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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.08.2009 14.2009.51

6. August 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,803 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell'opposizione. Inammissibilità delle censure rivolte contro la sentenza di merito e della domanda di accertamento dell'inesistenza del debito

Volltext

Incarto n. 14.2009.51

Lugano 6 agosto 2009 FP/B/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:  

Pellegrini, presidente, Roggero-Will ed Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza

29 dicembre 2008 da

AO 1 __________ (patrocinata dall’ PA 1PA 1 __________)  

Contro

AP 1  

tendente a ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ notificato

in data 10 dicembre 2008 per il pagamento di fr. 10'333.- oltre interessi e spese

esecutive;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza del 12

maggio 2009 (EF __________) ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato

precetto esecutivo è respinta.

2. La tassa di giustizia in fr. 180.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico

della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte  fr. 300.- a titolo di

indennità.

3. omissis”.

Sentenza tempestivamente impugnata da AP 1, con atto di appello del

28 maggio 2009;

Ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ AO 1 __________, ha escusso AP 1, __________, per l’incasso di fr. 10'333.oltre accessori, indicando quale titolo di credito: “Un terzo delle ripetibili assegnate con sentenze: 29.07.2002 della __________ (inc. no. __________), 16.01.2002 Pretura __________ (inc. no. __________), 15.05.2002 __________ (inc. no. __________), 12.09.2001 Pretura __________ (inc. no. __________), 08.02.2000 Pretura di __________ (inc. no. __________), 26. 10.2000 __________ (inc. __________) cfr. lettera Avv. PA 1/Avv. C__________...”. Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.

                                  B.   All’udienza di discussione del 28 aprile 2009 l’istante si è confermata nella propria domanda, producendo: la sentenza 29 luglio 2002 della __________ del Tribunale d’appello, nella causa inc. n. __________, che ha condannato R__________ P__________ (madre dell’escussa) a versarle fr. 2’000.- per ripetibili (act. B1); la sentenza 16 gennaio 2002 del Pretore del Distretto di __________, nella causa inc. n. __________, che ha condannato R__________ P__________ a versarle fr. 1'000.- a titolo di tassa di giustizia e fr. 9'000.- a titolo di ripetibili (totale fr. 10'000.-; act. B2); la sentenza __________ 15 maggio 2002, inc. n. __________, che ha condannato R__________ P__________ a versarle fr. 7'000.- a titolo di ripetibili (act. B3); la sentenza 12 settembre 2001 del Pretore del Distretto di __________, nella causa inc. n. __________, che ha condannato R__________ P__________ a versarle fr. 4'000.- a titolo di ripetibili (act. B4); la sentenza 8 febbraio 2000 del Pretore del Distretto di __________, che ha condannato R__________ P__________ a versarle fr. 5’000.- a titolo di ripetibili (act. B5); la sentenza della __________ del 26 ottobre 2000 nella causa inc. n. __________, che ha condannato R__________ P__________ a versarle fr. 3’000.- sempre per ripetibili (act, B 6). L’istante ha altresì prodotto il certificato di morte di R__________ P__________ (deceduta il 28 settembre 2002 in Italia ; act. C1-G), l’accettazione dell’eredità da parte di AP 1 (act. C3), la sentenza 28 settembre 2007 della __________ __________ concernente le divisioni ereditarie (act. D) e la richiesta di pagamento rivolta al precedente legale della convenuta (act. E) per l’incasso di fr. 10'333.- , ossia nella misura di un terzo (ovvero l’equivalente della relativa quota ereditaria spettante all’escussa nella successione materna) della somma di fr. 31'000.- di cui alle citate sentenze. Rispondendo dipoi allo scritto 12 gennaio 2009 inviato dall’escussa alla Pretura del Distretto di __________, la procedente ha osservato che la procedura in appello pendente a T__________ ricordata dalla stessa convenuta, concernerebbe una sentenza di primo grado del Tribunale __________ e nulla avrebbe a che fare con le sentenze sulle quali è stata fondata l’istanza di rigetto definitivo dell’oppo- sizione. La parte istante ha quindi sostenuto di ignorare se AO 1 faccia parte di un Trust e se la convenuta ne sia proprie- taria economica. Ha in ogni modo rilevato che la circo- stanza sarebbe ininfluente, siccome il proprietario economico di una persona giuridica non avrebbe il potere di impedire alla stessa di fare valere le proprie pretese in favore di terzi e anche in favore di sé stesso.

                                         Dal canto suo la convenuta si è opposta all’accoglimento dell’istanza, asserendo che il suo precedente rappresentante aveva già messo in evidenza che la sentenza che loro dicono essere passata in giudicato, in realtà non lo è ancora, visto che è stata impugnata prima che questo accadesse. Tra l’altro, essa ha soggiunto, sarebbero stati prodotti dei documenti che attesta- no che l’istante è debitrice nei suoi confronti degli importi qui in discussione.

                                  D.   Con sentenza del 12 maggio 2009, il Pretore del Distretto di __________, ha accolto l’istanza,rilevando che la documentazione prodotta dall’istante costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF, atteso che la censure sollevate dall’escussa all’udienza di contradditorio non sono atte a infirmare la pretesa avanzata, fondata ogni qual volta su sentenze passate in giudicato.

