Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.01.2010 14.2009.89

7. Januar 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·7,450 Wörter·~37 min·2

Zusammenfassung

Opposizione a sequestro del terzo: nova - legittimazione attiva, titolarità, esistenza e esigibilità del credito verso il debitore resa verosimile - diritto applicabile - verosimile legame sufficiente con la Svizzera quale causa del sequestro - beni del terzo opponente, appartenenti al debitore

Volltext

Incarto n. 14.2009.89

Lugano 7 gennaio 2010 LS/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. EF.2008.522 della Pretura __________) promossa con opposizione 22 febbraio 2008 da

AP 1   (patrocinato dall' PA 2)  

contro  

il sequestro 12 febbraio 2008 (inc. EF.2008.382) (n° __________) richiesto nei confronti di S__________, da

AO 1   (patrocinata dall' PA 1)  

in cui il Pretore __________, con decisione 13 ottobre 2009, ha respinto sia l'opposizione, confermando di conseguenza il sequestro, sia la contestuale richiesta di prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF di complessivi fr. 6'000'000.–;

appellante AP 1 con allegato 26 ottobre 2009, in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l'opposizione e annullare quindi il sequestro;

lette le osservazioni 26 novembre 2009 con cui la sequestrante chiede di respingere l'appello;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con istanza 11 febbraio 2008 diretta contro S__________, AO 1 ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 2 e n. 4 LEF, di porre sotto sequestro “tutti gli averi patrimoniali depositati su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie intestate o cointestate a AP 1, segnatamente, ma non solo, il conto n. __________ ed il conto n. __________, siccome dagli atti risultanti in realtà averi di S__________”, presso __________. Il tutto fino a concorrenza di fr. 168'579'827.– (ossia Euro 105'315'000.– al tasso di conversione Euro/CHF valido per quel giorno) oltre interessi del 5% dal 13 dicembre 2005.

                                         A detta della sequestrante, il credito consta di pretese in via di restituzione di averi patrimoniali e risarcimento danni per atto illecito -quali appropriazione indebita aggravata e reati di tipo societario- per violazioni contrattuali e anche per indebito arricchimento, infrazioni che il debitore sequestrato S__________ avrebbe commesso -insieme ad altri- prima in veste di suo consulente esterno e poi di suo ex-dirigente. Evidenti indizi in tal senso erano segnatamente emersi nell'ambito del procedimento penale in corso in Italia e che il 25 luglio 2007 aveva -fra l'altro- visto il rinvio a giudizio del debitore sequestrato S__________ in relazione a un importo di almeno Euro 101'865'000.– (doc. M, pag. 28 seg., lett. K e L). Parallelamente, con atto di citazione 21 dicembre 2007 la sequestrante aveva promosso nei confronti del debitore sequestrato e davanti al Tribunale __________ un'azione di risarcimento quantificando il danno patito in almeno Euro 158'428'660.– (doc. H, pag. 111). Ciò posto, con l'istanza di sequestro in esame aveva limitato la sua richiesta ad un importo inferiore onde non compromettere, con ulteriori poste di danno, la celerità della procedura e la necessità probatoria (istanza di sequestro, pag. 11 n. 17).

                                  B.   Il 12 febbraio 2008, il Pretore __________, ha decretato il sequestro per un importo pari a fr. 168'579'827.– (Euro 105'315'000.–) oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 2005.

                                  C.   Il 22 febbraio 2008 AP 1 ha formulato opposizione al sequestro. Con istanza separata del medesimo giorno, egli ha altresì chiesto di obbligare la sequestrante a prestare una garanzia ex art. 273 LEF di fr. 6'000'000.–, ritenuti i danni patrimoniali a seguito dell'agire avversario e i costi del suo patrocinio in ambito legale e giudiziale (istanza di presentazione di garanzia, pag. 2).

                                         Al contraddittorio del 12 giugno 2008, l'opponente ha proclamato la sua estraneità a ogni ipotesi di illecito penale e/o civile rispettivamente di indebito arricchimento. Ha escluso che il debitore sequestrato S__________ o altri funzionari della banca -fra cui __________ e __________ - potessero disporre liberamente dei conti bancari sequestrati, in quanto egli ne era unico titolare, avente diritto economico, detentore del diritto di firma e beneficiario. Quanto accreditato sugli stessi proveniva da regolari investimenti in borsa, mentre l'utile conseguito dalla banca e dai suoi dipendenti corrispondeva alle commissioni applicate per prassi in quel settore. Senza una sentenza o una decisione l'esistenza del credito era rimasta una mera allegazione di parte. Oltretutto, la sequestrante non era legittimata ad agire in quanto, la perizia di __________ aveva stabilito che le pretese di risarcimento danni non erano contemplate in quella parte di azienda trasferitale da __________, cui era succeduta in diritto. Quanto depositato sui conti sequestrati non scaturiva da attività illecite ed egli non aveva operato né a titolo fiduciario né quale prestanome. Certo, egli era stato chiamato in causa nell'ambito del procedimento penale avviato contro __________, __________ e il debitore sequestrato S__________. Ma, solo per ragioni di opportunità, aveva concluso l'accordo 24 luglio/ 4 ottobre 2007 con cui si impegnava a versare alla sequestrante Euro 4'000'000.– a liquidazione di ogni e qualsiasi pretesa, cifra che egli aveva pagato una volta ottenuto il dissequestro penale dei suoi beni. Ciò posto, la richiesta che la stessa avanzava ora in questa sede, costituiva un manifesto abuso di diritto. Peraltro, se gli averi sui suoi conti bloccati, e da cui provenivano gli Euro 4'000'000.–, fossero in effetti appartenuti al debitore sequestrato S__________, firmando quell'accordo la sequestrante avrebbe di fatto sottratto beni spettanti ad altri creditori. La tesi del trafugamento di beni (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF) era infondata in quanto nulla consentiva di ricondurre al debitore sequestrato S__________ il conto bancario bloccato n. __________ -gli altri erano stati estinti- e avente un saldo di Euro 7'281'165.43 (fr. 12'013'922.–). Inoltre, senza una relazione fra il contestato credito e i reati commessi sul territorio elvetico e imputati al debitore sequestrato S__________, anche l'ipotesi del legame con la Svizzera (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF) era da scartare. Di qui, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del sequestro.  

