 5 con rinvii).

                                          Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condi- zione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione dev’essere respinta (Cometta, op. cit., pag. 338).

                                          La documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: un’indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. pag. 339).

                                         Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, vol. I, 1998, n. 87 segg. ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli,  Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).

                                          L’eccepita mancanza di una conferma dell’arch. B__________, quale condizione prevista nel contratto di mutuo - stipulato contestualmente dalle parti con il contratto di acquisto “chiavi in mano” -, per ottenere il pagamento del saldo posto in esecuzione, è irricevibile, essendo stata sollevata la prima volta in sede di appello, in violazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che esclude tale facoltà.

                                          Il contratto d’acquisto “chiavi in mano” (doc. A), stipulato in aggiunta alla compra-vendita immobiliare conclusa con atto notarile del 12 gennaio 2004 dell’avv. notaio F__________ G__________ relativa ad un appartamento condominiale acquistato dalla convenuto, in comproprietà con Gi__________ M__________ D__________ G__________, prevede al punto 11 che il  prezzo globale di fr. 446'400.-doveva essere pagato in 3 acconti di fr. 100'000.-- ciascuno e con un versamento finale di fr. 46'400.--.

                                         L’appellante sostiene che i contratti in essere tra le parti sono stati modificati con il loro accordo e che tale modifica rende inapplicabile le norme contrattuali relative al pagamento del saldo, rendendo per contro necessario l’allestimento di una liquidazione finale, prima che ulteriori crediti possano divenire esigibili.

                                         Il convenuto ha prodotto un conteggio provvisorio, allestito il 14 marzo 2005 dall’arch. B__________, rappresentante dell’istante, da cui si evince che quest’ultimo riconosce che dal prezzo di fr. 446'400.-- concordato per l’acquisto dell’appartamento “chiavi in mano”, andavano dedotti – e l’appartamento condominiale non era ancora terminato – fr. 43'469.--, per opere che l’architetto sapeva essere state pagate direttamente dagli acquirenti, nonostante fossero comprese nel prezzo d’acquisto (doc. 4 e 5 dell’inc. 14.2010.__________). Orbene questi documenti, così come la corrispondenza intercorsa tra le parti relativa alla completazione dell’opera, incluso il rilascio della licenza edilizia definitiva, l’iscrizione della PPP definitiva, l’eliminazione dei difetti nell’appartamento e nelle parti comuni e il riconoscimento da parte dell’architetto B__________ di volersi assumere eventuali multe inflitte ai proprietari (doc. 5 dell’inc. 14.2010.__________) rendono verosimile che le parti hanno consensualmente modificato il contratto di acquisto “chiavi in mano”, per cui le clausole relative al pagamento dei rimanenti acconti e, nel caso di specie, del saldo posto in esecuzione di fr. 46'000.--, sono state mutate. Un’indagine approfondita di natura contabile, che permetta una chiara e immediata ricostruzione di quanto, se del caso, la convenuta ancora deve all’istante, non può tuttavia essere oggetto di questa procedura sommaria di rigetto dell’opposizione. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il contratto di acquisto “chiavi in mano” doc. A non può costituire valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la pretesa posta in esecuzione. L’istanza va quindi respinta. 

2.L’appello è accolto.

Tassa di giustizia e indennità sseguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

                                    I.   L’appello è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 15 giugno 2010 del Pretore del Distretto di __________ (EF.2010.__________), sono così riformati:

                                         “1.    L’istanza è respinta.

                                          2.    La tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, resta a carico di AO 1, la quale rifonderà a AP 1 fr. 500.-- a titolo di indennità.”

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di AO 1, la quale rifonderà a AP 1 fr. 500.-a titolo di indennità.

                                  III.   Intimazione:    avv. PA 1 __________

                                                                 avv. PA 1, __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 46'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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