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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.02.2010 14.2010.1

22. Februar 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·4,102 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

Contenuti dell'istanza di rigetto dell'opposizione. Documento pubblico ex art. 9 CC. Opposizione e notifica del PE nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno. Cartella ipotecari quale titolo di rigetto dell'opposizione

Volltext

Incarto n. 14.2010.1

Lugano 22 febbraio 2010 EC/FP/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 luglio 2009 da

CC 1 composta di: 1. AO 1 2. AO 2 3. AO 3 4. AO 4 (tutti patrocinati dall’ PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinata dall’ PA 1)  

tendente ad ottenere il rigetto  provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23 giugno/1° luglio 2009 dell’__________;

sulla quale istanza il Pretore del __________, con sentenza 22 dicembre 2009 ha così deciso:

         “1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

         2.    La tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1'200.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta in appello dalla convenuta che con atto 4 gennaio 2010 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;

preso atto che con osservazioni 28 gennaio 2010 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

richiamato il decreto presidenziale 19 gennaio 2010 di concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                     A.      Con PE in via di realizzazione di un pegno immobiliare n. __________ del 23 giugno/1° luglio 2009 dell’__________ la CC 1, composta di AO 1, AO 3, AO 2 e AO 4, ha escusso AP 1, nella sua qualità di terza proprietaria del pegno, per l’incasso di fr. 150'000.-- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2003, indicando quale titolo di credito: “Convenzione tra __________ e __________. Cartella ipotecaria di nominali fr. 100'000.--, d.g. __________, gravante in 8° grado il fol. PPP __________ fb __________ RF __________ di proprietà AP 1.”

                                               Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di __________.

                                     B.      La procedente fonda la propria pretesa sulla “Convenzione” non datata e prodotta agli atti quale doc. B, mediante la quale, a saldo di ogni pretesa di __________ nei confronti __________ a seguito della vendita del pacchetto azionario della __________, __________ e la __________ si sono impegnati a versare a __________ l’importo di fr. 150'000.00 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2003. Il pagamento sarebbe dovuto avvenire nella misura di fr. 100'000.00 alla vendita della PPP n. __________ RFD di __________ di proprietà di __________ e nella misura di fr. 50'000.00 oltre agli interessi entro il 31 dicembre 2003. Se entro questa data la PPP n. __________ RFD di __________ non fosse stata venduta, al 31 dicembre 2003 __________ e la __________ avrebbero dovuto versare a __________ l’intero importo di fr. 150'000.00 oltre agli interessi. In caso di mancato pagamento le parti hanno incaricato l’avv. __________, al quale è stata consegnata fiduciariamente una cartella ipotecaria al portatore di fr. 100'000.-- gravante in VIII° rango della PPP n. __________ RFD di __________, di promuovere contro __________ una procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno immobiliare.

                                              La procedente produce la fotocopia della cartella ipotecaria (doc. C), il certificato ereditario 24 agosto 2007 -dal quale emerge che eredi di __________, nel frattempo deceduto, sono AO 1, AO 2, AO 4 e AO 3 - (doc. D) e la disdetta 18 marzo 2008, mediante la quale la procedente ha notificato all’escussa “la disdetta sia del pegno che del prestito per il 30 giugno 2008” (doc. F).

C.        All’udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza eccependo che AO 4 non sarebbe erede del compianto __________ avendo rinunciato all’eredità: per questo motivo l’istanza sarebbe irricevibile a causa dell’errata indicazione della composizione del litisconsorzio istante. A mente dell’escussa l’istanza sarebbe irricevibile anche perché difetterebbe di petitum.

                                              Nel merito la convenuta contesta che __________ sia debitore dei procedenti: per questo motivo cadrebbe il diritto di pegno quale accessorio della pretesa.

                                      D.      Con sentenza 22 dicembre 2009 il Pretore del Distretto di __________, Sezione 5, ha accolto l’istanza, rilevando che la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e respingendo le eccezioni sollevate dall’escussa.