                                         Per la sequestrante, era al solo scopo di evitare un collegamento fra le operazioni bancarie operate su quel conto e il nominativo del debitore sequestrato S__________ o di __________, che lo stesso era stato intestato all'opponente. Il provvedimento del sequestro era inteso a garantire il credito verso il debitore sequestrato S__________, già oggetto di una causa di merito in Italia e contro cui le indagini penali aveva rivelato coinvolgimento e responsabilità, atti per i quali aveva in definitiva patteggiato la pena. La vertenza penale aveva altresì coinvolto l'opponente -in particolare riguardo all'esistenza di accordi in merito alla spartizione dei ricavi ottenuti e versati sul conto sequestrato- poi finita, anche in quel caso, con il patteggiamento della pena. La sequestrante ha quindi prodotto un parere legale e un'attestazione a riprova della sua legittimazione attiva. In sede penale i principali imputati -tra cui il debitore sequestrato S__________, ma anche __________, __________ e __________ - avevano confermato l'uso abusivo dei conti bancari di cosiddetti clienti “privilegiati” quali appunto quello dell'opponente. Scopo della liquidazione sottoscritta fra le parti nel 2007 era quello di regolarizzare la posizione dell'opponente, rinunciando quindi a procedere nei suoi confronti. Ciò lasciava nondimeno aperta la questione con gli altri imputati principali, fra cui quella del debitore sequestrato S__________. E, visto che gli averi depositati sul conto bloccato erano riconducibili a quest'ultimo, il legame con la Svizzera era indubbiamente dato.         

                                         L'opponente ha ribadito i suoi argomenti ed escluso che i conti bancari a lui intestati siano serviti per occultare operazioni bancarie eseguite dal debitore sequestrato S__________ e da __________. Decretando il dissequestro penale, la magistratura aveva di fatto ammesso che quanto depositato sugli stessi era solo di sua proprietà. Ciò posto, il patteggiamento del debitore sequestrato S__________ e le risultanze della sede penale, non aveva più alcuna rilevanza in proposito. Anche il pagamento di Euro 4'000'000.– giusta la liquidazione del 2007, era prova dell'appartenenza a lui di quei beni. Peraltro, pure la sequestrante aveva patteggiato un risarcimento di Euro 94.2 milioni. La controparte non aveva infine la legittimazione attiva. Visto poi che i beni non appartenevano al debitore sequestrato S__________, non era neanche data la causa del sequestro.    

                                         Per la sequestrante, che ha riconfermato il suo punto di vista, i vari patteggiamenti ottenuti dal debitore sequestrato S__________ e dagli altri in ambito penale, costituivano un'ammissione di fatti. Per il resto, secondo il rapporto 2006 della __________, i beni bloccati non erano dell'opponente. Per contro il patteggiamento che lei aveva ottenuto si riferiva a una sanzione amministrativa di risarcimento imputatole per carenze organizzative interne, fatto questo ben distinto da quello che era una responsabilità penale.     

                                  D.   Ritenendo ampiamente verosimili i presupposti del sequestro, la sequestrante si è opposta alla richiesta di una garanzia ex art. 273 LEF. Inoltre, seppur bloccati, i conti bancari erano investiti ad un tasso d'interesse del 3.9%. Nulla indicava quindi una parvenza di danno. Invece, per l'opponente, il sequestro non era giustificato da elementi oggettivi, motivo che doveva indurre il Pretore a concedere d'ufficio la prestazione della garanzia. E, con un capitale di Euro 7'000'000.–, il ricavo ottenibile poteva essere ben superiore al tasso d'interesse del 3.9%.   

                                  E.   Con sentenza 13 ottobre 2009 il Pretore __________, ha respinto l'opposizione e confermato il sequestro. Sulla base della documentazione agli atti, la pretesa carenza di legittimazione attiva della sequestrante era infondata. In effetti, __________ -titolare delle posizioni attive e passive oggetto della vertenza in esame- con atto 26 giugno 2007 aveva trasferito l'intera azienda (rapporti attivi e passivi) alla neo costituita AO 1. L'efficacia del trasferimento era stata inoltre estesa a __________, società formatasi dalla fusione di __________ con __________. Il credito della sequestrante era quello da lei vantato nei confronti del debitore sequestrato S__________, rimasto incontestato dall'opponente e che in base ai procedimenti penali in corso in Italia risultava verosimile. E, sotto questo profilo, che i beni sequestrati fossero o no dell'opponente era irrilevante, così come il riferimento alla liquidazione conclusa nel 2007 dalle parti.        

