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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.07.2009 14.2009.58

7. Juli 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·534 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Sospensione per mancanza di attivo in fallimento di eredità: stralcio per desistenza

Volltext

11

Incarto n. 14.2009.58

Lugano 7 luglio 2009 LS/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 6 maggio 2009 da

                                         PI 1, __________

tendente alla sospensione per mancanza di attivo della liquidazione in via di fallimento della

CO 1, con ultimo domicilio __________

istanza accolta dal Pretore __________ (inc. EF.2009.1277), con decreto 12 maggio 2009, ponendo le spese a carico della massa; 

decreto che

 RI 1  (patrocinato dall'  PA 1 )  

ha dedotto in appello il 15 giugno 2009 postulando -previa concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio- la modifica nel senso che gli sia riconosciuto il diritto, quale creditore a beneficio di un attestato di carenza di beni, di continuare ad esercitare le pretese revocatorie di cui alle procedure giudiziarie relative alla citata

eredità giacente e già pendenti davanti alla Pretura __________, e quindi sia nel frattempo sospesa la procedura di liquidazione riservata la possibilità, anticipandone le spese, di chiederne la continuazione a dipendenza dell'esito di quelle vertenze;     

richiamato il decreto presidenziale 18 giugno 2009 con cui, evidenziate perplessità circa tempestività e interesse a ricorrere, e rilevato come di fatto le azioni revocatorie che l'appellante stava già portando avanti lo ponessero in una posizione migliore rispetto a quella degli altri creditori e che, a prima vista, il gravame aveva scarse probabilità di accoglimento, all'appello non è stato concesso effetto sospensivo;

preso atto che l'appello non è stato intimato;

ritenuto che, alla luce di tutto ciò, con scritto 1° luglio 2009 RI 1, tramite il suo legale, ha comunicato di ritirare l'appello 15 giugno 2009, chiedendo che tenuto conto della particolarità e della complessità della fattispecie e della sua situazione indigente, si prescinda dal prelievo di tasse e spese;

atteso che in caso di desistenza la lite va stralciata dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC per il rinvio dell'art. 25 LALEF);

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 consid. 3a), eccezion fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, ciò che in concreto non è il caso;

posto come, l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, è già stata respinta contestualmente al decreto presidenziale del 18 giugno 2009 (dispositivo n. 2), per carenza di esito favorevole dell'appello (art. 14 cpv. 1 Lag);

ricordato che, in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG), mentre non si giustifica l'assegnazione di indennità l'appello non essendo stato intimato;

richiamati gli art. 53 e 61 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia:              1.   L'appello è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 80.– è posta a carico dell'appellante. Non si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione:

                                         – ;

                                         – .

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).