Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.12.2009 14.2009.96

15. Dezember 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,249 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell'opposizione. Reiezione della censura relativa all'asserita carente notifica della citazione all'udienza di discussione dell'istanza

Volltext

Incarto n. 14.2009.96

Lugano 15 dicembre 2009 FP/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 agosto 2009 da

AO 1, __________

  contro  

AO 1  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da parte del convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________, notificato in data 03.06.2009 per il pagamento di fr. 21'722.- ed interessi relativi, oltre le spese;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 4 novembre 2009 (EF.__________) ha così deciso:

“1.    L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.

 2.    La tassa di giustizia in fr. 250.00, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 100.00 a titolo di indennità.

 3.    omissis.”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello dal convenuto, che con atto di appello del 13 novembre 2009 chiede un riesame della sentenza impugnata;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con sentenza del 4 novembre 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha respinto in via definitiva l’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________, fattogli intimare dal AO 1 per la somma complessiva di fr. 21'722.- oltre accessori e spese, a titolo di imposta cantonale e comunale del 2005, “gemäss Schlussrechnung vom 3.2.1009” (act. A).

                                         che con scritto 18 novembre 2009 AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di __________, “di voler riesaminare la vostra sentenza e di concedermi un po’ del vostro tempo per illustrarvi le mie ragioni”, asserendo che la convocazione all’udienza del 4 novembre non gli è pervenuta e adducendo che sono ormai anni che egli si batte contro lo strapotere della AO 1 per fare valere le sue ragioni e che da tempo egli si aspettava di potere finalmente esprimere di persona a un giudice del C__________ T__________ i motivi che lo hanno spinto a ritenere sbagliate e indegne le decisioni dell’autorità fiscale e giudiziaria zurighese (act. B, C e D);

                                         che esposte le proprie ragioni e pur riconoscendo la correttezza della sentenza di primo grado in quanto “non ci  si può opporre ad un precetto esecutivo basato su una sentenza cresciuta in giudicato”, egli reitera – sempre nel citato scritto - nel chiedere al primo giudice che gli venga data la possibilità di esporre il quadro completo della situazione e, quindi, di illustrare gli errori commessi dall’autorità fiscale z__________, in modo da consentirgli di rivedere la sua sentenza.

                                         che la Pretura del Distretto di __________ ha considerato il citato scritto quale impugnativa, trasmettendolo pertanto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello – unitamente all’incarto - per competenza, ossia per essere trattato come atto di appello, dandone comunicazione alla controparte;

                                         che il gravame non è stato notificato alla parte istante per osservazioni.

                                         che l’asserzione dell’appellante di non avere ricevuto la convocazione all’udienza di contraddittorio del 4 novembre, si rivela infruttuosa;

                                         che in diritto ticinese, la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza  ricevuta di ritorno, in conformità dei regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC, applicabile in virtù dell’art. 25 LALEF);

                                         che un invio giudiziario a mezzo raccomandata, non ritirato dal destinatario, è considerato notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni stabilito al numero 2.3.7b delle “condizioni generali Servizi postali” della Posta, edizione aprile 2008 (cfr. anche DTF 127 I 31 consid. 2a/aa);

                                         che l’invio raccomandato contenente la citazione all’udienza di contraddittorio indetta per mercoledì 4 novembre 2009 alle ore 14.00 è stato spedito al domicilio dell’appellante (__________) l’11 agosto 2009, per rimanere infruttuosamente in giacenza fino al 19 agosto 2009 presso l’ufficio postale di C__________, che l’ha quindi ritornato alla Pretura di del Distretto di __________ con la menzione “Non ritirato”;

                                         che la citazione va di conseguenza considerata notificata il 19 agosto 2009. ritenuto del resto che l’escusso non pretende che il funzionario postale incaricato di recapitargli la raccomandata non abbia posto nella bucalettere il relativo avviso di ritiro (foglio giallo);

                                         che, invero, con scritto 18 novembre 2009 M__________ e U__________ M__________, in nome e per conto del figlio AP 1 (appellante) assente all’estero in quanto partito per le vacanze, hanno comunicato al Pretore che un loro amico, particolarmente competente in materia per una lunga attività professionale specifica, ha fatto loro presente che “importante per l’eventuale giudizio di rinvio è che FAP 1 sostenga di non aver trovato in bucalettere l’avviso postale giallo di ritiro della raccomandata” e che tale circostanza è stata loro confermata dal proprio figlio per telefono, con la giustificazione che l’asserzione che la raccomandata “non gli è pervenuta” fosse identica a “non ho trovato l’avviso giallo”;

                                         che tale allegazione, ritenuta dai mittenti quale informazione a complemento di quanto scritto dal loro figlio al Pretore il 13 novembre 2009, non giova all’appellante poiché proposta irritualmente, ossia non da lui medesimo, ma dai suoi genitori, non abilitati a rappresentarlo in giudizio, e poiché nemmeno credibile poiché proposta soltanto in un secondo tempo e, per di più, su suggerimento di una terza persona particolarmente cognita in materia contatta dagli stessi mittenti, con il chiaro intento di consentire allo stesso appellante di rientrare in partita;

                                         che, pertanto, non può essere accolta la richiesta dell’appellante di essere ricitato a una nuova udienza di contraddittorio, al fine di esporre le proprie ragioni al Pretore, in modo da convincerlo a rivedere la propria decisione;

                                         che, del resto, ci si può finanche seriamente interrogare sull’utilità di una richiesta del genere, ove si consideri che la prospettata udienza non servirebbe all’appellante per contestare dal profilo esecutivo la sentenza impugnata, della cui correttezza egli ha dato perfino atto rilevando che non ci si può opporre a un precetto esecutivo basato su una sentenza passata in giudicato (v. gravame pag. 2), ma unicamente per denunciare gli errori in cui sarebbero a suo modi di vedere cadute le autorità fiscali e giudiziarie z__________ che si sono occupate (in modo definitivo) del suo caso, e quindi, per finire, per solo manifestare il suo totale disappunto per i pretesi torti subiti, senza però pretendere di potere con ciò invalidare le decisioni poste dall’istante a fondamento della procedura esecutiva in rassegna, da egli medesimo ritenute di fatto, come visto, valido titolo di rigetto dell’opposizione;

                                         che dato però quanto precede (ossia l’accertata validità della citazione da parte della Pretura), la questione può tuttavia essere lasciata indecisa;

                                         che l’appello va pertanto disatteso, con addebito della tassa di giustizia all’appellante (art. 48 e 49 OTLEF)

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

                                   1.   L’appello è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-, anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

                                   3.   Intimazione a:      -      AP 1, __________;

                                         -      AO 1, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 21'722.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 72 e segg. LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

14.2009.96 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.12.2009 14.2009.96 — Swissrulings