Incarto n. 14.2009.71
Lugano 26 agosto 2009/FP/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur-Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 marzo 2009 da
AO 1 (patrocinato dall’ __________ __________ PA 1)
contro
AP 1
tendente a ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione __________ __________, notificato in data 11 febbraio 2009 per il pagamento di fr. 8'100.oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore __________ __________, con sentenza del 6 luglio 2009 (EF.2009.932) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
2. La tassa di giustizia di fr. 160.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 280.- a titolo di indennità.
3. omissis.”
Appellante la parte convenuta, che con atto di appello del 13 agosto 2009 chiede l’annullamento della sentenza impugnata;
esaminati atti e documenti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con istanza del 30 marzo 2009 AO 1 ha chiesto al Pretore __________ __________ il rigetto definitivo dell’opposi- zione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione __________ __________, notificatogli in data 11 febbraio 2009, per il pagamento di fr. 8'100.- oltre accessori e spese a titolo di ripetibili, come da sentenze della Pretura __________ __________ dell’8 gennaio 2007 (fr. 6’000.-), della II Camera civile del Tribunale d’appello del 28 gennaio 2008 (fr. 1'800.-) e della II Corte di diritto civile del Tribunale federale del 17 settembre 2008 (fr. 300.-);
che in data 1°aprile 2009 il Pretore __________ __________ __________, __________, ha citato le parti per l’udienza di discussione prevista per lunedì 6 luglio alle ore 9:00:
che con scritto 2 luglio 2009 AP 1 ha comunicato alla Pretura l’impossibilità a presenziare all’udienza per impegni professionali inderogabili, scritto con il quale egli si è poi proposto di osservare che l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna è da mettere in relazione al fatto che in base al dispositivo n. 2 della sentenza pretorile dell’8 gennaio 2007 (act. B) è l’istante medesimo a dovergli rifondere la tassa di giustizia di fr. 2'200.- e le ripetibili per fr. 6'000.- (importo complessivo: fr. 8'200.-), ritenuto che a fronte di tale decisione questi non ha presentato alcun ricorso, come pure non ha manifestato la volontà di rifondergli quanto dovuto;
che all’udienza del 6 luglio 2009 è comparsa la sola parte istante, la quale si è confermata nella propria domanda;
che con scritto del 6 luglio 2009 il Pretore __________ __________, __________, ha comunicato a AP 1 di non potere prendere in considerazione le argomentazioni da lui sollevate nella sua missiva del 2 luglio 2009, peraltro pervenuta in Pretura dopo l’udienza di contradditorio, ostandovi l’art. 20 LALEF;
che con sentenza recante la medesima data (6 luglio 2009) lo stesso Pretore ha accolto l’istanza del creditore, respingendo pertanto in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso al precetto esecutivo in questione;
che contro la sentenza pretorile si aggrava il convenuto, asserendo di avere inviato (per raccomandata) il 2 luglio 2009 alla Pretura __________ __________ le sue osservazioni in merito all’opposizione al precetto esecutivo in rassegna, nella quale aveva anche indicato l’impossibilità per motivi professionali inderogabili a presenziare all’udienza indetta per il 6 luglio 2009, e contestando dipoi l’affermazione del primo giudice nella sua risposta del 6 luglio 2009, secondo cui la raccomandata 2 luglio 2009 risulterebbe come non prodotta a motivo che la stessa sarebbe giunta in Pretura soltanto dopo l’udienza tenuta alle ore 9:00 dello stesso 6 luglio 2009, visto che la stessa è giunta a destinazione già alle ore 7:53 (act. C annesso all’appello) e non dopo le 9:00 come, sostenuto dalla Pretura ;
che di fronte a un scenario del genere, secondo l’appellante, si giustifica pertanto un riesame del suo caso, con conseguente annullamento della sentenza impugnata;
che l’allegato ricorsuale non viene intimato alla parte istante per osservazioni;
che trattandosi nella fattispecie di una sentenza di rigetto (definitivo) dell’opposizione emanata in procedura sommaria appellabile, entra in considerazione, come rimedio di diritto contro la stessa, l’appello alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, da proporre entro il termine di 10 giorni dalla sua intimazione (art. 306 cpv. 1 CPC e 22 cpv. 4 LALEF);