E.      Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata AP 1  sostenendo che, avendo interposto opposizione sia contro il credito che l’esistenza del diritto di pegno (art. 85 RFF), la procedente doveva formulare chiaramente il suo petitum e chiedere al Pretore il rigetto dell’opposizione sia contro il credito che contro il diritto di pegno. Questo in concreto non sarebbe stato fatto mancando l’istanza di un qualsiasi petitum: per questo motivo il primo giudice avrebbe dovuto respingere l’istanza.

                                              Nel merito la ricorrente rileva che la cartella ipotecaria di fr. 100'000.00 di VIII° rango sarebbe di proprietà di __________, che l’avrebbe data in pegno a __________: per questo motivo l’opposizione non potrebbe essere respinta in una procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare.

                                              AP 1 ribadisce che AO 4 non sarebbe erede del compianto __________ perché egli avrebbe personalmente escluso la sua qualità di erede dichiarando di aver rinunciato all’eredità (doc. 2).

                                     F.      Con osservazioni 29 aprile 2009 la CC 1 si è opposta al gravame, chiedendo di dichiarare l’appello temerario e di riconoscerle ripetibili maggiorate perché AP 1 avrebbe proposto dei nova in sede di appello, non avrebbe sufficientemente motivato le proprie allegazioni e neppure avrebbe argomentato perché le conclusioni del Pretore sarebbero errate.

Considerato

in diritto:

                                      1.      Secondo l’art. 19 LALEF, nei casi senza l’obbligo del contraditorio, il giudice competente pronuncia su istanza scritta succintamente motivata e corredata dei documenti o su notifcazione dell’ufficiale. Nei casi in cui le parti o terzi devono invece essere sentiti – ad esempio a seguito della presentazione di una istanza di rigetto provvisorio o definitio dell’opposizone -  costoro vengono citati a comparire entro breve termine (art. 20 cpv. 1 LALEF). All’udienza le parti potranno poi esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, totto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti (art. 20 cpv. 2 LALEF). Tali norme non prescrivono però che l’istanza scritta (di rigetto dell’opposizione) debba contenere una precisa e dettagliata domanda di causa (petitum). Sennonché, secondo l’art. 25 LALEF, nei casi non previsti dalla LALEF stessa e in assenza di norma specifica, valgono come diritto suppletorio le disposizioni del Codice di procedura civile (CPC). Ora, l’art. 115 cpv. 1 CPC  stabilisce  che, salvo che la legge disponga alrimenti, gli atti scritti devono indicare - oltre l’autorità giudiziaria cui sono diretti, le parti e il loro domicilio - anche i motivi della domanda e le  conclusioni. Al riguardo può tornare utile richiamare, mutatis mutandis, l’art. 165 cpv. 2 lett. g CPC, secondo cui la petizione - e nel caso specifico per analogia l’istanza di rigetto dell’opposizione - deve contenere le domande formulate in termini precisi e distinti. Tale rigore formale va però attenutato, prescindendo finanche dal rinviare l’atto alla parte interessata con l’invito a porvi rimedio (art. 115 cpv. 3 CPC), quando dal contesto dell’atto scritto formalmente incompleto gli intendimenti della parte risultano ugualmente chiari, segnatamente – per quanto riguarda una fattispecie come quella in esame - risulta evidentente la volontà della parte procedente di ottenere il rigetto dell’opposizione interposta ad un precetto esecutivo e quando il convenuto dall’irregolarità formale non subisce un pregiudizio (cfr. mutatis mutandis Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 333 ad analogiam). Il divieto del formalismo eccessivo impone infatti di ritenere quale valida domanda di rigetto l’istanza nella quale il creditore ha omesso per svista di formulare lo specifico petitum volto al rigetto dell’opposizione, purché tale richiesta sia desumibile chiaramente dalla motivazione dell’istanza (cfr. mutatis mutandis Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 2000 n. 13 ad art. 165 ad analogiam), ciò che in concreto si realizza, avendo AO1 AO2, AO3, AO4 nell’istanza del 22 luglio 2009 manifestato chiaramente la volontà di ottenere il rigetto. In concreto dunque la mancanza di petitum non ha influito sulla validità della procedura e, in ogni modo, non ha causato alcun pregiudizio a controparte; perciò l'istanza non doveva essere respinta in ordine, e nemmeno andava inviata alla creditrice per essere completata, ma andava, come correttamente fatto dal primo giudice, vagliata nel merito una volta sentite le parti all’udienza di contadditorio.

