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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.08.2009 14.2009.59

28. August 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,043 Wörter·~15 min·5

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell'opposizione: vista l'inadempienza del creditore e l'inesigibilità del nolo da lui rivendicato, il contratto "chiavi in mano" di noleggio di un maxischermo per la durata degli europei di calcio non è stata ritenuto un valido riconoscimento di debito

Volltext

Incarto n. 14.2009.59

Lugano 28 agosto 2009/ LS/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser ed Epiney-Colombo

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 aprile 2009 da

AP 1 

(patrocinata dall'  PA 1 )  

contro  

 AO 1  (patrocinato dall'  PA 2 )  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________ del 24/27 giugno 2008 dell'UEF __________;

sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 10 giugno 2009 (EF.2009.147), ha così deciso:  

“1.    L'istanza è respinta.

2.    Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 360.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste interamente a carico di quest'ultima, che rifonderà al convenuto un importo di fr. 900.– per ripetibili. 

3.    omissis”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'istante che con atto 22 giugno 2009 ne postula la riforma nel senso che, in via principale, l'istanza di rigetto dell'opposizione sia integralmente accolta e, in via subordinata, che sia accolta per la somma capitale di fr. 16'140.– oltre interessi, protestate spese, tassa di giustizia e ripetibili di prima e di seconda sede;  

preso atto che l'escusso con osservazioni 3 agosto 2009 si oppone all'appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili;   

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ del 24/27 giugno 2008 dell'UEF __________, AP 1 ha escusso AO 1 per l'incasso di complessivi fr. 30'000.– oltre interessi al 5% dall'11 maggio 2008 (doc. B). Quale titolo di credito ha indicato: “Canone di locazione/risarcimento conferma d'ordine 4 aprile 2008/fattura 55879 dell'11.04.2008”. Interposta tempestiva opposizione, la società procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

                                  B.   L'istante fonda la sua pretesa sulla conferma d'ordine 4 aprile 2008 con cui l'escusso, per conto della __________, ha confermato il noleggio di uno schermo gigante Ledwall (3.20x2.40m) al costo complessivo “chiavi in mano” di fr. 30'000.– (trasporto, montaggio, smontaggio, assistenza tecnica, accensione ogni giorno, assicurazioni) da istallare ad __________ per la durata degli Europei di calcio 2008 (doc. C) e sulla relativa fattura n. 55879 emessa l'11 aprile 2008 (doc. D). Agli atti produce poi lo scritto 11 aprile 2008 con cui l'escusso ha comunicato alla creditrice di annullare la conferma d'ordine 4 aprile 2008 (doc. E), la richiesta di pagamento 16 aprile 2008 da lei inviata al debitore (doc. F) oltre allo scritto 13 giugno 2008 con cui lo informava di procedere con l'incasso forzato del predetto importo (doc. G).  

                                  C.   All'udienza di contraddittorio del 28 maggio 2009 l'istante ha confermato la sua domanda. L'escusso vi si è opposto. Anzitutto ha spiegato che le parti collaboravano tra loro da tempo e che, così incaricato dai responsabili del Ristorante __________, egli aveva interpellato l'istante chiedendo delle offerte indicative per l'istallazione di un maxischermo in vista degli Europei di calcio. Il proprietario del ristorante che in un primo momento aveva scelto lo schermo Ledwall della ditta __________ disponibile presso l'istante, in un secondo tempo aveva optato per quello della ditta __________ di qualità superiore ma che l'istante doveva procurarsi presso terzi. L'11 aprile 2008, nel corso di un colloquio telefonico, aveva concordato con l'istante la disdetta della riservazione da lui effettuata il 4 aprile 2008 -i cui dettagli restavano comunque ancora da pattuire- confermandola per iscritto tramite invio fax del medesimo giorno, e aveva richiesto una nuova offerta per l'altro modello. Pur sorpreso della fattura emessa quello stesso giorno, egli aveva atteso invano i dettagli della proposta riferita al secondo schermo. A suo modo di vedere la conferma d'ordine trasmessa via fax non era firmata in originale come prescritto dall'art. 13 CO e quindi, a prescindere dall'art. 201 cpv. 2 CPC, non costituiva valido riconoscimento di debito. Peraltro, a titolo prudenziale, ha contestato la sua conformità con l'originale, pretendendo che fosse prodotto agli atti. Il debito oltretutto non era né cifrato, né esigibile né incondizionato: mancava un accordo su aspetti tecnici mentre, con la sola fattura emessa unilateralmente dall'istante, l'esigibilità non era data. L'escusso poi non aveva fornito lo schermo, di modo che l'eccezione di inadempimento contrattuale era altresì realizzata.   

