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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.05.2010 14.2010.41

5. Mai 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·897 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Appello tardivo

Volltext

Incarto n. 14.2010.41

Lugano 5 maggio 2010 FP/b/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile dipendente da istanza 28 gennaio 2010 presentata da

                                         AO 1, __________

                                         contro

                                         AP 1, __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ notificato in data 11 novembre 2009 per il pagamento della somma di fr. 14'703.30 oltre interessi e spese;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 13 aprile 2010 (EF.2010.__________) ha così deciso:

    "1.  L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in via provvisoria.”

    2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr .150.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 30.—a titolo di indennità.

    3.    omissis.”

Sentenza dedotta in appello dal convenuto, che con atto di appello del 29/30 aprile 2010 chiede la reiezione dell’istanza;

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                          che con precetto esecutivo n. __________ del 6/11 novembre 2009 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ la AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 14'663.30 oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo di credito:” PD __________ (__________) Darlehensvertrag vom 17.01.2006 + spesen.”;

                                         che a seguito dell’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo da parte dell’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio con istanza del 28 gennaio 2010;

                                         che, citate le parti all’udienza del 13 aprile 2010, alla quale nessuna di esse è comparsa, con sentenza de 13 aprile 2010 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto l’istanza, respingendo pertanto in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto al citato precetto esecutivo;

                                         che, secondo il Pretore, la documentazione prodotta dalla parte istante, segnatamente il contratto di prestito del __________ 2006 per fr. 25'000.- più interessi (doc. 2; recte doc. B), seguito dal conteggio relativo al saldo scoperto al __________ 2009 (oggetto della domanda di esecuzione) previa deduzione della singole rate pagate dal debitore (doc. 5 e 6; recte doc. E, F), costituisce riconoscimento di debito e, quindi, valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art.  82 LEF;

                                         che contro tale sentenza insorge AP 1 con appello del 29/30 aprile 2010, chiedendo la reiezione dell’istanza;

                                         che, secondo l’insorgente, la documentazione esibita dalla parte istante non è valida e non può pertanto costituire valido titolo di rigetto dell’opposizione;

                                         che l’appello non è stato intimato all’istante per osservazioni;

                                         che ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CPC e 22 cpv. 1 LALEF in procedura sommaria l’appello si propone entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della sentenza;

                                         che la sentenza impugnata, intimata dalla Pretura del Distretto di __________ il 14 aprile 2010, è stata notificata all’appellante il giorno successivo, ossia il 15 aprile 2010 (cfr. ricerca Track & Trace presso la Posta Svizzera), per cui il termine di 10 giorni per presentare appello ha iniziato a decorrere dal 16 aprile 2010, per venire a scadenza lunedì 26 aprile 2010, l’ultimo giorno essendo una domenica (art. 131 cpv. 3 CPC, applicabile in virtù del rinvio disposto dall’art.  25 LALEF);

                                         che l’atto di appello 29 aprile 2010 del convenuto, inviato alla Pretura il 30 aprile 2010 (cfr. timbro postale), non ossequia il temine legale di 10 giorni, per cui va dichiarato inammissibile per tardività;

                                         che, in ogni modo, fosse anche stato proposto tempestivamente, l’appello sarebbe stato dichiarato di nuovo inammissibile;

                                         che il gravame risulta infatti fondato su argomenti, rispettivamente su un documento (la “Steuerbescheinigung” 31.12.2007 relativa al 2007 rilasciata dalla creditrice e inviata alla Pretura il 3 aprile 2010), che non stati sottoposti al vaglio del primo giudice all’udienza del 13 aprile 2010 (per quanto riguarda il citato documento, v. sentenza pag. 1), alla quale - come visto- nessuna delle parti è comparsa, il che non è però consentito, dato che in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (applicabile sulla base del rinvio di cui all’art. 25 LALEF) in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni;

                                         che, del resto, l’appello sarebbe comunque destinato alla reiezione anche nel merito, le eccezioni sollevate dall’appellante risultando vane di fronte alla documentazione prodotta dalla procedente, costituente, senz’altro, valido titolo per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                         che la tassa di giustizia segue la soccombenza dell’appellante (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF);

per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

                                   1.   L’appello è inammissibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 50- è posta a carico dell’appellante.

                                   3.   Intimazione a:

                                         -  AP 1, __________;

                                         -  AO 1, Servizio giuridico, __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 14'703, 30, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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