                                         Il credito della sequestrante aveva un legame sufficiente con la Svizzera (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF) in quanto era riconducibile ad attività illecite imputate al debitore sequestrato S__________ -con domicilio all'estero- tramite utilizzo di conti bancari in Ticino. Visto poi che quanto si trovava in deposito sui quei conti era di spettanza del debitore sequestrato S__________, anche la causa del trafugamento di beni (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF) era realizzata. Dalla vertenza penale contro il debitore sequestrato S__________ ma anche contro __________ e __________, per reati contro il patrimonio era emerso che i tre operavano su conti di clienti “privilegiati” -fra cui l'opponente appunto- con i quali erano stati concordati delle modalità di spartizione dei guadagni così conseguiti. I documenti da cui risultava che quel conto era intestato all'opponente, costituivano soltanto delle dichiarazioni scritte di parte. Peraltro, l'accordo con cui nel 2007 le parti avevano pattuito il  versamento di Euro 4'000'000.– a titolo di liquidazione di ogni e qualsiasi pretesa, riservava espressamente il diritto per la sequestrante di far valere le pretese contro gli altri debitori o condebitori solidali dell'opponente. E, il sequestro era appunto inteso a garantire un credito che lei rivendicava dal debitore sequestrato S__________. Ciò posto, anche l'appartenenza dei beni sequestranti a quest'ultimo era verosimile.

                                         Il Pretore, ha invece respinto la richiesta di prestazione di una garanzia in quanto non vi era la prova del danno. Il primo giudice ha altresì estromesso dall'incarto dei documenti che l'opponente aveva prodotto in modo irrito e che, ad ogni modo, erano del tutto irrilevanti ai fini del giudizio da emettere.

                                  F.   Con il presente appello AP 1 chiede la conferma dell'opposizione e l'annullamento del sequestro. I documenti di apertura del conto nominativo n. __________ -quello n. __________ era stato estinto- come pure quelli aggiornati di recente, non erano delle allegazioni di parte ma veri e propri contratti attestanti della sua esclusiva appartenenza di quanto depositatovi, peraltro debitamente dichiarato al fisco. E, per prassi di questa Camera, ciò bastava a provare l'appartenenza di quei beni. L'appellante ha quindi dichiarato di avere personalmente eseguito investimenti su quel conto, escludendo di avere agito quale prestanome o in virtù di rapporti fiduciari. La sequestrante aveva confermato ciò nell'ambito dell'inc. 15.2008.29 pendente davanti alla Camera di esecuzione e fallimenti -di cui richiama la produzione agli atti- e per la quale aveva quindi valore di fatto notorio. Presupposto dell'accordo 2007 riguardante la liquidazione di Euro 4'000'000.– era il dissequestro penale del conto bloccato e la sua consegna all'opponente, donde l'esclusiva appartenenza a quest'ultimo dello stesso. Il medesimo debitore sequestrato S__________ si era dichiarato estraneo a quei beni. Nel caso contrario, accettando quel versamento la sequestrante si sarebbe resa passibile di illecito civile e penale. Nessuna delle sue relazioni bancarie era poi  stata impiegata per fini illeciti.  

                                         L'appellante ha altresì ribadito di avere contestato l'esistenza del credito che la sequestrante rivendicava dal debitore sequestrato S__________. __________ non aveva ceduto alla sequestrante tutti i rapporti attivi e passivi dell'azienda ma solo una parte di essi, che non includeva il credito per risarcimento danno verso il debitore sequestrato S__________. Di modo che, anche la legittimazione attiva non era data. Il decreto di sequestro poi indicava l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF quale causa. Ma, senza un rapporto tra il contestato credito verso il debitore sequestrato -e quindi verso ogni ipotesi di illecito- e gli averi bancari sequestrati, bisognava altresì escludere il legame con la Svizzera.    

                                         Delle osservazioni della procedente si dirà, se necessario, nel seguito.

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparteè raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

                                   2.   Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

                                         Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).

                                         Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti che considerano determinanti.

                                   3.   In virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3). Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).

                                         Sono quindi di per sé ammissibili sia i nuovi documenti (doc. A-E in appello) che l'appellante produce insieme al suo ricorso che il plico (doc. 1/II-13/II) di quelli allegati alle osservazioni della sequestrante. Invero, il ricorrente richiama altresì agli atti dalla Camera di esecuzione e fallimenti l'incarto n. 15.2008.29 -segnatamente la pagina 11 primo capoverso del memoriale di ricorso interposto dalla sequestrante- rammentando peraltro che quanto emerso in quel contesto valeva per questa Camera alla stregua di un fatto notorio (appello, pag. 7 n. 6). A prescindere nondimeno dal fatto che in quel contesto il ruolo assunto da questa Camera è quello di autorità di vigilanza, con funzione e competenza ben diverse rispetto a quelle che reggono il caso in esame, l'interessato omette che per i principi di celerità e di concentrazione che caratterizzano la procedura di sequestro, le parti devono sostanziare i propri argomenti con rinvii puntuali e d'immediato riscontro nei documenti agli atti (sopra, consid. 2). E, nel caso specifico, limitandosi a rinviare a un passaggio del memoriale di ricorso contenuto nell'incarto di cui richiama ora la produzione, l'appellante non ha certo assolto a questo suo onere. Non ravvisandosi motivi validi per cui ci si debba scostare dai principi testé citati, la richiesta non è ricevibile e va quindi disattesa.           