                                         Per l'istante, che ha confermato il suo punto di vista, eventuali accordi intervenuti tra il convenuto e terzi erano irrilevanti. La conferma d'ordine presentava tutti gli elementi essenziali di un contratto di locazione ossia oggetto, durata e costo, mentre i dettagli tecnici avevano un ruolo secondario. Ha negato che le fosse stata richiesto di allestire un'offerta per un diverso modello di schermo. Ha pure contestato una sua inadempienza, visto che a più riprese aveva sollecitato la controparte rimasta silente –oltretutto evidenziando un comportamento contrario alla buona fede- dal fornire indicazioni per la posa del maxischermo. L'escusso aveva persino avuto modo di contenere il danno causatogli, accettando entro il 21 aprile 2008 la sua proposta di accordo bonale e, in tal modo, permettendogli di locare il maxischermo ad altri potenziali conduttori. Ciò che però non era avvenuto. La conferma d'ordine 4 aprile 2008 poi era stata firmata dal convenuto, detentore anche del documento originale, di modo che la richiesta di produrlo agli atti era un evidente abuso di diritto. L'esigibilità della pretesa infine non era subordinata a condizioni.   

                                         L'escusso ha ribadito i suoi argomenti e che l'assenza della firma in originale sulla conferma d'ordine escludeva l'esistenza di un valido riconoscimento di debito giusta l'art. 82 LEF, precisando di essere rimasto silente dopo l'11 aprile 2008 poiché considerava la sua prenotazione annullata.  

                                         Sulla proposta di transazione giudiziale formulata dal Pretore al termine dell'udienza, le parti non hanno raggiunto il consenso.    

                                  D.   Con sentenza del 10 giugno 2009 il Pretore __________ ha respinto l'istanza. Il primo giudice ha ritenuto la conferma d'ordine un valido riconoscimento di debito in quanto il convenuto non pretendeva di non averla firmata, né aveva fornito elementi validi a sostegno della pretesa non conformità con l'originale. Era invece pacifico che l'istante non aveva consegnato lo schermo e che, conseguentemente, egli non aveva nemmeno eseguito le prestazioni accessorie ad esso connesse, e causa non solo di utili ma anche di costi. L'escusso aveva perlomeno reso verosimile di non dover corrispondere all'istante l'intera somma di fr. 30'000.–, a prescindere dal fatto a sapere se la mancata consegna fosse o no da imputare a lui. In mancanza di elementi che gli permettessero di quantificare la cifra dovuta a titolo di prestazioni accessorie -e senza riguardo all'esito di un'eventuale procedura ordinaria- il Pretore ha così ritenuto giustificato il mantenimento dell'opposizione.  

                                  E.   Contro questa sentenza si aggrava tempestivamente la società istante. Rimprovera al Pretore un vizio nell'accertamento dei fatti laddove non ha considerato che l'inadempimento è da ricondurre alla sola volontà dell'escusso e che quindi egli non era nemmeno legittimato a sollevare quell'eccezione. Ciò posto, visto che la fattura fissava il pagamento del 50% del prezzo entro i 30 giorni senza riguardo a fornitura e istallazione dello schermo, l'istanza andava perlomeno accolta per la somma di fr. 16'140.– oltre interessi. Certo, di fatto poi l'escusso aveva evidenziato il mancato adempimento al contratto da parte dell'istante, tuttavia senza mai pretendere, dal canto suo, di avere ossequiato a quelli che erano i suoi obblighi contrattuali. Per l'art. 91 CO egli era quindi in mora, con la conseguenza che il richiamo al preteso inadempimento era addirittura contrario alla buona fede (art. 2 cpv. 1 CC). Egli aveva persino ostacolato l'esecuzione in quanto, nonostante i solleciti, era rimasto in silenzio. Per l'art. 82 CO, l'eccezione di inadempimento andava quindi respinta.  

                                         Delle osservazioni della parte appellata, si dirà, se del caso, nel seguito.

Considerando

in diritto:                  1.   Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti). 

                                         Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii).

