Incarto n. 14.2009.74
Lugano 14 ottobre 2009 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 aprile 2009 da
AO 1 (patrocinata dall’ PA 1 )
contro
AP 1 (patrocinato dall’ PA 2 )
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________del 17/28 marzo 2009 dell’UEF di __________;
sulla quale istanza il Pretore del __________ __________ con sentenza 12 agosto 2009 ha così deciso:
"1. L’istanza è accolta, nel senso che è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________.
3. La tassa di giustizia di fr. 400.-- e le spese di fr. 100.--, da anticipare dall’istante, sono poste a carico del convenuto, che rifonderà alla controparte fr. 1’600.-- a titolo di indennità”.
Sentenza dedotta in appello dall’escusso che con atto 24 agosto 2009 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese e indennità;
rilevato che la parte appellata ha presentato le sue osservazioni il 17 settembre 2009, chiedendo la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che con decreto presidenziale del 31 agosto 2009 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 17/28 marzo 2009 dell’UEF di __________ AO 1ha escusso AP 1 per l'incasso di fr. 812’740.05 oltre interessi al 5% dal 10 marzo 2009, indicando quale titolo di credito: "Sentenza 30.11.2005 Pretore supplente del __________, sentenza 1° aprile 2008 Prima Camera Civile del Tribunale di Appello; sentenza 13 febbraio 2009 II Corte diritto civile del Tribunale federale”.
Interposta opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura di __________.
B. La procedente fonda la propria pretesa nei confronti dell’escusso sul dispositivo n. 1 della sentenza 30 novembre 2005 della Pretura di __________ (doc. A), che ha condannato AP 1 a versare al fratello __________ l’importo di fr. 531'550.45 oltre interessi al 5% dal 9 agosto 1999 (data dell’inoltro della petizione di causa). Il dispositivo n. 3. stabilisce invece che “la tassa di giustizia di fr. 8'000.– e le spese di fr. 18'000.--, con saldo da anticipare dall’attore, rimangono a suo carico per ½ e sono poste per ½ a carico di AP 1. Ripetibili compensate”.
La procedente produce pure quali doc. B rispettivamente doc. C la sentenza 1° aprile 2008 della prima Camera civile del Tribunale d’appello che ha respinto il gravame interposto da AO 1contro la sentenza 30 novembre 2005 della Pretura di __________, condannandolo a rifondere alla parte appellata fr. 12'000.– per ripetibili, e la sentenza 13 febbraio 2009 della seconda Corte di diritto civile del Tribunale federale che ha dichiarato inammissibile il ricorso di AP 1 contro la sentenza della prima Camera civile del Tribunale di appello, condannandolo a rifondere all’opponente fr. 2'000.– per ripetibili della sede federale.
L’istante ha infine prodotto quale doc. E la convenzione di cessione del 30 ottobre / 2 novembre 2000, mediante la quale __________ ha ceduto a AO 1 il credito “che egli ha e sarà stato accertato e definito mediante decisione giudiziaria” nei confronti dell’escusso a dipendenza dell’azione di riduzione da lui promossa contro AP 1
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza eccependo la validità della cessione e la conseguente carenza di legittimazione attiva dell’istante. Questo perché l’atto di cui al doc. E, seppur datato 30 ottobre 2000, sarebbe venuto a conoscenza dell’escusso solo dopo quasi 9 anni, per cui sorgerebbe il dubbio che lo stesso è stato allestito successivamente alla data indicata e ciò in considerazione della grave situazione debitoria di __________. Tale supposizione sarebbe confortata dalla circostanza che altre cessioni avvenute nel 2000/2001 sabbero state tempestivamente notificate ed inoltre le firme apposte sulle stesse sarebbero state autenticate e le relative autentiche munite di postilla dell’Aia. L’escusso eccepisce pure la nullità del titolo posto alla base della procedura di rigetto definitivo perché le sentenze della Pretura, del Tribunale di appello e del Tribunale federale sarebbero state emesse a favore di __________, che non era più creditore avendo ceduto il proprio credito già nel 2000.
D. Con sentenza 12 agosto 2009 il Pretore di __________ ha accolto l’istanza rilevando in particolare che per la validità della cessione è necessaria la forma scritta e che il credito da cedere deve poter essere sufficientemente determinato o perlomeno determinabile. A mente del primo giudice la datazione del documento come la pattuizione di una controprestazione non rappresentano contenuto essenziale dell’atto. Considerato che nella fattispecie gli elementi necessari affinché vi sia cessione sono adempiuti, pacifica è la legittimazione attiva dell’istante.