                                   4.   Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

                                         1. del credito;

                                         2. di una causa di sequestro;

                                         3. di beni appartenenti al debitore.

                                         Fra le cause di sequestro, con riferimento alla fattispecie in esame, la legge riconosce la circostanza in cui il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).

                                         Nel caso specifico l'appellante contesta l'esistenza del credito a favore della sequestrante. Esclude poi che quel credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera, donde l'assenza della causa per la quale il sequestro è stato concesso. Non si giustifica per contro l'esame del trafugamento di beni (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF) che -come evidenzia l'appellante- non trova riscontro nel decreto di sequestro. Per finire, a detta del ricorrente, i beni sequestrati appartengono a lui e non al debitore sequestrato S__________.

                                         Esistenza del credito

                                   5.   Per l'appellante, la sequestrante non è legittimata ad agire in quanto non è titolare della pretesa da lei rivendicata. A suo dire, i contestati crediti per risarcimento danno verso il debitore sequestrato S__________, non fanno parte di quel ramo di azienda che __________, già __________, le aveva trasferito (appello, pag. 12 n. 11). Invece, per il Pretore la documentazione agli atti comprovava a sufficienza l'avvenuta cessione alla sequestrante di tutti i rapporti attivi e passivi di __________ (sentenza impugnata, pag. 5 consid. 2).        

                                   6.   Ora, riguardo alla legittimazione attiva occorre anzitutto rammentare che la stessa è verificata d'ufficio, in ogni stadio di causa, tuttavia -laddove vale il principio attitatorio- unicamente sulla base dei fatti allegati e accertati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice, Lugano 2005, n. 339 ad art. 181 con rinvio a DTF 6 luglio 2004 [4C.198/2004]; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, Zurigo 2000, pag. 330; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, n. 446). Non trattandosi di una condizione processuale, l'esame va fatto secondo il diritto sostanziale applicabile al rapporto giuridico litigioso (lex causae) cui è strettamente connessa (DTF 130 III 251 consid. 2 con rinvii; Knöpfler/Schweizer/ Othenin-Girard, Droit international privé suisse, Berna 2005, pag. 374; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II 31 ad 5 con rif.; Hohl, op. cit., n. 388 e 435). La legittimazione attiva spetta solo al titolare delle pretese rivendicate (Olgiati, op. cit., pag. 329). 

                                   7.   In concreto, non è contestato che la sequestrante fa valere un credito verso il debitore sequestrato Spinelli riconducendolo a reati illeciti da lui commessi, prima nella sua funzione di dirigente di __________ e poi quale consulente esterno, come attestato dal procedimento penale in corso in Italia e dalla relativa causa di merito per risarcimento danni. 

                                         a)  L'art. 16 cpv. 1 LDIP stabilisce che il contenuto del diritto straniero è accertato d'ufficio fermo restando che, in materia patrimoniale, tale onere può essere accollato alle parti. Tuttavia, nell'ambito della procedura sommaria, questa norma si applica solo per analogia (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 67 ad art. 84; in materia di sequestro: CEF 10 aprile 2000 [14.1999.80] consid. 1.5.c e 10 aprile 2000 [14.1999.82] consid. 5.2). Vista l'esigenza di semplicità e celerità che caratterizza questo tipo di procedura (sopra, consid. 2), spetta quindi alla parte dimostrare il diritto che ritiene applicabile, senza che il giudice formuli un invito specifico in questo senso (Gilliéron, op. cit., loc. cit.). In caso di omissione, egli applicherà il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP).

                                         b)  Nel caso specifico, la sequestrante ha prodotto il verbale di assemblea straordinaria e ordinaria di società quotata del 2 giugno 2005 (n. __________ del notaio __________) con cui, secondo la normativa italiana, __________ ha -fra l'altro- modificato la sua denominazione in __________, cui è succeduta in diritto (doc. A, pag. 34: art. 1 dello Statuto). Con atto di conferimento di ramo d'azienda bancaria del 26 giugno 2007 (n. __________ del notaio __________), quest'ultima ha conferito a __________ -AO 1 dal 1° luglio 2007- il ramo d'azienda relativo all'attività bancaria di titolarità della Conferente [ossia __________] medesima quale descritto e stimato nella relazione di stima allegata (doc. B, pag. 4 n. 1). Nello stesso documento inoltre si puntualizza che le elencazioni contenute nel presente atto, suoi allegati e nella relazione di stima di cui sopra hanno, peraltro, valore puramente indicativo, intendendosi che per effetto del conferimento come sopra effettuato, la Conferitaria [ovvero __________ e, dal 1° luglio 2007, la sequestrante] subentri di pieno diritto e nel modo più ampio e generale alla Conferente in tutto il patrimonio costituente quanto oggetto del conferimento, e che in questo contesto rientrano pure i rapporti contenziosi, attivi e passivi (doc. B, pag. 6 n. 5). A ciò si aggiunga che dalla data di efficacia del Conferimento, la Conferitaria subentrerà nel possesso e godimento del ramo d'azienda, sia quanto agli utili e frutti sia quanto a oneri ed ai rischi dei beni compresi in esso e nella titolarità dei rapporti contrattuali ed esso afferenti (doc. B, pag. 8 n. 8).