                                               Comunque in sede di udienza la convenuta neppure ha ritenuto di dover sollevare la questione.

                                               Su questo punto l’appello va perciò disatteso, siccome manifestamente infondato.

                               2.         L’affermazione secondo cui AO 4 non sarebbe erede del compianto __________ è chiara- mente in contrasto con il certificato ereditario emesso il 24 agosto 2007 dalla Pretura __________, da cui risulta in termini inequivocabili che AO 4 è erede di __________. Per l’art. 9 cpv. 1 CC siffatto riscontro pubblico fa piena prova del fatto che attesta, finché non sia dimostrata l’inesattezza del suo contenuto. Lo scritto trasmesso da AO 4 al patrocinatore dell’appellante il 5 settembre 2009 (doc. 2), quindi dopo l’emissione del certificato ereditario e la conseguente accettazione dell’eredità da parte di questo erede, non è sufficiente supporto probatorio atto a dimostrare l’inesattezza del certificato ereditario e la circostanza che AO 4 avrebbe rinunciato all’eredità di __________, tanto più che il contenuto di questo scritto è stato smentito dallo stesso AO 4 solo due mesi più tardi, quando ha sottoscritto una procura a favore dell’__________ PA 2 affinché lo rappresentasse nella procedura che lo oppone a __________ e aAP 1.

                                     3.     

                                     3.1.   In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. Questo vale pure nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno, sia per il credito che per il diritto di pegno (cfr. art. 153a cpv. 1 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 13 ad § 33; Bernheim/Känzig, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 7 ad art. 153a; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 56 ss. ad art. 153).

                                     3.2.   Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101) – se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (cfr. Cometta, op. cit.,  p. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c) nonché, nell'esecuzione in via di realizzazione di pegno, se vi è un titolo attestante l'esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo (cfr. Staehelin, op. cit., n. 166 e 169 ad art. 82): salvo menzione espressa contraria, l'opposizione è in effetti, nel diritto vigente dal 1° gennaio 1997, presunta diretta sia contro il credito sia contro l'esistenza di un diritto di pegno (art. 85 RFF).

                                              In linea di principio è legittimato a chiedere il rigetto dell'opposizione colui al quale il riconoscimento di debito conferisce la facoltà di disporre della pretesa posta in esecuzione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37).

                                      3.3.   A statuire sulla questione dell’esistenza di un diritto di pegno, sia esso manuale o immobiliare, è competente il giudice del rigetto dell’opposizione e non l’Autorità di vigilanza adita mediante ricorso ex art. 17 LEF (Jaques, Exécution forcée spéciale des cédules hypothécaires in BlSchK 2001, p. 206 n. 2.2). Il giudice del rigetto è pure esclusivamente competente a statuire sul tipo di diritto di pegno (manuale o immobiliare) spettante al creditore procedente.

                                     3.4.   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con riferimenti).

                                     3.5.   La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 1 n. 7 p. 3).

                                     4.

                                     4.1.   L’appellante ha evidenziato che nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno, salvo menzione contraria, l’opposizione è presunta diretta sia contro il credito, sia  contro l’esistenza del pegno. In concreto nell’istanza di rigetto dell’opposizione, la creditrice avrebbe omesso di formulare duplice petitum volto a rimuovere entrambe le opposizioni. Per questo motivo l’istanza doveva essere respinta.

                                     4.2.   In virtù dell’art. 85 RFF nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno "salvo menzione contraria espressa, l'opposizione è presunta diretta contro il credito e l'esistenza di un diritto di pegno". Una motivazione non è necessaria (Ammon/Gasser, op. cit., § 33 n. 11 p. 265). Il giudice del rigetto accerta pertanto d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) non solo se vi è riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, ma anche se esiste un diritto di pegno (Cometta, op. cit., p. 331).