che la sentenza impugnata, prodotta peraltro in copia unitamente all’appello, è stata intimata al convenuto il 6 luglio 2009 e a questi recapitata il giorno successivo (v. esito della ricerca Track & Track);
che, del resto, l’appellante non pretende che il giudizio impugnato, magari per un disguido, gli sia stato notificato soltanto nell’imminenza della presentazione del ricorso;
che essendo, come visto, la sentenza impugnata stata notificata all’escusso il 7 luglio 2009, il termine per appellare veniva a scadere il 17 luglio successivo e, per effetto delle ferie esecutive decorrenti dal 15 luglio al 31 luglio 2009 (art. 56 cpv. 1 n. 2 LEF su rinvio dell’art. 23 cpv. 1 LALEF), il 5 agosto 2009, ossia tre giorni (feriali) dopo la fine delle medesime tenuto conto che il 1° e il 2 agosto sono giorni festivi (art. 63 LEF su richiamo dell’art. 23 cpv. 1 LALEF);
che proposto il 13 agosto 2009 il rimedio è pertanto tempestivo;
che fondato sulle osservazioni contenute nello scritto inviato dallo stesso convenuto il 2 luglio 2009 alla Pretura __________ __________, l’appello sfugge a un esame di merito e va perciò dichiarato inammissibile, in quanto per effetto dell’art. 20 cpv. 2 LALEF il precettato deve pendere posizione sull’istanza di rigetto dell’opposizione solo in sede di contraddittorio, durante il quale egli dovrà produrre tutti i documenti atti a suffragare le proprie ragioni, ciò che gli impedisce di prendere posizione sull’istanza prima dell’udienza con un allegato responsivo scritto (cfr. Cocchi/Trezzini,CPC TI, Lugano 2000, n. 5 ad art. 20 LALEF; CPC TI, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 48 ad art. 20 LALEF; CEF 14.12.2007, inc. n. 14.2007.57, consid. 2, CCC 16.11.2004, inc. n. 16.2004.112);
che si proponesse per avventura l’appellante di individuare nello scritto 2 luglio 2009 un motivo che giustificava il rinvio dell’udien- za di discussione appuntata per il 6 luglio 2009, ore 9:00, il rimedio sarebbe di nuovo destinato a un giudizio di inammissibi- lità sia per il fatto che egli, pur avendo comunicato al Pretore l’impossibilità di presenziare all’udienza a causa di impegni professionali inderogabili già assunti in precedenza, non ha chiesto che ne fosse indetta una nuova, ritenendo di ovviarvi con la presentazione - come visto rivelatasi irrita – di osservazioni scritte all’istanza di controparte e, in ogni modo, sia per il fatto che egli non ha in alcun modo comprovato il preteso impedi-mento a comparire all’udienza;
che ne consegue in definitiva l’inammissibilità del gravame;
che si volesse anche vagliare l’appello nel merito, la sostanza delle cose non muterebbe, risultando di tutta evidenza che l’accollo delle spese e delle ripetibili alla parte convenuta (qui istante) nel dispositivo n. 2 della sentenza del Pretore __________ __________, è da attribuire a un evidente errore di redazione, non potendo esservi dubbi che tali oneri erano invece – e non poteva essere altrimenti - a carico del qui appellante (attore soccombente nella citata causa, come pure nelle successive procedure ricorsuali), dato che la petizione da lui inoltrata contro AO 1 è stata in toto respinta dal primo giudice, con le conseguenze che ciò comportava per quanto riguarda gli oneri processuali e le ripetibili (cfr. anche il consid. 13 della citata sentenza, act. B, e il consid. 4 della sentenza del 28 gennaio 2008 della II Camera civile del Tribunale d’appello, act. C), circostanza sulla quale l’appellante sorvola;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza dell’appellante (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
in applicazione dell’art. 313bis CPC su rinvio dell’art. 25 LALEF
e richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. L’appello è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 240.-, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
3. Intimazione a:
AP 1, __________;
PA 1, __________.
Comunicazione alla Pretura __________ __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi di diritto.
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 8'100.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).