                                         L'efficacia del conferimento è stata fissata al 1° luglio 2007 ed era subordinata alla condizione sospensiva della fusione -anche in questo caso valida dal 1° luglio 2007- tra __________ e __________, con conseguente costituzione della nuova società __________ (doc. B, pag. 8 n. 8. che rinvia a pag. 1 lett. a). Presupposto questo adempiuto come risulta dal relativo atto di fusione datato 27 giugno 2007 (n. __________ del notaio __________) con cui -sempre in base alle norme di legge italiana- __________ subentra di pieno diritto al __________ ed a__________, in tutte le sue attività e passività facenti capo alle stesse, attività e passività da intendersi pertanto trasferite ipso iure al __________ (doc. C, pag. 17 n. 14).    

                                         c)  In relazione al suo subingresso nelle posizioni attive e passive di __________ [recte: __________], la sequestrante ha altresì integrato la citata documentazione (verbale, pag. 16) con il parere legale 9 giugno 2008 dell'avv. __________ (doc. P1) e la dichiarazione 9 giugno 2008 con cui __________ riconosce alla sequestrante la titolarità dei crediti riferiti alla causa di merito per responsabilità risarcitoria e/o restitutoria promossa nei confronti del sig. S__________  -ossia il debitore sequestrato- davanti al Tribunale __________ (doc. Q1, pag. 2). E, in merito, al contraddittorio l'appellante si è limitato ad osservare che gli stessi sono senza valore probatorio, tanto più quando riferiscono cose non vere (verbale, pag. 19); peraltro davanti a questa Camera egli nemmeno tenta più di proporre obiezioni. La censura, infondata, va così respinta.

                                   8.   L'appellante nega poi di non avere sollevato critiche in merito al credito che la sequestrante rivendica dal debitore sequestrato S__________ (appello, pag. 11 n. 10). A suo dire, i documenti agli atti non rendono verosimile la pretesa di Euro 105'315'000.– (ossia fr. 168'579'827.–), trattandosi di documenti unilateralmente allestiti dalla sequestrante (appello, pag. 12 n. 10). Ma invano.  

                                         a)  Anzitutto, nella misura in cui si limita a rinviare alle censure sollevate e chiaramente proposte davanti al Pretore, rinunciando però a riproporle in questa sede (appello, pag. 11 n. 10), l'appello non sufficientemente sostanziato, deve essere dichiarato irricevibile (sopra, consid. 2; art. 309 cpv. 1 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC, applicabile per il rinvio dell'art. 25 LALEF).

                                         b)  Inoltre, per l'appellante i doc. G, H, I, L, M, U, V, Z, A1, B1, C1, D1, E1, F1 e H1 -considerati dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 4)- non evidenziano alcunché in merito al credito di Euro 105'315'000.–, rispettivamente al suo controvalore di fr. 168'579'827.–, a carico del debitore sequestrato S__________ (appello, pag. 12 n. 10). Ciò non toglie che le risultanze del procedimento penale avviato su denuncia nel 2005 (doc. G, H, I e L), hanno indotto il Pubblico Ministero a disporre il 25 luglio 2007 il rinvio a giudizio del debitore sequestrato S__________, consulente esterno, ex dirigente di __________, in quanto sostanzialmente promuoveva ed organizzava l'associazione criminosa individuando operazioni immobiliari e finanziarie dalle quali trarre illeciti profitti, creando strutture societarie sia italiane che estere quale “schermo”, curando l'apertura di conti esteri e la costituzione di società off-shore da utilizzare per occultare il provento, individuando tra la clientela “storica” di __________ una serie di clienti “privilegiati” cui far aprire conti correnti, e curando materialmente la spartizione degli utili con prelievi in contanti ed assegni circolari (doc. M, pag. 13). E, di fatto, in quel contesto l'importo a lui imputato a titolo di appropriazione indebita assomma a complessivi Euro 101'850'000.– (doc. M, pag. 27 cap. K e pag. 28 cap. L).

                                         D'altra parte poi, con l'atto di citazione 21 dicembre 2007 inoltrato davanti al Tribunale __________ -notificato all'appellante- la sequestrante -successore in diritto come visto di __________ (sopra, consid. 7)- ha chiesto di riconoscere il debitore sequestrato S__________ responsabile della indebita appropriazione di somme di pertinenza dell'attrice, nonché della commissione degli illeciti civili e penali indicati in narrativa, e/o inadempimento dei doveri contrattuali assunti, e condannarlo al risarcimento del danno patito da parte attrice e/o alla restituzione delle somme tutte oggetto di indebita appropriazione, e così al pagamento di complessivi Euro 158'428'660.– (doc. H1, pag. 107 e 110 seg.), come evidenziato nell'istanza di sequestro. Certo, autrice di questo memoriale è la stessa sequestrante. Nondimeno, esso espone nel dettaglio le poste di danno determinati in base agli accertamenti esperiti (74'913'716.07+82'664'944+ 850'000: doc. H1, par. II e III pag. 27-71, par. V pag. 72-91, par. VI pag. 92-94 e pag. 107). Ciò posto, limitarsi in siffatte circostanze a pretendere solo per questo motivo che lo stesso non abbia alcun valore oggettivo (appello, pag. 12 n. 10) è, anche a un esame di mera verosimiglianza, al limite del pretesto. A ciò si aggiunga per il resto che, la corrispondenza tra Euro 105'315'000.– e fr. 168'579'827.– trova riscontro nel tasso di cambio applicato l'11 febbraio 2008 e che la sequestrante ha prodotto agli atti quale doc. T. In definitiva, pure sotto questo profilo l'appello si rivela infondato.