                                     4.3.   È controversa la questione di sapere se tecnicamente il dispositivo della sentenza di rigetto debba contenere due dispositivi separati, uno per il credito e uno per il diritto di pegno (in tal senso: Stücheli, op. cit., p. 209) oppure uno solo “uno actu” (cfr. Staehelin, op. cit., n. 166 ad art. 82). Il contenuto del dispositivo dipende in realtà dalla formulazione delle domande poste nell’istanza, laddove la domanda tendente alla reiezione “dell’opposizione” senza ulteriore precisione è da presumere riferita sia al credito sia al diritto di pegno (cfr. Stücheli, op. cit. loc. cit.). Inoltre, il procedente - di regola - non ha la possibilità di determinare prima dell’udienza di discussione se l’opposizione sia diretta contro il credito e/o contro il diritto di pegno, dato che dal 1° gennaio 1997 l’escusso non è più tenuto a indicare se l’opposizione concerne anche il diritto di pegno (cfr. art. 85 RFF). Di conseguenza, il giudice del rigetto deve verificare d’ufficio (cfr. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84) l’esistenza di un valido titolo di rigetto sia per il credito che per il diritto di pegno quando né l’opposizione né l’istanza sono espressamente limitate all’una o all’altra ipotesi (a prescindere dalla questione dell’ammissibilità di una sentenza che rigetterebbe l’opposizione solo per il credito o solo per il diritto di pegno: per una risposta negativa, cfr. Staehelin, op. cit., n. 166 ad art. 82; Stücheli, op. cit. loc. cit.; apparentemente contra: Amonn/Walther, op. cit., n. 13 ad § 33). Riservati i casi di manifesta inavvertenza, la sentenza in cui il rigetto viene concesso senza specificarne l’oggetto va pertanto presunta riferita sia al credito sia al diritto di pegno (cfr. CEF 5 settembre 2003 [15.03.127]).

                                     5.      Nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno, il PE deve essere notificato, oltre che all’escusso, anche all’eventuale terzo proprietario del pegno, rispettivamente al coniuge dell’escusso o/e del terzo proprietario personalmente, e ciò se il pegno grava l’abitazione della famiglia ai sensi dell’art. 169 CC (art. 153 cpv. 2 LEF). Norma che vale anche se il diritto del terzo o del coniuge viene a conoscenza dell’ufficio esecuzione solo più tardi, salvo che tale diritto sia stato acquisito dopo l’annotazione della restrizione del diritto di disporre (art. 88 cpv. 1 e 2, 100 cpv. 1 e 2 RFF). Sia il terzo, sia il coniuge possono interporre opposizione e far valere tanto le eccezioni che spettano loro personalmente (in particolare per il coniuge quella derivante dall’art. 169 CC), quanto quelle riferite all’esistenza, alla validità e all’esten- sione del diritto di pegno, nonché all’esistenza, alla validità e all’importo del credito garantito. L’esecuzione contro il terzo o il coniuge non può essere proseguita prima che lo possa essere quella promossa contro l’escusso (art. 88 cpv. 3 RFF). Non vale invece l’inverso; tuttavia la realizzazione del pegno non potrà in ogni caso aver luogo prima che il precetto diretto contro il terzo o contro il coniuge sia passato in forza (cfr. art. 98 cpv. 3 e 100 cpv. 1 RFF) (cfr. anche Bernheim/ Känzig, op. cit., n. 19-26 ad art. 153).