                                         Il contratto di locazione, firmato dal conduttore, può costituire riconoscimento di debito per il canone scaduto e per i costi accessori opportunamente cifrati (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 114 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 49 ad art. 82). Trattandosi di contratti bilaterali sinallagmatici, spetta anzitutto al creditore l'onere di dimostrare di avere dal canto suo adempiuto ai propri obblighi contrattuali oppure, in caso contrario, di non essere  chiamato a fornire anticipatamente la propria prestazione (cfr. Staehelin, op. cit., n. 105 ad art. 82; Muster, Développements récents en matière de mainlevée de l'opposition, in: BlSchK 2008, pag. 13; Krauskopf, La mainleveé provisoire: quelques jurisprudences récents, in: JdT 2008 II 45; in materia di contratto di locazione: Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung/La mainlevée d'opposition, 2a ed., Zurigo 1980, §75; Staehelin, op. cit., n. 117 ad art. 82; [KGer. GR] PKG 1993, 76 segg.; [OGer. ZH] ZR 1978 15 segg.). D'altra parte, nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione anticipata, la Camera segue la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale l'eccezione di mancato adempimento della controprestazione rispettivamente di non corretto adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep. 1986 pag. 112-113; Cometta, op. cit., pag. 348; Staehelin, op. cit., n. 105 ad art. 82 LEF).

                                   2.   Ora, l'art. 253 CO stabilisce che la locazione è il contratto per cui il locatore si obbliga a concedere in uso una cosa al conduttore e questi a pagargli un corrispettivo in denaro, nolo trattandosi di cose mobili. Nel caso concreto con scritto del 4 aprile 2008, trasmesso con invio telefax, l'escusso -per conto della __________- ha confermato il noleggio (pacchetto “Chiavi in mano”) del Ledwall (3.20x2.40m), per gli Europei di calcio, ad __________, per il costo complessivo di Fr. 30'000.– (trentamila franchi), trasporti, montaggio, smontaggio, assistenza tecnica, accensione ogni giorno e assicurazioni (doc. C). Quale destinatario di questa missiva, e quindi quale locatore, figura la società istante nella persona del suo amministratore unico __________. Dal canto suo, il Pretore ha ritenuto valida la firma apposta su quello scritto dal convenuto, in qualità di conduttore appunto, non avendo egli preteso non essere sua e non avendo fornito elementi concreti a sostegno della presunta non conformità con il documento originale (sentenza impugnata, pag. 2). Invero, davanti a questa Camera il debitore tenta di riproporre le medesime argomentazioni sollevate davanti al Pretore (riassunto scritto pag. 6 seg. n. 7b/c annesso al verbale d'udienza) salvo poi, con riferimento al doc. C, parlare di conferma d'ordine sottoscritta dal qui convenuto (osservazioni pag. 3 in mezzo) e di attestazione della volontà dell'appellato (osservazioni, pag. 3 verso il basso). Incongruenza questa che priva di fondamento la sua censura. Pertanto, sulla questione, non occorre dilungarsi oltre.       

                                   3.   L'appellante rimprovera alla controparte di non avere nemmeno allegato di avere ossequiato ai propri obblighi contrattuali e segnatamente alle indicazioni per la fornitura e l'istallazione tempestiva dello schermo richiesto, rimanendo al contrario del tutto silente (appello, pag. 8 verso l'alto), e sostiene che le modalità di pagamento prevedevano il pagamento del 50% dell'importo entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, segnatamente fr. 16'140.– al più tardi l'11 maggio 2008 e quindi indipendentemente dalla fornitura e dall'istallazione dello schermo (appello, pag. 6 in mezzo e pag. 10 verso il basso). Ma, invano. In effetti, come appena visto, spetta anzitutto al creditore provare di avere adempiuto la sua prestazione, rispettivamente di non essere obbligato a fornirla in via anticipata. Di per sé, la concessione in uso di una cosa obbliga il conduttore a versare al locatore una remunerazione (art. 257 CO). Giusta l'art. 257c CO, il conduttore è tenuto a pagare questo corrispettivo e, se del caso, le spese accessorie alla fine di ogni mese, ma al più tardi alla fine della locazione, salvo patti o usi locali contrari, norma questa dispositiva che sancisce l'obbligo per il locatore di adempiere per primo ai propri obblighi (Weber, Basler Kommentar zum OR I, 4a ed., Basilea 2007, n. 1 ad art. 257c).      