                                         Causa del sequestro

                                   9.   Il Pretore -con riferimento al doc. H- ha ritenuto verosimile la causa di cui all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, in quanto il debitore sequestrato S__________ era domiciliato all'estero, i conti bancari sequestrati appartenevano di fatto a lui e il credito della sequestrante aveva avuto origine in attività illecite che egli aveva svolto in Svizzera (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 5). L'appellante esclude invece questa eventualità non ravvisando fra le accuse rivolte al debitore sequestrato e gli averi bancari un legame. Con riferimento alla vertenza penale in Italia e alla relativa richiesta di assistenza giudiziaria inviata al Ministero pubblico ticinese, i doc. 8 e 13 evidenziavano che sui beni ora oggetto del provvedimento in esame, di fatto in Svizzera -su ordine delle competenti autorità italiane- era stato disposto il dissequestro penale (appello, pag. 14 n. 12). Questo escludeva a priori non solo le ipotesi di illecito a carico del debitore sequestrato S__________, ma anche una loro relazione con quanto si trovava ancora depositato su quei conti (appello, pag. 15 n. 12).

                                10.   Ora, le ipotesi di reato e le attività illecite ascritte al debitore sequestrato S__________ appaiono senz'altro verosimili in base ai documenti agli atti (sopra, consid. 8). E, altresì verosimile è inoltre l'utilizzo da parte di quest'ultimo del conto -sequestrato- intestato all'opponente presso __________. In particolare, la richiesta di assistenza giudiziaria inviata alle autorità ticinesi (doc. H) parla di conti accesi specialmente presso __________ e riferibili a persone disponibili a far gestire le proprie relazioni bancarie dall'organizzazione (pag. 5 in alto), e con riferimento all'appellante di mettere a disposizione di __________ e S__________ [quest'ultimo il debitore sequestrato] e dell'organizzazione, il suo conto in essere presso __________ ma in realtà riferibile ad una società di fatto tra __________, S__________ ed altri, conto sul quale venivano eseguite, anche tramite gli affidamenti concessi numerose operazioni di trading mobiliare, anche non di mercato ed utilizzato per realizzare ingenti plusvalenze, così ostacolando l'identificazione della provenienza e titolarità del denaro (pag. 11 in mezzo). Più specificatamente si parla di un conto AP 1 [ossia l'opponente appunto] presso __________ precisando che il conto era stato utilizzato in precedenza per acquistare azioni che avevano generato ingenti plusvalenze, che il conto era stato aperto su presentazione di S__________, che nei verbali d'interrogatorio vi erano ampi riscontri sul pieno coinvolgimento di __________ -S__________ -__________ unitamente ad altri indagati, nella gestione del conto AP 1 (pag. 18 in alto), che l'appellante aveva un doppio ruolo ossia da un lato partecipa in prima persona alla divisione dei guadagni illeciti derivanti dalle operazioni effettuate con affidamenti irregolari e dall'altro, copre i guadagni di __________ e S__________ che non vogliono e non possono, ovviamente, comparire in prima persona nel rapporto bancario (pag. 19 in alto) e -per esplicita ammissione dello stesso debitore sequestrato- che fra i clienti con i quali vi era un accordo di retrocessione dei capital gains vi era AP 1 (con riferimento soprattutto al conto estero) (pag. 21). Tutti elementi questi, che denotano un evidente nesso causale fra il credito della sequestrante e il conto in Svizzera intestato all'opponente.       

                                         Certo, i sequestri penali disposti nel Canton Ticino sono poi stati revocati. Diversamente da quanto sembra sottointendere l'appellante però, non perché in definitiva ciò di cui era accusato il debitore sequestrato S__________ così come il ruolo centrale avuto dal conto bancario intestato all'appellante, erano risultati infondati e privi di pertinenza. Il ricorrente omette in effetti di rammentare di avere chiesto che gli importi ancora oggetto di sequestro siano dissequestrati, a fronte dell'accordo intervenuto con la parte offesa del procedimento in oggetto, __________, per la transazione e il risarcimento, nonché dell'accordo intervenuto con la Procura __________ per l'applicazione concordata della pena (doc. 13). È quindi solo in questo contesto che le autorità ticinesi hanno poi emesso l'ordine di dissequestro come disposto dall'autorità rogante (doc. 8). Ciò non toglie che, in definitiva, il sequestro penale così revocato non annulla né gli atti imputati al debitore sequestrato S__________ né l'uso del conto bancario -e di cui il ricorrente rivendica la proprietà- situato in Svizzera. Men che meno, il legame esistente tra di essi. Anche da questo punto di vista, l'appello va quindi respinto. 

                                         Appartenenza dei beni al debitore

                                11.   Il sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112), atteso che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1; Amonn/Walther, op. cit., n. 7 ad §51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (cfr. art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 1 19; Stoffel, op. cit., n. 61 segg. ad art. 271 LEF e n. 25 e 26 ad art. 272 LEF).

                                12.   Ora, sia i documenti relativi all'apertura del conto n. __________ (doc. 3, 5 e 6) -il conto n. __________ (doc. 4) essendo estinto (doc. 15)- che quelli prodotti in appello (doc. B e C in appello), attestano del fatto che intestatario di quella relazione bancaria è l'appellante e non il debitore sequestrato S__________. Occorre pertanto stabilire se dagli atti risultano sufficienti elementi per ritenere che, a differenza di quanto formalmente indicato dagli stessi, i beni oggetti di sequestro in realtà appartengono al debitore S__________.  