                                     6.      La cartella ipotecaria costituisce un “credito personale garantito da pegno immobiliare” (art. 842 CC). Si caratterizza, relativamente agli altri due tipi di pegno immobiliare ammessi in diritto svizzero (ipoteca e rendita fondiaria), con il fatto che essa costituisce una cartavalore che incorpora sia il credito sia il diritto di pegno immobiliare che ne è l’accessorio (cfr. Steinauer, La cédule hypothécaire, Fiche juridique suisse n. 639, del 1. febbraio 1999, Ginevra, p. 2, I.A). La cartella incorpora quindi un credito – qualificato di “astratto” (perché non menziona la sua causa, cfr. art. 17 CO – indipendente dal rapporto giuridico di base – all’origine del credito detto “causale” – che giustifica la costituzione o il trasferimento della cartella.

                                               Vi sono principalmente tre modi di garantire un credito mediante una cartella ipotecaria (cfr. DTF 119 II 326 ss, cons. 2a; Zobl, Zur Sicherungsübereignung von Schuldbriefen, ZBGR 1987, p. 285-286, ad IV ; Bär, Der indirekte Hypothekar–kredit – Zur Sicherungsübereignung und Verpfändung von Schuldbriefen, in: Theorie und Praxis der Grundpfandrechte, Berna 1996, p. 106 ss., ad I; Staehelin, Betreibung und Rechtsöffnung beim Schuldbrief, AJP 1994, p. 1256-7; Steinauer, A propos de la constitution des cédules hypothécaires, ZBGR 1997, p. 290 ss., ad B; Foëx, Les actes de disposition sur les cédules hypothécaires, in: Les gages immobiliers, Basilea 1999, p. 116-140; Jaques, op. cit., p. 203 s.):

                                              a.    il trasferimento o la costituzione del titolo in “piena proprietà” (“garanzia diretta”) a favore del creditore (causale), il quale acquisisce la qualità di creditore pignoratizio immobiliare e, salvo convenzione contraria, perde il credito causale che si estingue per novazione (art. 855 cpv. 1 CC);

                                               b.    la consegna della cartella quale pegno manuale (“garanzia indiretta”), che conferisce al creditore (causale) la qualità di creditore pignoratizio mobiliare, lasciando sussistere il credito causale (cfr. art. 855 cpv. 2 CC: esclusione convenzionale della novazione);

                                               c.    il trasferimento o la costituzione fiduciaria della cartella a scopo di garanzia (“garanzia fiduciaria”, “Sicherungsübereignung”), che, pur lasciando sussistere il credito causale (assenza di novazione), conferisce al creditore (causale) la piena titolarità del credito astratto – e quindi la qualità di creditore pignoratizio immobiliare –, obbligandolo tuttavia a farne uso nella stretta misura necessaria al pagamento del credito causale, in particolare a restituire al debitore (fiduciante) un’eventuale eccedenza (CEF, 9 gennaio 2004 [14.2003.52], consid. 4.2c e 4.3 con riferimenti).

                                     7.      In casu nella convenzione di cui al doc. B le parti hanno incaricato l’__________ “di detenere fiduciariamente la cartella ipotecaria” e, in caso di mancata corresponsione entro il 31 dicembre 2003 dell’intero importo di CHF 150'000.--, di “promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare” (sottolineatura del redattore). Ne consegue che la cartella ipotecaria di nominali fr. 100'000.-- gravante in 8° grado la PPP n. __________ RFD di ____________________, è stata trasferita a __________ in proprietà a titolo fiduciario (cfr. supra cons. 6c).

                                      8.      La cartella ipotecaria di cui al doc. C, la cui conformità all’originale è stata verificata dal primo giudice all'udienza di contraddittorio, costituisce pertanto un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per l'importo capitale di fr. 100'000.-- per il tipo di esecuzione scelta dall’appellata tanto nei confronti di __________ che nei confronti di AP 1 quale terza proprietaria del pegno. Questo perché, rivestendo solo il ruolo di interveniente nella lite che oppone il debitore alla creditrice, essa deve lasciarsi opporre i titoli sottoscritti da quest’ultimo (Stücheli, op. cit., p. 212). Ciò sebbene, quale terza proprietaria del pegno, AO 1non risponde del debito posto in esecuzione coll’intero suo patrimonio, ma solo limitatamente all’oggetto del pegno.