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l’escussa, dolendosi anzitutto del fatto che la sentenza impugnata sarebbe stata emessa da un giudice, a cui era stato a suo tempo richiesto di astenersi, almeno fino a quando il Consiglio della magistratura non si fosse espresso riguardo a un suo esposto. L’appellante ritiene  in ogni modo le avversarie pretese assurde, chiedendo infine a questa Camera, qualora vi fossero ancora perplessità sull’argomento, di procedere essa medesima ex art. 85 LEF, accertando l’inesistenza del debito e appurando la natura e la liceità della richiesta inoltrata dalla controparte.

                                     L’appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:

                                   1.   Con il proprio allegato ricorsuale, l’appellante ha prodotto una serie di documenti (act. 1-5) che non aveva però esibito davanti al primo giudice. Orbene, secondo l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC - applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 25 LALEF – in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. Ne consegue che i citati documenti non vanno presi in considerazione.

                                   2.   Secondo l’art. 309 cpv. 2 CPC - anche esso applicabile in virtù dell’art. 25 LALEF - l’atto di appello deve tra l’altro contenere le domande di giudizio (lett. e), pena la nullità del gravame in caso di mancato ossequio di tale formalità (art. 309 cpv. 5 CPC). Or- bene, nel caso in esame il rimedio proposto dall’escussa non contiene alcuna richiesta di giudizio, segnatamente non si esprime sul destino che esso si propone di riservare al giudizio impugnato. Certo, scorrendo le prolisse motivazioni contenute nel ricorso, risulta evidente come l’appellante consideri infonda- te le richieste volte alla riscossione delle ripetibili – a carico di sua madre, poi deceduta - contemplate nelle singole sentenze alla base dell’istanza di rigetto dell’opposizione. Dal relativo esposto, essa tuttavia non ha però tratto conclusioni, segnata- mente non ha chiesto né l’annullamento, né la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza. La questione non ha da essere vagliata oltre, il rimedio essendo destinato – comunque sia – a un giudizio di inammissibilità per le considerazioni che seguono.

                                   3.   Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il ceditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Orbene, come correttamente rilevato dal primo giudice, le diverse sentenze prodotte dall’istante a fondamento della propria domanda, costituiscono senz’altro titolo di rigetto definivo dell’opposizione nella misura in cui esse hanno condannato R__________ P__________ a versare alla stessa procedente gli importi indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza a titolo di ripetibili e, in un caso, anche a titolo di rifusione della tassa di giustizia ( fr. 1'000.- ; cfr. B2). Tali sentenze  sono infatti passate in giudicato, come attestato dalla relativa stampiglia sulle medesime. A questo punto all’escussa non rimaneva altro che provare con documenti che dopo la sentenza di riferimento il relativo debito è stato estinto o che il termine per il pagamento è stato prorogato o che il credito è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF). Orbene, nella fattispecie l’appellante non ha soddisfatto nessuna di queste condizioni, avendo essa  fondato il proprio appello o su documenti irritualmente prodotti per la prima volta in questa sede (v. consid. 1 che precede), o su eccezioni sollevate per la prima volta davanti all’autorità ricorsuale, come in particolare l’obiezio- ne secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto astenersi a seguito di una sua segnalazione al Consiglio della Magistratura (il che, come visto, è pure vietato dall’art. 321 cpv. 1  lett b CPC) o sulla procedura d’appello pendente a T__________, che non solo non trova conforto negli atti prodotti davanti al primo giudice, ma che esula in ogni modo dal tema del contendere, o più in generale, su una serie di considerazioni e riflessioni con cui la stessa appellante si propone in buona sostanza di riscrivere le sentenze che hanno dato torto a R__________ P__________ nei diversi contenziosi che la vedevano opposta alla qui istante. In altri termini, con il proprio appello – peraltro di non facile comprensione - l’escussa argomenta come se fosse legittimata a impugnare nel merito le sentenze alla base dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposi- zione diretta nei suoi confronti nella sua qualità di erede (e, quindi, di debitrice nella misura della sua quota ereditaria di un terzo) della persona (R__________ P__________) condannata – in via definitiva, ossia con sentenze passate in giudicato – al paga- mento degli importi indicati nell’apposito specchietto contenuto nell’istanza. Il che non è consentito, la procedura di rigetto definitivo dell’opposizione non essendo stata concepita per consentire al debitore di rifare il processo sfociato nella decisio-ne giudiziaria a lui negativa ed oggetto della procedura ex art. 80 segg. LEF. Ciò posto, non può che discenderne l’inammissibilità del rimedio. La stessa conclusione si impone laddove l’appellan- te chiede a questa Camera di procedere essa medesima ex art. 85 LEF all’accertamento dell’inesistenza del debito, rispettiva- mente all’appuramento della natura o della liceità della richiesta di controparte, un’incombenza del genere esulando con ogni evidenza dalle sue competenze.

                                   4.   L’appello va pertanto dichiarato inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 48 e 49 OTLEF).

Per questi motivi,

in applicazione dell’art. 313bis CPC

e vista sulle spese la OTLEF

pronuncia:

1.      L’appello è inammissibile.

2.      La tassa di giustizia di fr. 270.- già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico.

3.      Intimazione a :

                                               - AP 1, __________;

                                               avv. PA 1, __________.

                                                                                Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                                        La segretaria:

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 10'333.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--., contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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