                                13.   Anzitutto, con rinvio alla prassi di questa Camera, segnatamente alla sentenza 20 gennaio 2009 [14.2008.83] riferita a fattispecie e provvedimento analogo, l'appellante obietta che trattandosi di documenti che -diversamente da quanto ritenuto dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 6.2)- presuppongono l'esistenza di un vero e proprio contratto, era sufficiente fondarsi su di loro per dimostrare la proprietà di quei beni (appello, pag. 4 segg. e pag. 6 n. 5). Ma, invano. Intanto, è semplicemente perché ci si trova confrontati con il sequestro di un bene registrato a nome di un terzo, che da quei documenti risulta che formalmente quel conto bancario è intestato all'opponente. Non per questo però, si deve prescindere dall'esaminare se -come preteso dalla sequestrante- altri indizi ne rendono almeno verosimile l'appartenenza al debitore sequestrato S__________. Per il resto poi, se è vero che nella citata sentenza cui il ricorrente rinvia, questa Camera ha stabilito che il conto bancario in questione apparteneva a una società terza e non al debitore sequestrato, è altresì vero che in quel preciso contesto, nessuno degli elementi addotti dalla sequestrante collegava i beni e la loro appartenenza a quel debitore. L'unico legame si riassumeva in una sorta di “prestito” a suo tempo concesso su suo ordine, la cui restituzione -precedente l'apertura del procedimento penale- oltre che accertata trovava conferma nei documenti prodotti dalla stessa sequestrante (CEF, 20 gennaio 2009 [14.2008.83] consid. 9).

                                         In concreto, il Pretore ha considerato verosimile l'appartenenza al debitore sequestrato S__________ dei beni depositati su quel conto bancario formalmente intestato all'opponente, in base alle risultanze del procedimento penale avviato nei suoi confronti dalla Procura __________. Il medesimo debitore sequestrato S__________, in occasione dei suoi interrogatori, aveva confermato di avere agito utilizzando conti intestati a clienti “consenzienti” -tra cui quello dell'opponente appunto- concedendo loro in contropartita una partecipazione alla divisione degli utili così conseguiti. Ed è proprio per tali operazioni illecite che è poi stato disposto il suo rinvio a giudizio, obbligando parimenti la sequestrante ad avviare una causa per la restituzione di quanto indebitamente sottratto, rispettivamente per il risarcimento dei danni così provocati (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 6.1). Tutte circostanze queste che trovano conferma agli atti (sopra, consid. 10). Di modo che, l'importanza a che l'opponente figurasse quale unico titolare e beneficiario del conto sequestrato al solo scopo di evitare un collegamento con il debitore S__________, risulta per finire assai verosimile. Sotto questo profilo, come tale, la censura è pertanto infondata.   

                                14.   L'appellante afferma di avere personalmente eseguito le operazioni bancarie sul conto in Svizzera, e di non avere agito in virtù di non meglio specificati rapporti fiduciari con altre persone o entità o ancora quale prestanome (appello, pag. 7 n. 6). Ma anche questa tesi non gli è d'aiuto. L'interessato dimentica in effetti che il procedimento penale in corso in Italia ha coinvolto anche lui. In sostanza era stato quale cliente della sequestrante presso cui lavorava il debitore sequestrato S__________ che aveva conosciuto quest'ultimo, consentendogli poi di utilizzare suoi conti bancari -fra cui quello oggetto del provvedimento in esame- allo scopo di appropriarsi indebitamente e secondo varie modalità -in violazione delle procedure contabili e di antiriciclaggio nonché dei vincoli contrattuali- di risorse della banca e ricevendo quale contropartita una partecipazione ai profitti così ottenuti (doc. M, pag. 27 cap. K). E, di fatto, nei suoi confronti (doc. O1; doc. 2/II in appello) -ma anche in quelli del debitore sequestrato (doc. 2/II in appello)- la vertenza penale si era conclusa con il patteggiamento della pena. Ciò posto, nella misura in cui è dato riscontro di una sua responsabilità in merito alle operazioni illecite eseguite su quel conto, che egli ne sia stato personalmente l'autore, non è argomento tale da rendere meno verosimile l'appartenenza dei beni sequestrati al debitore S__________. Di qui, la reiezione dell'appello.               

                                15.   Per il ricorrente il Pretore ha interpretato in modo arbitrario l'accordo sulla liquidazione raggiunta dalle parti nel 2007 e dove -a suo dire- si attestava in modo esplicito che i fondi depositati sul conto sequestrato gli appartenevano a titolo esclusivo e che, pagati Euro 4'000'000.–, erano a sua libera disposizione. In particolare egli rinvia al doc. 7 (“proposta di transazione per la sequestrante”) rispettivamente al doc. 10 (“accettazione della transazione da parte della sequestrante”) (appello, pag. 7 n. 7).  

                                         Per il Pretore l'accordo è irrilevante visto che la sequestrante non agisce a tutela di un credito verso l'opponente ma di uno nei confronti del debitore sequestrato S__________, ritenuto comunque sia che le si riservava in modo esplicito il diritto di agire verso gli altri debitori (sentenza impugnata, pag. 8 seg. consid. 6.2).