                                         a)  Nel caso specifico, la società procedente ha prodotto agli atti la fattura 11 aprile 2008 che fissava il pagamento del nolo da loro concordato nella misura del 50% entro i 30 giorni dalla fattura e dell'altro 50% a inizio manifestazione (doc. D). Si tratta però di una modalità di pagamento imposta unilateralmente dalla società istante, senza consultare l'escusso -perlomeno dagli atti non risulta nulla in merito- e che nemmeno pretende sia riconducibile ad una sorta di uso consueto tra le parti. Ciò posto, in assenza di una specifica pattuizione, l'art. 257c CO diventa essenziale per stabilire l'ordine entro il quale le parti erano chiamate ad adempiere ai rispettivi obblighi contrattuali. Come si è visto, questo articolo di legge fissa l'esigibilità del corrispettivo dovuto dal conduttore al locatore per la fine di ogni mese e al più tardi per la fine della durata della locazione. In concreto, gli Europei di calcio del 2008 si sono tenuti tra il 7 e il 29 giugno. Di modo che la remunerazione di fr. 30'000.– , fermo restando l'effettiva concessione in uso del maxischermo al conduttore, nemmeno era esigibile prima del 29 giugno 2008. A ciò si aggiunga poi che, trattandosi di un termine legale, l'istante avrebbe dovuto costituire in mora il conduttore (Weber, op. cit., n. 2 ad art. 257c CO). In concreto, il precetto esecutivo è del 24 giugno 2008. E, per i motivi di cui si è detto, a quel momento il nolo non era certo esigibile, neppure per il limitato importo di fr. 16'140.–. Da questo punto di vista, pertanto, l'appello deve essere respinto.

                                         b)  L'appellante, riconduce la sua presunta impossibilità a provvedere alla posa e all'istallazione del maxischermo ad una colpa dell'escusso, quest'ultimo non avendogli fornito le necessarie indicazioni al riguardo. Tuttavia, dei continui solleciti (appello, pag. 8 verso l'altro), delle ripetute richieste (appello, pag. 8 verso il basso), di ogni vana richiesta (appello, pag. 9 in mezzo) e ancora dei ripetuti solleciti (appello, pag. 10 in alto) di cui la ricorrente parla nel suo memoriale ricorsuale non v'è alcuna traccia agli atti. Certo, per il tramite del suo patrocinatore legale, con lettera del 16 aprile 2008 ha provveduto ad informare il conduttore di non accettare la richiesta di annullamento e gli ha ingiunto di pagare il dovuto come stabilito nella fattura 11 aprile 2008 indicando i dettagli necessari alla fornitura e all'istallazione tempestiva dello schermo (doc. F, pag. 2). Ma, dopo di allora, nulla più. L'ulteriore invito documentato risale in effetti al 13 giugno 2008 e quindi, ritenuto che gli Europei di calcio erano ormai già iniziati, sotto questo profilo non aveva rilevanza alcuna. Priva di riscontro, l'argomentazione dell'istante deve quindi essere disattesa.        

                                         c)  In definitiva, la documentazione prodotta dalla società procedente a sostegno dell'esecuzione da lei promossa non costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF per l'importo di fr. 30'000.–, cifra che non risulta sia mai stata esigibile, men che meno il giorno in cui è stato emesso il precetto esecutivo. Di modo che, anche se per altri motivi e ad ogni modo -come rilevato dal Pretore- a prescindere dall'esito di un'eventuale procedura ordinaria, il giudizio impugnato merita riconferma con conseguente reiezione dell'appello.  

                                   4.   Invero, e a titolo abbondanziale, oltre alla concessione in uso del maxischermo il noleggio comprendeva anche trasporti, montaggio, smontaggio, assistenza tecnica, accensione ogni giorno e assicurazioni (doc. C). Ci si potrebbe quindi chiedere se in questo non siano ravvisabili elementi tipici del contratto d'appalto. Ma, anche da questo punto di vista, l'odierno giudizio non avrebbe consentito di giungere ad un esito diverso: dandosi questa eventualità in effetti, per l'art. 372 cpv. 1 CO -applicabile vista l'assenza di pattuizione diverse (cfr. sopra consid. 3a)- il committente avrebbe dovuto pagare la mercede all'atto della consegna dell'opera e quindi una volta effettuata l'opera e non prima (CEF del 20 maggio 2007 [14.2007.8]). In concreto però la posa e l'istallazione del maxischermo non è mai avvenuta. Ancora una volta quindi, considerata l'assenza di esigibilità, l'esecuzione non sarebbe comunque sostanziata da un valido riconoscimento di debito.   

                                   5.   Considerato che l'istanza non è suffragata da un valido titolo di rigetto, in quanto la pretesa dedotta in esecuzione non era esigibile (sopra, consid. 3c), non v'è motivo per disquisire oltre sulla prassi del Tribunale federale in merito all'applicazione degli art. 82 e 91 CO (appello, pag. 8 in mezzo e pag. 9). Vista la reiezione dell'appello, la tassa di giustizia e l'indennità seguono la soccombenza dell'istante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).                                         

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia:              1.   L'appello è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 540.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte un'indennità di fr. 500.–.    

                                   3.   Intimazione:

                                         – ;

                                         – .                                   

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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