                                     9.1.   Secondo la giurisprudenza di questa Camera (per tutte: CEF 6 giugno 2003 [14.02.115-118], cons. 4.4c), la cartella ipotecaria sulla quale figura un tasso d’interesse fisso costituisce, in un’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare fondata sul credito astratto, un titolo di rigetto per gli interessi scaduti di 3 anni (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC) e per quelli decorsi dall’ultima scadenza.

                                     9.2.   In concreto -in base alla cartella ipotecaria- “sul capitale è dovuto l'interesse annuo del 10% a partire dalla data di emissione, pagabile semestralmente il 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno” (doc. C, pag. 1). Si tratta di un tasso d'interesse fisso, poiché non rinvia a convenzioni separate pattuite o da pattuire tra le parti per la fissazione di quello effettivo. Esso corrisponde peraltro a quello iscritto a registro fondiario (doc. E, pag. 2): nella medesima cartella ipotecaria si rinvia poi all'art. 818 CC. Di conseguenza, nel caso specifico, il rigetto provvisorio può essere concesso oltre che per il capitale, anche per gli interessi convenzionali scaduti del 10% per gli ultimi tre anni, ossia 30'000.– (fr. 100'000.-- x 10% x 3 anni).

                                     9.3.   Una volta scaduto il termine di disdetta, siccome il contratto è decaduto, possono poi essere richiesti gli interessi di mora (art. 818 cpv. 1 n. 2 CC) al tasso convenzionale eventualmente superiore al tasso legale del 5% (cfr. art. 104 cpv. 2 CO). Nella convenzione di cui al doc. B le parti hanno pattuito interessi convenzionali del 5%: di conseguenza, al credito astratto vanno ad aggiungersi anche gli interessi di mora del 5% su fr. 100'000.– (cfr. art. 105 cpv. 3 CO) dal 30 giugno 2008. Questo giorno in effetti è il termine ultimo di pagamento assegnato dalla procedente (doc. F).

                                     9.4.   Riassumendo pertanto, rispetto all'importo indicato sul precetto esecutivo, la cartella ipotecaria rappresenta valido titolo di rigetto dell'opposizione per l'importo complessivo di fr. 130'000.– (fr. 100’000.– + fr. 30'000.–), oltre interessi di mora al 5% su fr. 100'000.– dal 30 giugno 2008. Questa circostanza giustifica il parziale accoglimento dell'appello e la conseguente riforma del giudizio del Pretore. Tassa di giustizia e indennità in prima sede ed in sede di appello seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Il parziale accoglimento dell’appello implica -al di là della circostanza che le censure rivolte a tale atto dall’appellata si appalesano d’acchito infondate- che lo stesso non può reputarsi temerario.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17, 82 cpv. 1, 153 cpv. 2, 153a LEF; 9 cpv. 1, 169, 842, 855 cpv. 1 e 2 CC; 17, 104 cpv. 2, 105 cpv. 3 CO; 85, 88, 98 cpv. 3, 100 cpv. 1 e 2 RFF; 115 cpv. 2, 165 cpv. 2 lett. g, CPC; 25 LALEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 22 dicembre 2009  del Pretore __________ sono così riformati:

                                          “1.  L'istanza 22 luglio 2009 di  rigetto dell'opposizione è parzialmente accolta. Di conseguenza, l'opposizione interposta da AP 1, __________ __________, al precetto esecutivo n.__________ dell'Ufficio __________, è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 130'000.– oltre interessi di mora al 5% su fr. 100'000.– dal 30 giugno 2008”.

                                             2.   La tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico per 2/3 della parte convenuta e per 1/3 della parte istante. AP 1 rifonderà all’istante fr. 400.-- per parte di indennità."

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 500.--, già anticipata dall’appellante, è a carico per 2/3 di AO 1 e per 1/3AP 1. AO 1rifonderà allaAP 1 fr. 400.-- per parte di indennità.

                                  III.   Intimazione a:

                                         – __________. PA 1, __________;  

                                         – __________. PA 2, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                          Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 150'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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