                                         Ora, l'accordo stabiliva che la sequestrante può avanzare nei confronti del AP 1 [ossia l'opponente] pretese risarcitorie con riferimento ai fatti di cui alle predette imputazioni, con particolare riguardo ad operazioni emerse nello stesso procedimento penale (doc. 10, pag. 3 in mezzo) e aveva lo scopo di prevenire e definire in via transattiva ogni possibile vertenza per qualsivoglia pretesa dedotta e/o deducibile nei suoi confronti in quanto direttamente o indirettamente connessa con i fatti di causa (doc. 10, pag. 3 in basso). In questo contesto il versamento di Euro 4'000'000.– era da ritenersi a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa, richiesta o azione nei confronti del AP 1 per le responsabilità derivanti dai fatti contestati, fatto salvo nondimeno eventuali diritti nei confronti d'altri debitori e d'altri condebitori solidali (doc. 10, pag. 5 n. 1). Certo, l'accordo condizionava quel versamento al dissequestro penale del conto bancario così che l'opponente potesse disporre di tutte le somme di danaro e di tutti gli strumenti finanziari depositati sui suddetti conti a lui appartenenti (doc. 10, pag. 6 n. 3), ma questo perché - come visto (sopra, consid. 12)- egli ne è il formale intestatario. Di fatto, quella liquidazione aveva natura parziaria, riguardando unicamente le responsabilità addebitabili al sottoscritto AP 1, consentendo alla sequestrante di agire contro ogni altro soggetto, anche in ipotesi solidalmente responsabile con AP 1 e non soltanto con riguardo alle circostanze e agli illeciti di cui alle imputazioni rivolte al AP 1 (doc. 10, pag. 8 n. 8). Accettata la proposta, la sequestrante ha peraltro specificato che la transazione viene esplicitamente limitata nei propri effetti soggettivi al proponente [ossia l'opponente] e che della stessa non potranno avvalersi gli eventuali condebitori solidali, ritenuto che all'opponente resta esclusa qualsiasi azione di regresso nei confronti dei medesimi condebitori solidali, in modo da consentirle le azioni di recupero per i maggiori danni nei confronti degli stessi (doc. 10, pag. 11). In specie -come detto (sopra, consid. 8)- il provvedimento in esame è appunto inteso a salvaguardare solo il credito della sequestrante verso il debitore sequestrato S__________. In questo senso, prescinde quindi dall'efficacia dell'accordo concluso con l'opponente (cfr. appello, pag. 11 n. 9). Pertanto, come ritenuto dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 9 consid. 6.2), da questo punto di vista la transazione conclusa nel 2007 non ha alcuna rilevanza. La censura va così respinta.

                                16.   Secondo l'appellante, il debitore sequestrato S__________ aveva confermato dal profilo giuridico e da quello economico la sua estraneità ai conti sequestrati, e questo in virtù del doc. 18 (appello, pag. 8 n. 7 in basso). Dal canto suo il Pretore ha accertato che in segno di prova della titolarità dei beni, la sequestrante aveva prodotto i verbali d'interrogatorio del debitore sequestrato S__________ (doc. N1), insieme a quelli di altri imputati (doc. R1, S1, T1, U1 e V1) (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 6.2).    

                                         Ora, nel doc. 18 il debitore sequestrato dichiara la sua completa estraneità sia formale (titolarità), sia sostanziale (economica) in relazione ai conti bancari (ed agli eventuali averi che vi fossero depositati). Trattasi nondimeno di uno scritto di parte, allestito e redatto il 25 marzo 2008 dal suo patrocinatore legale, e che già solo per il fatto che propone una tesi difensiva diametralmente opposta a quella emersa contestualmente alle risultanze penali -a un esame di mera verosimiglianza- non inficia in alcun modo le dichiarazioni che egli medesimo aveva rilasciato in occasione dei suoi interrogatori, è di cui v'è riscontro agli atti. Di modo che, anche al riguardo l'appello va respinto. 

                                17.   Per il ricorrente, si volesse persino ammettere che i beni sul conto bloccato appartengono in realtà al debitore sequestrato S__________, accettando il pagamento di Euro 4'000'000.– la sequestrante sarebbe incorsa in un illecito civile e penale (appello, pag. 9 n. 7). Ora, che solo l'opponente fosse legittimato a disporre di quei conti e quindi a effettuare quel versamento è pacifico, visto che formalmente egli ne è l'unico intestatario. Ciò posto, sul conto in questione venivano depositati i guadagni ottenuti attraverso le operazioni illecite svolte dal debitore sequestrato S__________ insieme ad altri, e questo di comune accordo -e per quanto di rilevanza ai fini della presente vertenzacon l'opponente; in merito ai ricavi così ottenuti vi erano poi dei precisi accordi di spartizione (sopra, consid. 10). In definitiva, a un giudizio di mera verosimiglianza, non v'è quindi motivo per non ritenere che il saldo ancora presente su quel conto non appartenga -foss'anche solo in parte- al debitore sequestrato S__________. Ancora una volta, l'appello va così respinto.   

                                18.   Alla luce delle risultanze penali di cui gli atti danno riscontro (sopra, consid. 10), si rivela altresì infondato l'appello laddove l'opponente persiste (appello, pag. 10  n. 8) ad oltranza nel negare che le sue relazioni bancarie -fra cui appunto il conto bancario sequestrato- siano state uno strumento inteso a conseguire fini illeciti. 

                                19.   La sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto.  

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr. 17'000.–.  

                                   3.   Intimazione:

                                         –;    

–.   

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza è di fr. 12'013'922.– (art. 11 lett. a CPC), contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

14.2009.89 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.01.2010 14.2009.89 — Swissrulings