E. Con atto d’appello 24 agosto 2009 AP 1 postula la riforma del giudizio pretorile, riproponendo le eccezioni sollevate in prima sede.
L’appellante riformula la richiesta di edizione di determinati documenti dalla controparte già presentata al Pretore e da questi respinta.
AP 1 argomenta che a seguito della cessione __________ non avrebbe più potuto essere attore nelle procedure sfociate nelle sentenze di cui ai doc. A, B e C. Per questo motivo l’appellante ribadisce la pretesa nullità delle stesse sentenze, in quanto emesse a favore della persona che non era più creditrice.
F. Con osservazioni 17 settembre 2009 AO 1 si è opposta al gravame con motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In sede di appello è escluso addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile per il rinvio dell'art. 25 LALEF; Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). Il principio dell'oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale cantonale, assume carattere cogente in virtù dell'art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 331). I documenti prodotti per la prima volta da AP 1con l’appello e da AO 1 con le osservazioni devono quindi essere estromessi dall'incarto e non possono venire considerati al fine del giudizio, con l'eccezione della sentenza 12 agosto 2009 e della relativa busta di intimazione. E ancor meno vi può essere spazio per la richiesta – peraltro già infruttuosamente avanzata davanti al Pretore (verbale di udienza, pag. 5-6) – di edizione e fiscale, rispettivamente di richiamo della documentazione contabile riferita al 1999-2000, che consentirebbe, secondo l’appellante, di valutare l’avvenuta cessione alla data indicata nel controverso doc. E, un’iniziativa del genere costituendo un atto procedurale incompatibile con le esigenze del rito sommario, segnatamente con il principio di celerità alla base della procedura esecutiva (Cometta, op.cit. p. 330).
2. Per l'art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio di diritto ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 seg. ad art. 80; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 6 segg. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 seg. e 38 seg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 213 seg. e 221 segg.).
Il giudice del rigetto deve accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa (quindi pure in sede di appello; CEF 30 giugno 1972 in re Faoro, Rep. 1972, pag. 344, consid. 6; CEF 8 aprile 1974 in re De Vittori, Rep. 1975, pag. 101), se la sentenza su cui si fonda l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto in via definitiva dell'opposizione.
3. La sentenza ottenuta dal cedente contro l'escusso costituisce un titolo di rigetto definitivo anche a favore del cessionario, seppur non parte alla procedura di merito, visto che la forza di cosa giudicata materiale si estende pure a quest'ultimo, qualora la cessione di credito sia avvenuta dopo l'emanazione della sentenza (cfr. DTF 125 III 11 consid. 3aa; Staehelin, op. cit., loc. cit. con rif.; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 81 ad cap. 8; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, tesi, Zurigo 2000, pag. 368 seg. ad f; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, n. 1315 che però senza motivo limita la portata della regola unicamente alle successioni a titolo universale). Quando invece la cessione del credito avviene nelle more di causa – come nella fattispecie - essa può condurre a una sostituzione della parte nel procedimento o ad un estensione degli effetti del giudizio alla persona del cessionario, a dipendenza del diritto processuale cantonale (DTF 125 III p. 11 e rif. ivi). Per quanto riguarda il nostro Cantone l’art. 110 CPC prevede espressamente che se l’oggetto litigioso è alienato, il processo continua fra le parti in causa e la sentenza cresce in giudicato anche nei confronti dell’acquirente: ne consegue pertanto che la sentenza ottenuta dal cedente contro l'escusso costituisce un titolo di rigetto definitivo anche a favore del cessionario.
Vero è che la res iudicata non si estende alla cessione. Ciò deriva direttamente dal diritto materiale federale, che ammette il trasferimento di un credito con tutti gli accessori (art. 170 CO) e riconosce al debitore la possibilità di opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente (art. 169 CO).
Tuttavia, se in base alle prove consentite dal rito sommario il giudice del rigetto si convince dell’esistenza della cessione, non si vedono motivi perché non potrebbe concedere il rigetto definitivo. Condizione essenziale è che la legittimazione del cessionario sia liquida. In caso di dubbi, sebbene fondati su semplici allegazioni dell’escusso, il giudice, tenuto ad esaminare d’ufficio la questione del titolo di rigetto, deve respingere l’istanza. Qualora l’escusso disponga di mezzi di prova irricevibili in procedura sommaria che gli permetterebbero di dimostrare l’inesistenza o l’invalidità della cessione, potrà sempre farli valere in un’azione di annullamento dell’esecuzione (art. 85a LEF), che rappresenta anche l’unico rimedio giuridico per sollevare efficacemente le eccezioni contro la sentenza di merito che non sono state accolte in sede di rigetto (cfr. art. 81 LEF).
4. Nel caso di specie AO 1 fonda la sua pretesa nei confronti di AP 1 sulla cessione del 30 ottobre 2000 (doc. E), con la quale __________ le ha ceduto il credito nei confronti dell’escusso e dipendente dell’azione di riduzione da lui promossa contro quest’ultimo e:
– sulla sentenza 30 novembre 2005 della Pretura di __________, che ha stabilito che AP 1 deve versare a __________ la somma di fr. 531'550.45 oltre interessi al 5% dal 9 agosto 1999 e che la tassa di giustizia di fr. 8'000.– e le spese di fr. 18'000.--, da anticipare come di rito, sono poste a carico per ½ di AP 1 e per l’altro ½ di __________, compensate le ripetibili (doc. A),
- sulla sentenza 1° aprile 2008 della prima Camera civile del Tribunale d’appello che ha respinto il gravame interposto da AP 1 contro la sentenza 30 novembre 2005 della Pretura di __________, condannando l’appellante a rifondere alla parte appellata fr. 12'000.– per ripetibili (doc. B),
- sulla sentenza 13 febbraio 2009 della seconda Corte di diritto civile del Tribunale federale che ha dichiarato inammissibile il ricorso di AP 1 contro la sentenza della prima Camera civile del Tribunale di appello, condannando il ricorrente a rifondere all’opponente fr. 2'000.– per ripetibili della sede federale (doc. C).
La sentenza 30 novembre 2005 della Pretura di __________, la sentenza 1° aprile 2008 della prima Camera civile del Tribunale d’appello e la sentenza 13 febbraio 2009 della seconda Corte di diritto civile del Tribunale federale costituiscono, in principio, unitamente all’atto di cessione di cui al doc. E, valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione in favore dell’istante per la somma dedotta in esecuzione, corrispondente all’importo capitale di fr. 531'550.45 oltre agli interessi a decorrere dal 9 agosto 1999 e alle tasse, spese di giustizia e ripetibili.
5. AP 1 ha contestato la validità della cessione perché l’atto di cui al doc. E, datato 30 ottobre 2000, verrebbe a conoscenza dell’escusso solo dopo quasi 9 anni, per cui sorgerebbe il dubbio che lo stesso è stato allestito successivamente alla data indicata.
6. Ex art. 164 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. Secondo l’art. 165 cpv. 1 CO per la validità della cessione si richiede la forma scritta. Possono essere ceduti anche crediti che nascono dopo la loro cessione (crediti futuri). Secondo la prassi del Tribunale federale il credito deve essere per quel che concerne la persona del debitor cessus, la causa e l’importo sufficientemente determinato o determinabile. La notificazione della cessione al debitore è ricettizia, non richiede una forma particolare ed è una dichiarazione riformatrice di diritto.
7. Nella fattispecie le allegazioni dell’escusso in merito alla validità della cessione sono allegazioni di parte non suffragate dai necessari riscontri oggettivi, che il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non permette di verificare: come correttamente argomentato dal primo giudice pertanto esse non possono far sorgere dubbi sulla validità della cessione di cui al doc. E, che è stata allestita in forma scritta come previsto dalla legge, senza necessità di autenticazioni delle firme. Del resto, ai fini dell’esisto del presente giudizio, la data di sottoscrizione di tale documento è del tutto irrilevante, atteso che anche nell’ipotesi in cui la firma fosse avvenuta solo immediatamente prima dell’inizio della procedura esecutiva, l’atto di cessione unitamente alle sentenze versate agli atti legittimerebbe il rigetto dell’opposizione a favore dell’escutente.
8. Ne discende pertanto che l’appello è respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 cpv. 1, 81, 85a LEF; 164, 165 cpv. 1, 169, 170 CO; 20 cpv. 2, 25 LALEF; 101, 110, 321 cpv. 1 lett. b CP ; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
1. L’appello è respinto.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1’200.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte un’indennità di fr. 2’000.--.
3. Intimazione a:
- __________ PA 2, __________;
- __________. PA 1, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 812’740.05, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000, Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).